[TRIB. PISA, 23/03/2009] Sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 12, comma 5-bis, d. lgs. n. 286/1998
Inviato da Eleonora Antonuccio il24 aprile 2009 - 23:23 222 views
L’art. 5, c. 1, della l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha convertito con modificazioni il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, ha introdotto all’art. 12 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T. U. sull’Immigrazione, il comma 5-bis. Tale nuovo comma punisce “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione” con la reclusione da sei mesi a tre anni. La formulazione della norma induce alcuni problemi interpretativi che, inevitabilmente, si riverberano sul piano pratico (tra i primi commenti, v. Amato G., Punito chi dà alloggio agli irregolari, in G. al dir., 32, 2008, 90 ss.; Antonini E., Le altre modifiche al codice penale, in Dir. pen. e proc., 11, 2008, 1357 ss.).
Riportiamo qui di seguito uno dei primi provvedimenti relativi alla nuova fattispecie, adottato in sede cautelare dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa.
TRIBUNALE DI PISA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI CONVALIDA DI SEQUESTRO PREVENTIVO E EMISSIONE DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
Il Giudice per le indagini preliminari, dr. Leonardo Degl’Innocenti;
visti gli atti relativi al procedimento penale sopra indicato, nei confronti di [omissis], ivi generalizzata, in ordine al reato di cui all’art. 12, c. 5 bis D.Lvo. n. 286/98 perché, al fine di trarne profitto, cedeva in locazione, senza alcun contratto, l’immobile di sua proprietà sito in S. Giuliano Terme, [omissis], a [omissis], [omissis] e [omissis], cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
Acc. S.G.T. 19.3.2009;
assistita e difesa dall’Avv. Alessandro Orselli, del Foro di Pisa, di fiducia;
rilevato, poi, che in data 20/3/2009 alle ore 09.00 personale della Stazione dei C.C. di Pontasserchio (PI) ha provveduto ad effettuare il sequestro preventivo dell’immobile indicato in imputazione, di proprietà dell’indagata;
rilevato, ancora, che il relativo verbale di sequestro è stato trasmesso al P.M. lo stesso 20/3/2009 e che l’organo dell’accusa ha, a propria volta, richiesto la convalida del predetto sequestro preventivo e l’emissione del relativo decreto di sequestro in data 21/3/2009 alle ore 14,10;
rilevato, dunque, che sono stati rispettati tutti i termini prescritti dall’art. 321 comma 3 bis c.p.p. per la richiesta di convalida;
rilevato che dal contenuto della comunicazione di notizia di reato 20/3/2009 della ricordata P.G. emerge la configurabilità, nella fattispecie, del reato ipotizzato dal P.M. in quanto:
a) in data 18/3/2009, sono stati rinvenuti all’interno dell’immobile in questione e tratti in arresto, nella flagranza del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90, i cittadini extracomunitari [omissis], [omissis] e [omissis], tutti privi di permesso di soggiorno;
b) il contratto di comodato stipulato dall’indagata in favore di tale [omissis], persona provvista di permesso di soggiorno, appare palesemente simulato posto che, da un lato, l’indagata medesima ha spontaneamente dichiarato alla P.G. operante di avere incontrato il comodatario, all’interno dell’abitazione, in una sola occasione, dall’altro, i suoi vicini hanno dichiarato di averla vista, da circa due mesi (e, quindi, antecedentemente alla stipula del ricordato comodato avvenuta il 3/2/2009 – cfr. documentazione in atti) ed ogni fine settimana, intrattenersi prolungatamente con gli stranieri indicati in imputazione;
c) il giorno del sequestro la [omissis] è stata rivenuta dalla P.G. operante all’interno dell’immobile, evidentemente avvertita dell’arresto dei più volte menzionati cittadini extracomunitari;
d) risultano pendenti, nei confronti dell’indagata, altri procedimenti concernenti reati della stessa indole;
rilevato, altresì, come l’immobile sequestrato sia soggetto a confisca obbligatoria, salvo che il bene appartenga a persona estranea al reato;
rilevato, inoltre, che, anche a voler prescindere da quanto da ultimo esposto, vi e’, comunque, fondata ragione di ritenere che la libera disponibilità, da parte della persona indagata, del bene di cui viene chiesto il sequestro preventivo possa:
aggravare o protrarre le conseguenze del menzionato reato mediante la reiterazione dello stesso come comprovato dalle ricordate pendenze;
agevolare la commissione di altri reati in materia di immigrazione;
ritenuto, pertanto, di dovere convalidare il sequestro preventivo effettuato, in via di urgenza, dalla P.G. operante e di dovere, inoltre, emettere il richiesto decreto di sequestro preventivo;
P.Q.M.
Visti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 D.Lv. 271/89
CONVALIDA
il sequestro preventivo dell’immobile di proprietà di [omissis], sito in S. Giuliano Terme, [omissis], meglio descritto in narrativa.
DISPONE
il sequestro preventivo del predetto immobile.
Manda alla Cancelleria per l’immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al P.M. per l’esecuzione nelle forme e con le garanzie previste dalla Legge.
Pisa, lì 23/3/2009
IL G.I.P.
(dr. Leonardo Degl’Innocenti)
Condividi
10 giugno 2009 - 08:54 alle 08:54
Il primo provvedimento in materia risulta essere Trib. Brescia, ord. 7 agosto 2008, in Arch. loc., 6, 2008, 651, secondo cui il fine specifico dell’«ingiusto profitto» non è richiesto allorquando si ceda l’immobile a titolo di locazione, perché – si legge nella parte motiva – “il dolo specifico della finalità di ingiusto profitto deve intendersi riferito unicamente alla prima fattispecie (cioè alla condotta di chi dà alloggio a uno straniero irregolare, a titolo oneroso, in un immobile in cui l’agente abbia la disponibilità), ciò risultando sia dalla sua collocazione lessicale («chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio…»), che dal rilievo per il quale in tale ambito si colloca esclusivamente anche la previsione espressa del requisito della onerosità“.
Per contro, la Cass. pen., sez. I, 7 maggio 2009, n. 19171, ha giustamente avallato l’interpretazione unitaria della fattispecie di cui al comma 5-bis, sulla base di argomentazioni, però, forse meno decisive di altre: «Rileva invero questa Corte come, dovendosi far capo ai fondamentali principi dell’ermeneutica giuridica, si debba osservare anzitutto come il testo della norma in esame si presenti unitario proprio dal punto di vista sintattico, atteso che il soggetto che regge e lega l’intera frase – “chiunque” – è unico ed è giustamente posto al suo inizio, così come la clausola di salvaguardia (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che, altrimenti, nella interpretazione qui respinta, dovrebbe parimenti (ed inammissibilmente) ritenersi legata solo alla prima delle due condotte proposte come autonome. Altrettanto è a dire della sanzione (reclusione da sei mesi a tre anni) che è prevista in modo unitario per tutte le condotte descritte dal comma in esame, essendo in tal senso invocabile il tradizionale canone interpretativo secondo cui l’unicità della sanzione, in un contesto di conformità tematica e di assoluta prossimità testuale, è sicuro sintomo di previsione unitaria di una singola fattispecie di reato. Così è a dire anche in relazione alla locuzione usata dopo il termine “ovvero” – “lo cede allo stesso” (cioè allo “straniero privo di titolo di soggiorno”) – che si lega fortemente, sia dal punto di vista sintattico che da quello concettuale, alla prima parte della frase. Quanto poi al termine “ovvero” che – secondo il ricorrente – starebbe ad indicare una vera e propria cesura, varrà ricordare come una corretta lettura lessicale induca in particolare il significato non tanto di una rafforzata disgiunzione, quanto dell’uso appropriato allorché (come nel caso in esame) al primo termine segua un’intera proposizione. Dunque continuità della frase, non frattura insaldabile».
Tuttavia, la Corte prosegue affermando che «la locuzione “a titolo oneroso” sintatticamente si lega solo con la preposizione “dà alloggio” cui è direttamente collegata»: tale conclusione è accettabile sol entro i limiti in cui essa è stata dedotta, ossia per escludere che il riferimento all’onerosità riguardi anche la condotta del “cedere in locazione”, poiché la stessa è già intrinsecamente onerosa. Resta salvo, pertanto, il riferimento dell’onerosità anche alla condotta della cessione non locativa.
29 luglio 2010 - 10:11 alle 10:11
Con la sentenza 10 novembre 2009, n. 46914 (testo on demand), la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della fattispecie criminosa in oggetto – sebbene nella sua versione antecedente alla modifica apportata dall’art. 1, comma 14, legge 15 luglio 2009, n. 94 – e, avverso l’orientamento prevalente in dottrina, ha affermato che «per la sussistenza del reato [di cui all'art. 12, comma 5-bis, t.u.imm.]…è richiesto il fine di trarre ingiusto profitto dalla locazione ovvero dal dare alloggio», cioè direttamente dalla condotta tipica e non già dalla “condizione di illegalità dello straniero”, come invece è previsto per il reato, più grave, di cui all’art. 12, comma 5, t.u.imm.
Tale principio, tuttavia (vedi già in La Marca, Il nuovo reato di cui all’art. 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Implicazioni civilistiche e responsabilità del notaio, in Vita not., 3, 2009, 1639 ss.), non sembra poter costituire un vero e proprio precedente giurisprudenziale, così come non appare costituire un altrettanto precedente il principio contrario contenuto nella summenzionata Cass. pen. n. 19171/2009 («il fine di ingiusto profitto…si realizza…con pari sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare»), in quanto – in entrambi i casi – la Supr. Corte sembra essersi espressa in modo, per così dire, distratto o, comunque, quasi tralatizio.
Pertanto, allo stato attuale dello ius dicere, credo che non vi sia alcuna presa di posizione rilevante sul punto.