[CASS. PEN. N. 39078/2009] Interpretazione estensiva della fattispecie incriminatrice della lottizzazione abusiva
Inviato da Antonio Angioi il26 marzo 2010 - 01:41 94 views
Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2009, n. 39078 chiarisce la portata della fattispecie incriminatrice della lottizzazione abusiva.
Alla stregua della formulazione letterale dell’art. 30, comma 1 del TU. n. 380/2001 e tenuto conto del principio di tassatività delle previsioni penali, il reato di lottizzazione abusiva sembrerebbe configurabile esclusivamente nei confronti del venditore e degli acquirenti di “terreni illegittimamente frazionati” e non invece di “edifici già costruiti”. Tale obiezione, però, può essere superata allorquando si consideri che l’alienazione frazionata dei singoli immobili deve ritenersi, per il principio dell’accessione, intimamente connessa al frazionamento in lotti (o comunque allo scorporo sia pure soltanto materiale) del terreno sui quali quegli immobili sono stati edificati. La norma incriminatrice in esame, facendo testuale riferimento al “frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti” ha inteso (nell’ottica della necessaria idoneità degli atti a mettere in pericolo la pianificazione territoriale e della individuazione della loro direzione inequivoca ed oggettiva a conseguire lo scopo illecito) anticipare la tutela penale dell’interesse protetto da una fattispecie criminosa che, per la sua natura contravvenzionale, non prevede la rilevanza penale del tentativo.
La punibilità, dunque, risulta costruita alla stregua del modello legale previsto dall’ordinamento in via generale nell’art. 56, comma 1 c.p., sia pure soltanto per i delitti, e sarebbe incongruente affermare che la legge penale punisca esclusivamente quello che è sostanzialmente un tentativo e non intenda sanzionare, invece, una vendita di edifici già realizzati, maggiormente destinata ad incidere significativamente sul territorio. Quindi, il legislatore richiede, per la punibilità, un minus ed a maggior ragione bisogna ricomprendere nella previsione legislativa anche l’ipotesi di maggiore gravità non espressamente descritta come autonoma figura criminosa.
Tale interpretazione non può essere considerata come elusiva del divieto di “analogia in malam partem” in materia penale (art. 14 delle preleggi) sull’assunto che essa condurrebbe ad una non consentita estensione della norma penale oltre i casi espressamente previsti, trattandosi invece di una interpretazione logicamente estensiva del tutto coerente con lo scopo di tutela della fattispecie incriminatrice, la quale risulterebbe – al contrario – irrazionalmente limitata da una ermeneutica basata sul mero dato letterale. Nella analogia il caso da decidere non è disciplinato dalla norma e non può in alcun modo essere in essa compreso, anche se questa viene dilatata dall’interprete fino al limite della sua massima espansione, sicché a quel caso viene data la regolamentazione stabilita per un’ipotesi diversa seppure simile. Nell’interpretazione estensiva, invece, il caso esaminato rientra nella ipotesi astratta configurata dal legislatore, sia pure dando alle parole della legge un significato più ampio di quello che risulta apparentemente da esse. E, secondo autorevole dottrina, “ogni disposizione di legge va interpretata in modo che consegua lo scopo per cui fu posta e non vada al di là di esso. Se una spiegazione non consente alla norma di raggiungere quello scopo, deve essere respinta, come va respinta quella che conduce a conseguenze che trascendono la finalità della norma”.
Questo tipo di interpretazione è ammesso in relazione a tutte le disposizioni di legge, comprese quelle penali, perché non amplia il contenuto effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per l’ingiustificata mancanza di adeguate espressioni letterali.
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