[CASS., SS.UU., N. 4059/2010] La sentenza costitutiva dell’art. 2932 c.c. non può essere provvisoriamente esecutiva: il conduttore deve continuare a versare i canoni al vecchio locatore
Inviato da Gianluca La Marca il6 marzo 2010 - 11:33 653 views
La Cass., SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4059 è intervenuta a comporre un contrasto sorto di recente in ordine al campo di applicabilità dell’art. 282 c.p.c.
In particolare, accogliendo la tesi dominante sul punto (cfr., per tutte, Cass. n. 10600/2005), le sez. un. hanno affermato che la pronuncia costituiva di cui all’art. 2932 c.c. produce i propri effetti SOLTANTO al passaggio in giudicato della relativa sentenza, in quanto la “provvisoria esecutività” delle sentenze (art. 282 c.p.c.) è propria soltanto delle pronunce di condanna, mentre rimane estranea alle pronunce di accertamento e, per l’appunto, a quelle costitutive (così, invece, Cass., 3 settembre 2007, n. 18512).
Sicché, laddove si tratti di sentenza costitutiva che tiene luogo del preliminare di vendita rimasto inadempiuto, proprietario dell’immobile promesso in vendita deve considerarsi il promittente venditore fino a quando la sentenza non sia passata formalmente in giudicato.
Nel caso di specie, allora, prima del formale passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., il conduttore dell’immobile promesso in vendita è tenuto a pagare i canoni di locazione ancora al promittente venditore, e non di già al promissario acquirente: pena lo sfratto per morosità e, magari, anche la perdita del lavoro qualora la locazione sia ad uso imprenditoriale.
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6 marzo 2010 - 11:35 alle 11:35
La ricostruzione della Corte a me sembra ineccepibile sotto un profilo strettamente giuridico/dogmatico; però…povero il conduttore “ignorante” di diritto!!!
Che ne pensate?
9 marzo 2010 - 00:51 alle 00:51
Si può discutere circa la possibilità di ravvisarvi un pagamento a creditore apparente, secondo le circostanze. Mi sembra difficile la prova della buona fede, a meno di non ritenere il pagamento conseguenza di un errore di diritto scusabile.
9 marzo 2010 - 10:18 alle 10:18
Concordo in pieno. Addirittura, azzardo a pensare che se sul provvedimento del giudice di merito si desse atto (erroneamente) della sua provvisoria esecutività, forse l’errore di diritto (non del giudice, ma del debitore!) qui sarebbe scusabile…si potrebbe discorrere, in questi casi, di apparenza “titolata”.