[CASS. CIV. N. 16382/2009] Distinzione tra mediazione e mandato
Inviato da Antonio Angioi il14 ottobre 2009 - 14:50 761 views
Cass. civ, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382 rivisita la materia del mandato, facendo luce sui rapporti tra quest’ultimo e la mediazione.
Dall’art. 1754 c.c., che individua nel mediatore “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”, la S.C. ricava alcune conseguenze: a) l’attività di mediazione prescinde da un sottostante obbligo a carico del mediatore stesso, perchè posta in essere in mancanza di un apposito titolo; b) “la messa in relazione” delle parti ai fini della conclusione di un affare è dunque qualificabile come di tipo non negoziale, ma giuridica in senso stretto; c) detta attività si collega al disposto di cui all’art. 1173 c.c., in tema di fonti delle obbligazioni, e, specificamente, al derivare queste ultime, oltre che da contratto, da fatto illecito, o da “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Quindi, l’attività del mediatore è dallo stesso legislatore individuata come fonte del rapporto obbligatorio, nel cui ambito sorge il diritto di credito alla provvigione di cui all’art. 1755 c.c..
Al mediatore non mandatario risulta perciò preferibile applicare, trattandosi di una figura professionale, la responsabilità “da contatto sociale”, venendo in rilievo prestazioni prescindenti da un rapporto contrattuale. Tale situazione è riscontrabile nei confronti dell’operatore di una professione sottoposta a specifici requisiti formali ed abilitativi, ed a favore di quanti, utenti-consumatori, fanno particolare affidamento nella stessa per le sue caratteristiche (es. c.d. agenzie immobiliari, dalle particolari connotazioni professionali ed imprenditoriali e soggette ad iscrizione ad un apposito ruolo).
Massima: a) la mediazione “tipica” di cui all’art. 1754 c.c. comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere un’attività giuridica in senso stretto di messa in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare; b) la stessa è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla conclusione dell’affare stesso, nel qual caso il c.d. mediatore – mandatario non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, ma solo dal mandante; c) nella mediazione tipica la responsabilità del mediatore, con specifico riferimento agli obblighi di correttezza e di informazione, si configura come responsabilità da “contatto sociale”; d) nel caso in cui il mediatore agisca invece come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente recando danni a terzi, è tenuto a favore di questi ultimi al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (senza esclusione in proposito di un’eventuale corresponsabilità del mandante).
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