[CASS., SS.UU., NN. 26972, 26973, 26974 E 26975/2008] Le Sez. Un. si pronunciano sulla risarcibilità del danno esistenziale
Inviato da Gianluca La Marca il28 dicembre 2008 - 11:59 221 views
È stato definito in vari modi, anche pittoreschi: “poker” (Comandè), “parto quadrigemellare” (Amram), a volte anche con un senso di innominatezza, che di solito si riserva a fatti e/o persone troppo importanti, quasi a considerarlo l’evento giuridico del secolo, il “messia” della responsabilità civile contemporanea, la soluzione a tutti i problemi “di sistema” in ambito risarcitorio.
In effetti, anche questa breve presentazione introduttiva sconta la stessa soggezione, e ha rinviato solo a questo momento l’indicazione del tema.
Con le sentenze a SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 2697 (i cui testi integrali possono scaricarsi dal sito dell’Osservatorio Danno alla Persona di Pisa), è stata data la risposta più autorevole – seconda solo a quella Costituzionale e Legislativa – al tanto discusso problema concernente l’autonomia del c.d. danno esistenziale, nell’ambito del danno non patrimoniale alla persona. Si è discusso, cioè, sulla risarcibilità autonoma ed ulteriore del pregiudizio che, sulla base di un accertamento obiettivo, le attività realizzatrici della nostra persona possono subire a causa di un evento dannoso, attraverso la prova di scelte di vita diverse e migliori – afferma la Corte – da quelle che si sarebbero adottate in assenza dell’evento pregiudizievole.
La storia giuridica dell’ultimo secolo insegna come si siano scontrate, al riguardo, due compagini intellettuali: quella degli “esistenzialisti”, capeggiata da Paolo Cendon e favorevole alla risarcibilità autonoma nell’ambito del danno non patrimoniale, e quella opposta degli “antiesistenzialisti”, tra cui spicca Giulio Ponzanelli e alla quale, sembra di capire, le sez. un. hanno dato ragione negando dignità di categoria autonoma alla voce di danno esistenziale.
In breve, spiega il massimo Collegio, il risarcimento per il danno non patrimoniale va concesso soltanto nell’ipotesi di lesioni di diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione, a prescindere dalla fonte di responsabilità, extracontrattuale o contrattuale, secondo l’insegnamento delle “sorelle maggiori” del 2003 (cfr. Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828) in merito al concetto di “tipicità” di cui all’art. 2059 c.c.
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28 dicembre 2009 - 11:29 alle 11:29
Con la sentenza SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18356, la Corte di Cassazione ha precisato che il pregiudizio non patrimoniale deve comunque superare una soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale (cfr. art. 2 Cost.) e non essere futile, cioè che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura immaginario. Pertanto i meri sconvolgimenti della quotidianità, quali noie, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione (oggetto delle cc.dd. liti bagatellari) non sono risarcibili ex art. 2059 c.c.