Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un bene in comproprietà di un soggetto estraneo al reato
Inviato da Daria Perrone il12 dicembre 2009 - 00:32 1.389 views
Sommario: 1. Inquadramento normativo: il sequestro preventivo e la confisca; 2. Il concetto di “appartenenza a persona estranea al reato”; 3. Le sentenze n. 24015 del 6 maggio 2009 e n. 28189 del 24 giugno 2009 della Cassazione.
1. Inquadramento normativo: il sequestro preventivo e la confisca
Il sequestro preventivo, quale misura cautelare reale, è disciplinato dall’art. 321 c.p.p., in base al quale “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”.
Anche al di fuori di questi presupposti, il sequestro preventivo “delle cose di cui è consentita la confisca” è rimesso alla discrezionalità del giudice, mentre diventa obbligatorio nel corso dei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando si accerti, anche per fatti sopravvenuti, l’insussistenza delle esigenze di prevenzione che l’avevano giustificato. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto motivato, entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
La confisca consiste invece nell’espropriazione a favore dello Stato di determinate cose attinenti al reato commesso. Si tratta di una misura di sicurezza reale, disciplinata dall’art. 240 c.p., sebbene tale natura sia stata in parte contestata dalla dottrina, per il fatto che si fonderebbe più sulla pericolosità della cose che su quella della persona. Infatti secondo alcuni autori, si tratterebbe tutt’al più di una pena sui generis o di una sorta di pena accessoria (tale tesi invece è contestata dalla giurisprudenza). Infatti con la sentenza del 26 aprile 1983, la Cassazione, a sezioni unite, ha chiarito che nel vigente sistema la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, talché l’istituto tende a prevenire la commissione di nuovi reati e come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria.
La confisca può essere ordinata per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. In questi casi, la confisca è discrezionale per il giudice. Il giudice è quindi chiamato a disporre la misura ogni qual volta la disponibilità della cosa nelle mani del condannato potrebbe costituire per quest’ultimo un incentivo alla commissione di ulteriori reati. Ne deriva quindi che la confisca falcoltativa prevista dal primo comma dell’art. 240 c.p. può considerarsi legittima a condizione che si dimostri il diretto carattere strumentale della cosa sequestrata al compimento del reato e sia formulata una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa stessa da parte del condannato (così Cass., sez. III, 7 maggio 1991, n. 5020).
La confisca è invece obbligatoria rispetto alle cose che:
costituiscono il prezzo del reato; la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
In questo caso , il giudice, pur non essendo tenuto a motivare l’applicazione della misura come invece avviene nel caso di confisca discrezionale, deve comunque evidenziare il presupposto legale in mancanza del quale la confisca è inapplicabile.
In base al terzo comma dell’art. 240 c.p., la confisca non si applica al prezzo, al prodotto e al profitto del reato se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
Inoltre, la confisca non si applica alle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Orbene, ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca, è sufficiente l’esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, nel senso che debba essere specificatamente predisposta, fin dall’origine o per successiva modifica, per l’azione criminosa. Tale ulteriore connotazione, in quanto attinente al grado di pericolosità della cosa, sarà valutata dal giudice di merito nel momento in cui, pronunciata la condanna, dovrà decidere se esercitare o meno il potere di disporre la misura di sicurezza (in questo senso, Cass., sez. VI, 11 dicembre 1996, n. 3334, dove la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di autovettura utilizzata dall’indagato per trasporto ed occultamento di sostenne stupefacenti destinate allo spaccio).
Il sequestro preventivo, pur finalizzato alla confisca, può ricadere su beni comunque a titolo di comproprietà dell’indagato, senza che possano avere “vincoli” posti in materia contrattualistica dal codice civile, volti a regolare i rapporti “interni” tra il medesimo ed altri soggetti (per riferimenti, Cass., sez. IV,, 22 maggio 2009, n. 26438; sez. VI, 14 marzo 2007, Squillante ed altri; sez. VI, 29 marzo 2006, Lucci ed altro).
La questione poi della confisca sarà valutata dal giudice del merito che dovrà tenere conto, da un lato, della natura sanzionatoria della confisca de qua, che certo non può trovare limiti di applicazione con riferimento a profili di natura civilistica che concernano i “rapporti interni” tra i soggetti vantanti la contitolarità della res, e, dall’altro, del fatto che comunque per “persona estranea al reato” ai fini della non applicazione della misura ablatoria deve intendersi non solo chi non ha concorso nel reato, ma anche chi non ha neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorchè non punibile, con la consumazione del reato.
2. Il concetto di “appartenenza a persona estranea al reato”
Per meglio comprendere la portata della limitazione di cui al terzo comma dell’art. 240 c.p., occorre preliminarmente soffermarsi su due concetti: la nozione di “appartenenza” e quella di “estraneità” al reato.
Sotto il primo profilo, la Relazione del Guardasigilli al codice del 1930 si limita a esporre genericamente la ratio della limitazione soggettiva alla confisca obbligatoria, per cui “a tutela dei diritti dei terzi (…) non si fa luogo a confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato se la cosa appartenga a persona, che sia rimasta estranea al reato medesimo”. Di qui l’esigenza della dottrina e della giurisprudenza di attribuire un significato certo al concetto di “appartenenza”.
In particolare, ai fini dell’art. 240 c.p., si discute da tempo se si tratti di un sinonimo di «proprietà» o debba considerarsi come un concetto più ampio, andando a ricomprendere i diritti reali (di godimento e di garanzia) e perfino i diritti personali di godimento.
In origine, la dottrina italiana aveva mostrato una preferenza, con rare eccezioni, per una nozione ampia di «appartenenza», nel senso di titolarità di un diritto avente per oggetto un bene (concezione lata) o nel senso di potere di disponibilità sulla cosa, pertanto comprensivo del possesso (concezione latissima).
Proverebbero la correttezza della tesi, da un lato, la provenienza della nozione dal diritto civile, dove l’ “appartenenza a titolo di proprietà” è soltanto una forma, tra le tante, di «appartenenza»; dall’altro il fatto che allorché il legislatore ha inteso riferirsi al diritto di proprietà, ha utilizzato espressioni specifiche quali proprietario, cosa altrui, ecc.; infine la natura di sanzione repressiva della confisca, di tal che se questa fosse applicabile a danno del terzo titolare di un diritto reale anche diverso dalla proprietà verrebbe leso il principio della responsabilità personale.
Anche la giurisprudenza aveva aderito all’idea in base alla quale l’appartenenza contemplasse tutti i diritti reali, compresi quelli di garanzia, e che quindi la titolarità di diritti reali in capo a terzi escluda la confisca (in questo senso, ex pluribus, Cass., sez. III, 12 dicembre 1978, e più recentemente sez. I, 25 luglio 1991). Tuttavia, al fine di evitare pericolose elusioni della norma, la suprema Corte aveva anche precisato che la titolarità del diritto dovesse essere effettiva e non fittizia e di conseguenza ha ritenuto confiscabile un oggetto formalmente intestato a terzi, ma in possesso esclusivo dell’imputato.
Restava tuttavia il problema degli ingiustificati vantaggi scaturenti in capo al reo per effetto dell’intangibilità di beni su cui insistono diritti reali altrui, problema che a ben vedere aveva indotto la dottrina minoritaria ad optare per la nozione restrittiva di appartenenza.
La dottrina più recente, partendo dalla constatazione delle irrazionalità cui conduce la predetta nozione lata con riguardo alle finalità preventive della confisca, ha proposto, quanto meno ai fini dell’art. 240 c.p., la tesi restrittiva dell’appartenenza come diritto di proprietà, la quale, unica, coerentemente consente la confisca di cosa di proprietà del reo gravata da diritti di terzi.
Detta soluzione è stata accolta dalla suprema Corte, allorché in diverse occasioni, da ultimo, pur continuando ad aderire in via astratta alla nozione lata di appartenenza, ha decretato che la parziale titolarità non esclude la confisca e la titolarità in capo al reo gravata da diritti altrui non impedisce la confisca “salvi i diritti dei terzi”. La Cassazione si è pronunciata, ad esempio, anche sulla legittimità del sequestro preventivo a scopo di confisca della sola parte d’immobile dell’imputato di cui questi condivida la proprietà con terzo estraneo (cfr. Cass., sez. III, sent. 13 novembre 2007, n. 346).
Dunque, la res è confiscabile allorché il penalmente responsabile ne sia proprietario, quand’anche sussistano diritti parziali di terzi; al contrario, è inconfiscabile, sia pur limitatamente ai diritti dei terzi, la cosa in proprietà di terzi: in questa ipotesi infatti la cosa in quanto appartenente a terzi, sarà inconfiscabile in base agli ultimi due commi dell’art. 240 c.p. e, dato che solo il diritto di proprietà è suscettibile di confisca, saranno inconfiscabili anche i diritti appartenenti al reo.
Orbene, per quanto invece concerne il secondo profilo, ossia la questione sul concetto di “estraneità” al reato, sia nella prassi giurisprudenziale, sia nella dottrina, vi è la tendenza ad interpretare tale concetto in modo da ampliare la portata della confisca.
In particolare, tra gli autori, non di rado si è escluso dall’ambito della «persona estranea al reato» non solo – come ovvio – chi ha concorso alla realizzazione del reato, ma anche a chi vi ha partecipato con attività altrimenti connessa e comunque chi ha tratto dal reato un illecito profitto.
Ed ancora, la giurisprudenza ha escluso che possa considerarsi «estraneo» colui che non ha partecipato al processo, e tuttavia risulta implicato nel reato, o per avervi partecipato con attività variamente connessa, o anche per aver evidenziato un collegamento diretto o indiretto con il reato e perfino chi abbia partecipato all’utilizzazione dei profitti del reato o sia implicato moralmente con lo stesso.
3. Le sentenze n. 24015 del 6 maggio 2009 e n. 28189 del 24 giugno 2009 della Cassazione
Due recenti pronunce della Cassazione hanno contribuito a chiarire meglio la problematica della sequestrabilità, finalizzata alla confisca, di un bene in comproprietà con un soggetto estraneo al reato. Entrambe le sentenza riguardano il reato di cui all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), in base al quale si stabilisce che
”chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a)con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b)con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c)con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato“.
Come è agevole verificare dal tenore della norma, si tratta di confisca obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata (“è sempre disposta”) sia dal richiamo al secondo comma dell’art. 240 c.p. che prevede, appunto, casi di confisca obbligatoria (in questo senso deve intendersi il richiamo all’art. 240: v. Cass., sez. IV, 11 febbraio 2009 n. 13831, Fumagalli, rv. 242479).
Dalla natura obbligatoria della confisca deriva un’importante conseguenza: che, nel caso di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., l’esistenza del periculum – cui l’emissione di tale misura cautelare reale è subordinata – è presunta per legge, con la conseguenza che non deve essere accertata caso per caso e che non può essere disposta (a meno che non vengano meno i presupposti per ritenere esistente il fumus) la restituzione del veicolo prima della sentenza definitiva (v. la già citata sentenza 13831/2009 nonché Cass., sez. fer., 28 agosto 2008 n. 36822, Simmerle, rv. 241269 – entrambe relative alla norma innovata del codice della strada – e in generale, precedentemente, Cass., sez. III, 6 aprile 2005, n. 17439, Amico, rv. 231516).
Nella sentenza n. 24105 del 6 maggio 2009, nel caso di specie, la questione pratica riguardava un soggetto che, sottoposto a controllo alcolimetrico dai carabinieri, risultava in stato di ebbrezza alcolica. Il veicolo veniva sottoposto quindi a sequestro preventivo (poi tempestivamente convalidato e reiterato dal giudice delle indagini preliminari) finalizzato alla confisca obbligatoria sancita dall’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), come modificato ed integrato dalla L. n. 125 del 2008.
In seguito, la moglie dell’agente chiedeva la restituzione dell’autovettura, rivendicandone l’esclusiva proprietà e – comunque – contestando la sequestrabilità della medesima anche se ritenuta di proprietà comune con il marito.
Tuttavia, sia il giudice delle indagini preliminari che il Tribunale del capoluogo di provincia, in sede di appello ex art. 322bis c.p.p., sostenevano che, pur essendo l’istante estranea al reato, ciò non impediva di mantenere il sequestro al fine di confiscare la quota spettante all’imputato con la conseguente vendita dell’autovettura, sul cui prezzo la moglie avrebbe potuto soddisfare il proprio diritto di comproprietaria.
A seguito poi del ricorso per cassazione, la Corte aveva modo di pronunciarsi nello specifico, stabilendo che “poiché il bene non è divisibile non potrebbe essere sacrificato il diritto di comproprietà a vantaggio della confiscabilità”.
Il diritto della moglie va salvaguardato, trattandosi di comproprietaria estranea al reato, ma ciò comporta che il sequestro dell’autovettura è finalizzato alla confiscabilità della quota di proprietà dell’imputato, finalità ammissibile che richiede il mantenimento del sequestro al fine di evitare che il bene sia disperso e che, ritornato nella disponibilità dei coniugi, possa essere nuovamente usato dal soggetto che è stato trovato alla guida in stato di alterazione alcolica, situazione che la norma in oggetto intende prevenire.
Con successiva sentenza n. 28189 del 24 giugno 2009, la Cassazione è tornata sul medesimo punto, con un ulteriore contributo in materia di sequestro preventivo, disposto in base al nuovo testo dell’art. 186 comma 2° del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) modificato dall’art. 4 del d.1. 23 maggio 2008 n. 92 convertito, con modificazioni, nella 1. 24 luglio 2008 n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
Secondo la Corte, solo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall’uso del veicolo può risultare attenuata mentre, in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra.
Il rimedio per la salvaguardia del valore della quota del bene a favore del soggetto estraneo al reato è quindi costituito dalla possibilità per quest’ultimo di rivalersi sul prezzo ricavabile dalla vendita dell’autovettura.
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