Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

[CASS. PEN., SS.UU., N. 22676/2009] Morte o lesioni conseguenti a cessione di sostanza stupefacente

Inviato da Antonio Angioi il31 luglio 2009 - 13:58 2.720 views

Con la sentenza Cass. pen., SS.UU., 29 maggio 2009, n. 22676, la S.C. interviene a dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito alla definizione dei confini della responsabilità penale nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente.

In punto di fatto, la questione può così esser riassunta: Tizio, assunta la sostanza stupefacente ceduta da Caio, accusa un malore, al quale segue il decesso; tuttavia, Caio, al momento in cui aveva ceduto un certo ridotto quantitativo di droga a Sempronio, amico di Tizio, non poteva prevedere che questi avrebbe organizzato con gli amici un festino a base di alcol e sostanze stupefacenti, né poteva conoscere il precario stato di salute di Tizio, il quale assumeva notevoli quantità di medicinali ed era dedito all’alcol.
I giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 586 c.p., reputando che dal fatto preveduto come delitto doloso, ossia la cessione della sostanza stupefacente, fosse derivata, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte della persona che della sostanza aveva fatto assunzione.

Sebbene il quesito sottoposto alle Sezioni Unite sia stato formulato con specifico riferimento alla responsabilità penale dello spacciatore in conseguenza della cessione della sostanza stupefacente cui sia seguita la morte dell’assuntore, la questione viene esaminata e risolta considerando, in via generale, la natura e l’ambito della responsabilità prevista dall’art. 586 c.p., il che consente alla Corte, peraltro, di svolgere ampie e significative riflessioni sui contorni della colpa nell’illecito penale in una prospettiva costituzionalmente orientata.

In ordine alla natura ed al criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute ai sensi dell’art. 586 c.p., esistono in giurisprudenza ed in dottrina diversi orientamenti, dei quali occorre riferire i principali.
1) Secondo un primo orientamento, morte e lesioni non volute devono essere imputate all’autore del delitto base doloso in virtù del solo nesso di causalità materiale. Sarebbe quindi superflua una indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, degli estremi della colpa in relazione all’evento non voluto. L’art. 586, dunque, al pari della norma generale sull’aberratio delicti plurilesiva di cui all’art. 83, comma 2, prevederebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, ispirata alla regola del qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, in forza della quale l’autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le conseguenze ulteriori non volute di tale delitto.
2) Un secondo orientamento ravvisa nella fattispecie prevista dall’art. 586 c.p. una responsabilità per colpa specifica, fondata sulla inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso. Si è affermato, in questo senso, che l’art. 586 è norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela della vita e della incolumità fisica e trova applicazione ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un delitto doloso qualunque ne sia la natura, e, quindi, anche quando il fatto tipico, di per sé, non costituisca pericolo per il bene giuridico protetto, sempre che tra l’illecito comportamento del soggetto e l’evento non voluto (morte o lesione) sussista un rapporto di causalità materiale. L’evento lesivo, conseguente dal delitto doloso commesso, è imputato al colpevole a titolo di colpa per violazione di legge, perché l’art. 43 c.p. annovera tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e negligenza) anche l’inosservanza della legge. Invero tale espressione non limita questo modo di essere della colpa alla sola violazione di legge a carattere squisitamente o esclusivamente cautelare, ma comprende anche la violazione delle stesse norme penali incriminatrici.
Ciò premesso, la Corte mette in rilievo che la tesi della colpa specifica per violazione della legge penale, o della colpa presunta, nella sostanza non si differenzia dalla tesi della responsabilità oggettiva, la quale viene in realtà camuffata sotto le vesti di una colpa, consistente nella violazione di quella stessa legge penale che incrimina il delitto base doloso. Le due tesi invero portano a risultati sostanzialmente identici, ossia a ritenere la sufficienza del solo nesso causale per fondare la responsabilità rispetto all’evento non voluto.
3) Un recente orientamento, infine, ravvisa nell’art. 586 c.p. una ipotesi di responsabilità per colpa in concreto, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari, imperniata quindi sulla violazione di regole cautelari di condotta e sulla necessità di un accertamento della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento non voluto da parte dell’agente. La tesi della responsabilità da colpa in concreto è sostenuta da quella parte della dottrina secondo la quale nella fattispecie dell’art. 586 c.p. la responsabilità si fonda sull’ordinario parametro della colpa, il cui accertamento va condotto in concreto con un criterio individualizzato, imperniato sulla violazione di una regola cautelare di condotta, che mira a prevenire proprio quel determinato evento verificatosi, nonché sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento. In particolare, si sostiene che è il rispetto del principio di colpevolezza e della sua portata liberalgarantistica (art. 27, comma 1, in combinato disposto col comma 3 e con l’art. 25, comma 2, Cost.) ad imporre che la fattispecie di cui all’art. 586 c.p. debba essere connotata dal requisito della colpa in concreto.
Ed è proprio sul principio di colpevolezza, così come tratteggiato dalle sentenze della Corte costituzionale, che la Corte fonda la propria argomentazione, fino ad individuare, quale soluzione preferibile, quella da ultimo riferita.

Afferma, pertanto, la S.C. che l’unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell’art. 586 c.p., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. Un diverso orientamento in ordine al collegamento soggettivo necessario per l’imputazione dell’ulteriore evento non voluto imporrebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’istituto per contrasto con il principio di colpevolezza, secondo cui deve necessariamente postularsi la colpa dell’agente almeno in relazione agli elementi più significativi della fattispecie, fra i quali il complessivo ultimo risultato vietato, se non si vuole incorrere nel divieto, ex art. 27, commi 1 e 3, Cost. della responsabilità oggettiva c.d. pura o propria.

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3 Risposte a “[CASS. PEN., SS.UU., N. 22676/2009] Morte o lesioni conseguenti a cessione di sostanza stupefacente”

  1. Daria PerroneNo Gravatar Dice:

    Trovo che sia apprezzabile il tentativo della Corte di ricondurre la fattispecie di cui all’art. 586 c.p. nell’alveo della responsabilità colpevole. Tuttavia, credo che tale tesi trovi un limite invalicabile ai fini della sua sostenibilità proprio nell’art. 83 c.p., Infatti, essendo la figura dell’art. 586 c.p. un’ipotesi speciale di aberratio delicti plurilesiva, ricade automaticamente nella disciplina prevista per il reato aberrante. In particolare, l’art. 83 c.p. configura un’ipotesi di responsabilità colpevole “mascherata”: infatti, sebbene nella disposizione si parli esplicitamente di una responsabilità colposa (risponde “a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo), in realtà l’evento ulteriore viene imputato a titolo obiettivo. Se così non fosse, la disposizione non avrebbe alcun senso, perchè nessuno dubita che di un evento non voluto si possa, in linea di principio, rispondere per colpa – se sussiste – quando esso è stato cagionato nel mentre si esegue una qualche attività criminosa (v. Padovani). In altre parole, se si trattasse effettivamente di una responsabilità colposa, l’art. 586 c.p. non avrebbe alcun senso, risultando del tutto superfluo, dato che la punibilità dell’evento ulteriore a titolo di colpa discenderebbe automaticamente dall’applicazione delle regole ordinarie. Inoltre, come giustificare, nell’ottica della responsabilità colpevole, l’aumento di pena previsto dall’art. 586 c.p., laddove si stabilisce che si applica la pena prevista dall’art. 83 c.p. (somma matematica tra reato doloso base e lesioni e morte colpose) “aumentata” (genericamente e, quindi, fino ad un terzo). L’esistenza di una pena maggiore da quella che deriverebbe dalla somma matematica del reato doloso e quello colposo, dimostra l’esistenza di un quid pluris, riconducibile ad una maggiore rimproverabilità che l’ordinamento attribuisce al soggetto, laddove riconosca l’esistenza di una responsabilità oggettiva, alla stessa stregua di quanto è previsto per l’omicidio preterintenzionale.

  2. Gianluca La MarcaNo Gravatar Dice:

    Personalmente concordo con quanto la scuola “padovaniana” eccepisce…ma allora non sarà il caso di discutere sull’ammissibilità sub costitutione dello stesso art. 586 c.p. e della disciplina generale dell’aberratio delicti ex art. 83 c.p.; così come della norma contenuta nell’art. 42, comma 3, c.p.?

  3. Daria PerroneNo Gravatar Dice:

    Hai ragione! Del resto, dei numerosi problemi di compatibilità della disciplina dell’aberratio delicti monolesiva (e più in generale di ogni forma di responsabilità oggettiva palese o “mascherata”) con il principio di colpevolezza ex art. 27 Cost, si è ampiamente discusso sia in dottrina che in giurisprudenza. In questo senso, secondo me, si iscrive la recente sentenza a Sezioni Unite della Cassazione che, ancora una volta, sulla scia del trend giurisprudenziale degli ultimi anni, ha cercato di restringere il più possibile l’area della responsabilità senza dolo o colpa. Ciò nonostante, fin tanto che non interverrà una modifica legislativa chiarificatrice o una pronuncia della Corte costituzionale, gli sforzi interpretativi compiuti dai giudici di legittimità resteranno “monchi”, in definitiva privi di una reale forza innovatrice.

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