Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

[CASS., SS.UU., n. 22755/2009] Dichiarazione del coniuge non acquirente e rifiuto al co-acquisto

Inviato da Gianluca La Marca il17 gennaio 2010 - 00:51 447 views

Importante sentenza delle sez. un. (Cass., SS.UU., 28 ottobre 2009, n. 22755) concernente la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente circa la natura personale del bene acquistato dall’altro coniuge (art. 179, comma 2, c.c.).
I giudici, intanto, hanno escluso che possa trattarsi di un atto negoziale: secondo l’opinione prevalente, infatti, il diritto alla comunione legale ex art. 177, lett. a), c.c. è indisponibile da parte di ciascun coniuge, pertanto non può ammettersi che il coniuge non acquirente possa intervenire con efficacia sostanziale(-negoziale) esclusiva del bene dalla comunione legale (ergo: NO rifiuto al co-acquisto).
Se, allora, la dichiarazione del coniuge non acquirente resa ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.c. non ha natura negoziale, essa può avere:
1) natura ricognitiva di tipo confessoria solo se tale dichiarazione ha ad oggetto una situazione di fatto, come ad esempio la natura personale del bene scambiato (o del denaro pagato) per l’acquisto effettuato (ex art. 179, comma 1, lett. f);
2) invece, se la dichiarazione non realizza una attestazione di fatti, ma esprime una “dichiarazione di intenti“, a tale dichiarazione non può riconoscersi natura ricognitiva-confessoria (con tutte le conseguenze di disciplina), come nel caso in cui il coniuge non acquirente condivida l’intento dell’altro coniuge di destinare alla propria attività personale il bene che viene acquistato (ex art. 179, comma 1, lett. d). In tale ipotesi, la dichiarazione del coniuge varrà come atto adesivo ad un atto di destinazione compiuto dal coniuge acquirente, da cui discende la natura personale dell’acquisto solo se sarà effettiva la destinazione manifestata.
Pertanto, non rileva la veridicità o falsità della dichiarazione di intenti del coniuge non acquirente, quanto piuttosto se a tale intento sia seguita effettivamente la destinazione espressa: se SÌ, il bene è personale; se NO, il bene appartiene alla comunione legale.
Quindi, la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere il bene dalla comunione legale: è altresì necessario, infatti, che sussistano per davvero i presupposti materiali per cui i beni suscettibili di esclusione (cfr. art. 179, comma 1, lett.re c, d ed f) possano dirsi veramente personali. Ovverosia: nel caso sub lett. c, che sussista l’uso strettamente personale del bene acquistato; sub lett. d, che risulti effettiva (i.e. non fittizia, né tradita) la destinazione del bene all’attività professionale del coniuge acquirente; sub lett. f, che sia veritiera la provenienza personale del denaro o del bene dato come corrispettivo dell’acquisto.
In conclusione, se la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente non ha natura negoziale e non è, pertanto, idonea ad escludere di per sé il bene acquistato dalla comunione legale, tale coniuge – ha affermato la Corte – può sempre proporre azione di accertamento della natura comune del bene (ovviamente nei limiti probatori che dipendono dalla natura ricognitiva-confessoria ovvero dalla natura dichiarativa d’intenti della dichiarazione); e se tale azione è esperita all’interno dell’azione di annullamento ex art. 184 c.c. per essere stato venduto il bene in oggetto ad un terzo senza il consenso dell’altro coniuge, trova applicazione l’art. 1445 c.c., secondo il quale sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede purché il loro acquisto (se immobiliare) sia stato trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento.

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Info Autore:  Perfezionando in Diritto Civile presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa


Una risposta a “[CASS., SS.UU., n. 22755/2009] Dichiarazione del coniuge non acquirente e rifiuto al co-acquisto”

  1. Gianluca La MarcaNo Gravatar Dice:

    A mio avviso è quantomeno dubbio che nel caso di specie possa trovare applicazione diretta l’art. 1445 c.c.: la controparte del coniuge intervenuto, infatti, non è mica un terzo secondo l’accezione dell’art. 1445 c.c.!
    Pertanto, è forse necessario trovare altrove il fondamento normativo della tutela del terzo in buona fede: il principio dell’apparenza colposa?

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