Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

[CASS., SS.UU., N. 4059/2010] La sentenza costitutiva dell’art. 2932 c.c. non può essere provvisoriamente esecutiva: il conduttore deve continuare a versare i canoni al vecchio locatore

Inviato da Gianluca La Marca il6 marzo 2010 - 11:33 654 views

La Cass., SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4059 è intervenuta a comporre un contrasto sorto di recente in ordine al campo di applicabilità dell’art. 282 c.p.c.
In particolare, accogliendo la tesi dominante sul punto (cfr., per tutte, Cass. n. 10600/2005), le sez. un. hanno affermato che la pronuncia costituiva di cui all’art. 2932 c.c. produce i propri effetti SOLTANTO al passaggio in giudicato della relativa sentenza, in quanto la “provvisoria esecutività” delle sentenze (art. 282 c.p.c.) è propria soltanto delle pronunce di condanna, mentre rimane estranea alle pronunce di accertamento e, per l’appunto, a quelle costitutive (così, invece, Cass., 3 settembre 2007, n. 18512).
Sicché, laddove si tratti di sentenza costitutiva che tiene luogo del preliminare di vendita rimasto inadempiuto, proprietario dell’immobile promesso in vendita deve considerarsi il promittente venditore fino a quando la sentenza non sia passata formalmente in giudicato.
Nel caso di specie, allora, prima del formale passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., il conduttore dell’immobile promesso in vendita è tenuto a pagare i canoni di locazione ancora al promittente venditore, e non di già al promissario acquirente: pena lo sfratto per morosità e, magari, anche la perdita del lavoro qualora la locazione sia ad uso imprenditoriale.

Invia l'articolo in formato PDF a
Condividi

Info Autore:  Perfezionando in Diritto Civile presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa


3 Risposte a “[CASS., SS.UU., N. 4059/2010] La sentenza costitutiva dell’art. 2932 c.c. non può essere provvisoriamente esecutiva: il conduttore deve continuare a versare i canoni al vecchio locatore”

  1. Gianluca La MarcaNo Gravatar Dice:

    La ricostruzione della Corte a me sembra ineccepibile sotto un profilo strettamente giuridico/dogmatico; però…povero il conduttore “ignorante” di diritto!!!
    Che ne pensate?

  2. Antonio AngioiNo Gravatar Dice:

    Si può discutere circa la possibilità di ravvisarvi un pagamento a creditore apparente, secondo le circostanze. Mi sembra difficile la prova della buona fede, a meno di non ritenere il pagamento conseguenza di un errore di diritto scusabile.

  3. Gianluca La MarcaNo Gravatar Dice:

    Concordo in pieno. Addirittura, azzardo a pensare che se sul provvedimento del giudice di merito si desse atto (erroneamente) della sua provvisoria esecutività, forse l’errore di diritto (non del giudice, ma del debitore!) qui sarebbe scusabile…si potrebbe discorrere, in questi casi, di apparenza “titolata”.

Rispondi

Devi loggarti per inviare un commento