[TRIB. TORINO, 11 LUGLIO 2008] L’estinzione del soggetto societario oltre la cancellazione dal registro delle imprese
Inviato da Gianluca La Marca il1 febbraio 2009 - 17:11 331 views
Il Trib. Torino, 11 luglio 2008 ha avallato la tesi più diffusa in giurisprudenza, nonostante il parere contrario di certa dottrina, con riguardo al momento esatto in cui si realizza l’evento estintivo di una società, e di una persona giuridica in generale: esso non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, bensì con l’esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente, con particolare riferimento ai processi pendenti.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, infatti, assolve ad una mera funzione pubblicitaria, di per sé sola non idonea a determinarne l’estinzione ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società medesima.
Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del proprio legale rappresentante, e – quindi – anche la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione dal registro delle imprese.
Condividi
19 aprile 2009 - 09:32 alle 09:32
La Corte di Cassazione, però, ha di recente cambiato opinione: con sentenza 15 ottobre 2008, n. 25192 il S.C. ha inteso eliminare la “forbice” interpretativa tra l’effetto estintivo nelle società di capitali (cfr. art. 2495, comma 2, c.c.) e quello meramente dichiarativo nelle società di persone.
21 maggio 2009 - 19:55 alle 19:55
Una recente sentenza del Trib. Lucca, 12 gennaio 2009, brevemente annotata in Giur. merito, 5, 2009, 1279, afferma che la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione del soggetto societario, sebbene la cancellazione sia avvenuta in difetto dei presupposti necessari.
Pertanto, il rimedio all’indebita cancellazione non può essere la cancellazione “dell’scrizione di cancellazione”, ex art. 2191 c.c., ma soltanto un rimedio di natura risarcitoria.
Da quanto è possibile leggere, tuttavia, non si sa se l’effetto estintivo della cancellazione sia stato affermato anche per le società di persone.
26 settembre 2009 - 08:12 alle 08:12
Il contrasto giurisprudenziale che, in materia, è emerso di recente ha convinto Piazza Cavour dell’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Cassazione: v. Cass., ord. 15 settembre 2009, n. 19804 (testo on demand), che ha rimesso anche la questione circa il carattere retroattivo o meno del nuovo art. 2495, comma 2, c.c.
23 giugno 2010 - 08:10 alle 08:10
In continuità con la tesi sostenuta dalla su citata sentenza 15 ottobre 2008, n. 25192, vedi Cass., 13 novembre 2009, n. 24037.