Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

[C.d.S. N. 20/2010] Responsabilità precontrattuale della P.A.

Inviato da Antonio Angioi il19 gennaio 2010 - 01:34 195 views

Cons. St., Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20 enuncia, tra gli altri, alcuni importanti principi in merito alla responsabilità precontrattuale della P.A..

Si afferma, anzitutto, che è contraddittoria la sentenza che, da un lato, qualifica la responsabilità come precontrattuale, e, dall’altro lato, non ne trae la conseguenza di limitare la misura del risarcimento all’interesse negativo (comprensivo delle spese sostenute e della perdita di favorevoli occasioni), con esclusione dei vantaggi che si sarebbero conseguiti in caso di stipulazione ed esecuzione del contratto; essa, dunque, non può riconoscere anche il ristoro dell’interesse positivo (mancato utile).

Si afferma, poi, che dopo un giudicato da cui deriva l’obbligo per l’Amministrazione di aggiudicare e stipulare con la parte vittoriosa in giudizio, la responsabilità per mancata stipulazione non può essere qualificata come responsabilità precontrattuale, ma come responsabilità per inosservanza degli obblighi derivanti dal giudicato. Infatti, un conto è la conduzione di una trattativa contrattuale, da cui non deriva mai un obbligo di stipulare il contratto, ma solo l’obbligo di buona fede (con conseguente responsabilità precontrattuale se si viola il dovere di buona fede), un conto è essere obbligati, in virtù di un giudicato, a procedere ad aggiudicazione e stipulazione. L’inadempimento dell’obbligo comporta la nascita della responsabilità contrattuale, anche se la fonte non è il contratto, ma, come nella specie, il giudicato. Dalla qualificazione della responsabilità come contrattuale deriva la risarcibilità dell’interesse positivo, oltre che di quello negativo.

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