La procedura di cancellazione delle ipoteche all’indomani del decreto “Bersani”-bis
Inviato da Giorgio Larx il30 ottobre 2007 - 20:39 465 views
Il d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, ha eliminato la necessità dell’atto notarile ai fini della cancellazione delle ipoteche iscritte nei registri pubblici immobiliari.
Il nuovo procedimento di cancellazione delle ipoteche volontarie, introdotto dalla seconda riforma “Bersani” (vedi art. 13, dal comma 8-sexies al comma 8-quaterdecies), è entrato in vigore il 2 giugno 2007 a seguito dell’emanazione da parte delle Autorità competenti dei relativi provvedimenti attuativi.
Al riguardo, si segnala la pillola di La Marca, La nuova procedura di cancellazione delle ipoteche ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40, in Mondo giud., 44, 2007, 482, in cui l’Autore prova a sciogliere taluni dubbi interpretativi circa la concreta operatività del suddetto procedimento.
La nuova procedura in sintesi.
1) la disciplina si applica solamente alle cancellazioni di ipoteche (quindi non anche alle restrizioni delle stesse) iscritte nei registri pubblici immobiliari a garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, che si siano estinte, per qualunque ragione, anche prima della entrata in vigore della legge di conversione (3 aprile 2007);
2) la banca deve rilasciare al debitore quietanza accertante l’avvenuta estinzione e soprattutto la data relativa della stessa, perché deve trasmetterne d’ufficio la comunicazione alla Agenzia del Territorio (ex Conservatoria) entro e non oltre 30 giorni dalla medesima data;
3) tuttavia, laddove ricorra “un giustificato motivo ostativo”, la banca può esprimere, nello stesso termine di 30 giorni, una riserva alla cancellazione dell’ipoteca: in questo caso il Conservatore deve annotare la relativa dichiarazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca entro il giorno successivo al suo ricevimento;
4) ricevuta, invece, la comunicazione di cui al punto 2) e provveduto al suo inserimento nel nuovo istituito “registro delle comunicazioni”, il Conservatore deve annotare in margine alla registrazione, entro le ventiquattro ore successive allo spirare del trentesimo giorno di cui sopra, l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca senza la necessità di un atto notarile che contenga il consenso della banca creditrice.
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18 febbraio 2008 - 19:53 alle 19:53
La Finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha precisato il presupposto “negoziale” per l’applicabilità del nuovo procedimento di cancellazione delle ipoteche volontarie (v. art. 2, comma 450, lett. e)).
Il nuovo comma 6-sexies dell’art. 13, pertanto, recita come segue: Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all’articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita.
8 luglio 2009 - 08:24 alle 08:24
Mi risulta essere il primo pronunciato in materia: Trib. Roma, 1 giugno 2009 ha chiarito la natura della pubblicità realizzata con l’annotazione della comunicazione concernente l’avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita ipotecariamente.
Tale annotazione – afferma il collegio romano – è cosa diversa rispetto all’annotazione della cancellazione dell’ipoteca, perché mentre la prima assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, solo quest’ultima realizza la pubblicità costitutiva-estintiva dell’ipoteca stessa.
E la differenza si apprezza con riguardo all’art. 2881 c.c. poiché, se non si procede anche all’annotazione di cancellazione dell’ipoteca, questa sarà ancora formalmente iscritta e quindi “riutilizzabile” dal suo titolare in caso di decadenza della causa estintiva dell’obbligazione.
Ne consegue che il Conservatore legittimamente richiesto di procedere all’annotazione della cancellazione dell’ipoteca non può rifiutarsi di farlo adducendo il fatto che si è già proceduto all’annotazione della comunicazione di estinzione dell’obbligazione garantita.
22 dicembre 2009 - 19:45 alle 19:45
In senso conforme si è di recente espressa anche Trib. Bologna, 10 dicembre 2009.