Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

Archivio per 'Diritto processuale civile'

[CASS., SS.UU., NN. 9523/2010] L’integrazione del contraddittorio verso il coniuge acquirente ex lege sana la decadenza del diritto di riscatto esercitato in via giudiziale

Inviato da Gianluca La Marca il 8 maggio 2010

Con la sentenza a SS.UU., 22 aprile 2010, n. 9523, il S.C. torna ad occuparsi del diritto di riscatto previsto dalla normativa locatizia – art. 39 legge 27 luglio 1978, n. 392 – ed in particolare sulla sorte dell’esercizio di tale diritto in sede giudiziale qualora il riscatto sia stato compiuto contro il coniuge che abbia acquistato il bene separatamente in regime di comunione legale con l’altro coniuge, ex art. 177, lett. a), c.c.
In proposito, viene ribadito che il diritto di riscatto in parola può essere esercitato sia con atto giuridico sostanziale, sia direttamente per via giudiziale; che lo stesso diritto deve essere esercitato nei confronti di tutti gli acquirenti comproprietari del bene, compreso dunque il coniuge di chi lo abbia acquistato in regime di comunione legale ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c.; e che, di conseguenza, entrambi i coniugi – sia chi risulta essere stato la sola parte acquirente, sia l’altro coniuge acquirente ex lege – sono litisconsorti necessari nella relativa controversia, a pena di nullità della domanda giudiziaria.
Le sez. un., però, arrivano a comporre un rilevato contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità per l’attore/riscattante di integrare con efficacia sanante il contraddittorio nei confronti dell’altro coniuge, pretermesso, quando il termine di decadenza previsto per l’esercizio del riscatto (sei mesi dalla trascrizione dell’atto con cui si è violato il diritto di prelazione, ex art. 39, comma 1, legge n. 392/1978), risulti già scaduto, semprechè – è chiaro – la scadenza di tale termine sia avvenuta dopo la proposizione della domanda giudiziaria, con cui è stato esercitato, seppur irregolarmente, il diritto di riscatto per via giudiziale.
E’ stato quindi accolto l’orientamento di carattere processualistico (cfr. Cass. n. 19963/2005) secondo cui il tempestivo esercizio del diritto di riscatto contro uno soltanto dei litisconsorti necessari vale ad impedire la decadenza – almeno laddove l’esercizio del diritto de quo sia avvenuto, appunto, per via giudiziale – anche nei confronti degli altri litisconsorti necessari rimasti pretermessi (per il contrario orientamento, di carattere sostanziale, vedi Cass. n. 7271/2008).
Un principio, peraltro, che le sez. un. non hanno perso occasione di sancire in termini più generali: “in ipotesi di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dall’art. 102 c.p.c., comma 2, ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che essa interviene a sanare l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ed è altresì idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire la decadenza anche nei confronti delle parti necessarie originariamente pretermesse“.

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[CASS., SS.UU., N. 4059/2010] La sentenza costitutiva dell’art. 2932 c.c. non può essere provvisoriamente esecutiva: il conduttore deve continuare a versare i canoni al vecchio locatore

Inviato da Gianluca La Marca il 6 marzo 2010

La Cass., SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4059 è intervenuta a comporre un contrasto sorto di recente in ordine al campo di applicabilità dell’art. 282 c.p.c.
In particolare, accogliendo la tesi dominante sul punto (cfr., per tutte, Cass. n. 10600/2005), le sez. un. hanno affermato che la pronuncia costituiva di cui all’art. 2932 c.c. produce i propri effetti SOLTANTO al passaggio in giudicato della relativa sentenza, in quanto la “provvisoria esecutività” delle sentenze (art. 282 c.p.c.) è propria soltanto delle pronunce di condanna, mentre rimane estranea alle pronunce di accertamento e, per l’appunto, a quelle costitutive (così, invece, Cass., 3 settembre 2007, n. 18512).
Sicché, laddove si tratti di sentenza costitutiva che tiene luogo del preliminare di vendita rimasto inadempiuto, proprietario dell’immobile promesso in vendita deve considerarsi il promittente venditore fino a quando la sentenza non sia passata formalmente in giudicato.
Nel caso di specie, allora, prima del formale passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., il conduttore dell’immobile promesso in vendita è tenuto a pagare i canoni di locazione ancora al promittente venditore, e non di già al promissario acquirente: pena lo sfratto per morosità e, magari, anche la perdita del lavoro qualora la locazione sia ad uso imprenditoriale.

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[CASS., SS.UU., N. 4062/2010] La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione anche delle società di persone

Inviato da Gianluca La Marca il 27 febbraio 2010

Era stato annunciato dalle più recenti sentenze di legittimità (Cass. n. 18618/2006; Cass. n. 19347/2007; Cass. n. 25192/2008; Cass. n. 29242/2008), nonché auspicato, verosimilmente, dall’ordinanza di remissione (Cass., ord. n. 19804/2009): il revirement espresso dal massimo consesso della Corte (Cass. civ., SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4062), secondo cui anche per le società di persone il momento estintivo coincide con la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Questa – emerge dalla sentenza – è un’interpretazione costituzionalmente necessitata in quanto deve essere garantita parità di trattamento ai terzi creditori di ogni tipo di società: cosicché, ciò che vale per le società di capitali (ex art. 2495, comma 2, c.c.) deve valere anche per le società di persone.
La cancellazione dal registro delle imprese determina quindi l’estinzione di qualsiasi soggetto societario iscritto nel registro delle imprese, quantunque non risultino già esauriti tutti i rapporti in capo all’ente.
Secondo la Corte, peraltro, tale regola opera anche per le cancellazioni già eseguite alla data dell’entrata in vigore della riforma del 2003 (1° gennaio 2004), sebbene il connesso effetto estintivo deve intendersi prodotto soltanto a partire dalla stessa data. In altri termini, la modifica all’art. 2495, comma 2, c.c. non è stata determinata da una norma di interpretazione autentica, e quindi avente efficacia retroattiva, ma costituisce ius superveniens applicabile ai procedimenti di estinzione delle società i quali, instaurati con la cancellazione di queste dal registro delle imprese, erano da considerarsi ancora in corso laddove i rapporti facenti capo alle società cancellate (specie quelli di carattere processuale) non erano appunto già tutti conclusi.

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Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all’art. 711 c.p.c.

Inviato da Daria Perrone il 27 marzo 2009

(Riflessioni a seguito delle modifiche introdotte a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con emendamenti, nella L. 14 maggio 2005, n. 80)

a) La disciplina applicabile

In base all’art. 711 c.p.c., “nel caso di separazione consensuale previsto nell’art. 158 c.c., il presidente su ricorso di entrambi i coniugi deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarsi nel modo indicato nell’art. 708 (…). Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazionedel tribunale”.

Nel caso della separazione consensuale dei due coniugi non sono previste regole specifiche con riferimento ai criteri di competenza da applicarsi. Pertanto, nel silenzio della disposizioni, si configurano due soluzioni possibili:

  1. applicare le regole generali in materia di competenza di cui agli artt. 18 ss c.p.c..
  2. applicare i criteri specifici previsti dal legislatore per le separazioni personali dei coniugi di cui all’art. 706 c.p.c. (così come recentemente modificato dall’art. 2 comma 3, lett. e-ter, decreto d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80).

Ora, risulta condiviso anche in giurisprudenza l’orientamento in base al quale qualsiasi domanda di separazione, anche consensuale, debba comunque seguire le regole speciali in materia di competenza di cui all’art. 706 c.p.c.. Tale conclusione, infatti si può agevolmente dedurre a contrario da diverse pronunce della Suprema Corte1, in cui si afferma appunto la necessaria applicabilità delle regole comuni di cui agli artt. 18 ss. c.p.c. nel caso di domande di modifica dei provvedimenti esclusivamente di contenuto patrimoniale disposti dal giudice nel corso del procedimento di separazione.

In altre parole, nel caso di provvedimenti aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, adottati ai sensi dell’art. 710 o dell’art. 711, comma 5, del codice di procedura civile, si dovranno applicare le ordinarie regole in tema di competenza (per materia, per valore, per territorio), mentre in tutti i restanti casi si dovrà fare riferimento anche per la separazione consensuale alle regole previste in tema di separazione su domanda unilaterale ex art. 706 c.p.c., così come recentemente modificato dall’art. 2, comma 3, lett. e-terd.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

b) Il criterio dei fori successivamenti concorrenti

In base al nuovo art. 706, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla recente riforma, si prevede che “la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”.

Sebbene non si sia ancora sviluppata sul punto un’elaborata dottrina e giurisprudenza data la recente entrata in vigore, sulla base della mera formulazione letterale della norma, sembra comunque che il legislatore abbia voluto delineare l’esistenza di due fori cd. “successivamente concorrenti”, allorchè all’attore è rimessa la facoltà di scegliere un foro solo in mancanza dell’altro (PROTO PISANI, Diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 269). Il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi costituirà quindi il primario criterio per delineare la competenza territoriale del giudice; potendo fare riferimento al luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio solo in chiave sussidaria, nell’ipotesi residuale in cui non sia possibile rinvenire l’ultima residenza comune dei due ricorrenti.

c) La rilevabilità del vizio di competenza

Altra questione, invece, concerne la rilevabilità di tale vizio.

In primo luogo, occorre precisare se, nei confronti dell’omologazione del Presidente del Tribunale ex art. 711 c.p.c., sia possibile o meno applicare le regole generali in tema di incompetenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c. 2. Infatti, l’art. 711 c.p.c. delinea un procedimento peculiare di separazione personale, senza peraltro precisare esplicitamente il regime applicabile.

Ora, sebbene si tratti di una pronuncia che non riguarda direttamente il procedimento di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., può comunque essere utile citare la sent. 11 febbraio 2004, n. 2672 della Cassazione civile in tema di art. 30-bis (laddove cioè una delle parti in causa sia un magistrato). Tale pronuncia, infatti, non solo offre un utile orientamento nel caso peculiare in cui una delle due parti rivesta una funzione all’interno dell’ordinamento giudiziario, ma costituisce anche un particolare indicatore della possibilità di applicare le regole comuni in tema di incompetenza, di cui all’art. 38 c.p.c., anche a casi simili.

Secondo la Corte, “la competenza nelle cause di cui siano parte i magistrati, individuata a norma dell’art. 30 bis c.p.c., si configura come competenza territoriale inderogabile, senza peraltro che il rilievo o l’eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell’ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis c.p.c. citato trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 38 c.p.c., con la conseguenza che l’incompetenza territoriale, anche nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione3.

Dopo aver, quindi, ammesso l’applicabilità dell’art. 38 c.p.c. sulla base di tale recente pronuncia del giudice di legittimità, restano comunque da chiarire le conseguenze dell’eventuale incompetenza e la sua rilevabilità.

La competanza costituisce un requisito per la valida costituzione del giudice. Ai sensi dell’art. 158 c.p.c., si stabilisce che i vizi generali relativi alla costituzione del giudice sono rilevabili d’ufficio e danno luogo a nullità insanabili (cioè non soggette a convalidazione oggettiva ex art. 156, comma 3, c.p.c., nè a sanatoria soggettiva ex art. 157 c.p.c.). Tali nullità sono soggette inoltre al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di appello.

Tuttavia, i vizi di competenza e giurisdizione, pur essendo presupposti della valida costituzione del giudice, sfuggono dalla disciplina generale appena delineata dell’art. 158 c.p.c. e sono soggetti, quanto alla rilevabilità, alle regole di cui all’art. 37 e art. 38 c.p.c. (PROTO PISANI,Diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 269).

Nello specifico, in base all’art. 38 c.p.c., il vizio di incompetenza può essere rilevato anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Nel caso in cui tale vizio non venga rilevato tempestivamente, non sarà più possibile farlo valere. L’omologazione pronunciata dal giudice, quindi, non sarà colpita da nullità, ma sarà perfettamente valida ed efficace.

______________________

1 In questo senso, si ritiene che “la domanda di modificazione dell’assegno alimentare o di mantenimento che venga proposta, ai sensi dell’art. 710 cod. proc. civ. e dell’art. 711 cod. proc. civ. (originario testo), da uno dei coniugi separati in base a sentenza o verbale di separazione consensuale omologato, è soggetta ai normali criteri di competenza per valore e per territorio (e, quindi, con riguardo alla competenza per territorio, anche al foro concorrente del luogo dell’esecuzione dell’obbligazione, da identificarsi con il domicilio dell’avente diritto all’assegno), tenuto conto che la domanda medesima investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione, e si sottrae, pertanto, alle speciali regole di competenza per quest’ultima dettate dall’art. 706 cod. proc. Civ.” (Cass. civ., sez. I, 22-03-2001, n. 4099). Ed ancora, “si deve, pertanto, ritenere che gli speciali criteri di competenza per materia e per territorio, stabiliti dall’art. 706 c.p.c., non si estendono all’azione di cui agli artt. 710 e 711 (testo originario) c.p.c. con cui uno dei coniugi separati in base a sentenza o a verbale di separazione consensuale omologato tende ad ottenere una modifica dell’assegno di mantenimento o alimentare in precedenza determinato. Tale azione, avente natura di causa relativa a diritti di obbligazione, è soggetta ai normali criteri di competenza per territorio e per valore” (Cass. civ., sez. unite, 16-01-1991, n. 381).

2 Sulla base dell’art. 38 c.p.c., si stabiliscono i criteri generali per rilevare i vizi di incompetenza per materia, per valore e per territorio ed, in particolare, che “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall`art. 28 sono rilevate anche d`ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L`incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall`art. 28 è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l`indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall`eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.

 3 Cass. civ., 11 febbraio 2004, n. 2672.

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L’azione sociale di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori

Inviato da Daria Perrone il 17 febbraio 2009

SOMMARIO: 1. Sui profili procedurali dell’azione ex art. 2393-bis c.c.; 2. Sulle condizioni di esercibilità: la responsabilità degli amministratori nelle s.p.a. e il criterio della diligenza; 3. Sui limiti alla responsabilità ed il rischio della cd. businnes judgment rule.

 

 

1. Sui profili procedurali dell’azione ex art. 2393-bis c.c.

 In base all’art. 2393-bis c.c. di recente introduzione, l’azione sociale di responsabilità può essere fatta valere anche dai soci che rappresentano almeno un quinto (20%) del capitale sociale o di almeno un ventesimo se si tratta di società “aperte”, cioè che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (salvo diversa misura – ma mai superiore al terzo – indicata nello statuto)[1].

La società è parte necessaria del giudizio, che viene gestito dai soci mediante la nomina, a maggioranza del capitale posseduto, di uno o più rappresentanti comuni che esercitano l’azione e compiono gli atti conseguenti (art. 2393-bis comma 4).

In caso di successo, la società rimborsa ai soci integralmente le spese di lite e beneficia del risarcimento (art. 2393-bis, comma 5).

Sempre a favore della società vanno i proventi di una eventuale transazione della lite con gli amministratori.

Anche in questo caso, la rinuncia e la transazione possono essere oggetto di opposizione in sede assembleare da parte di una minoranza qualificata di soci, esattamente come avviene nel caso dell’azione promossa dalla società (art. 2393-bis, comma 6)[2].

 

2. Sulle condizioni di esercibilità: la responsabilità degli amministratori nelle s.p.a. e il criterio della diligenza

In base all’art. 2392 c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tale responsabilità trae fondamento quindi dal rapporto contrattuale che si instaura, all’atto della nomina dell’amministratore, tra quest’ultimo e la società e si ricollega quindi alla violazione di specifici obblighi di natura legale o pattizia[3].

In particolare, l’oggetto della responsabilità degli amministratori verso la società attiene essenzialmente alla violazione di obblighi posti dalla legge o dallo statuto per colpa in committendo o in vigilando in ordine all’andamento della gestione.

Tuttavia, non sono espressamente previsti dal legislatore, neanche in via esemplificativa, le tipologie di violazioni idonee a fondare la responsabilità degli amministratori e, del resto, la nozione legislativa rimanda, come visto, genericamente ai precetti previsti dalla legge o dallo statuto[4].

Solo in via giurisprudenziale, dunque, è possibile delineare alcune fattispecie ritenute tipiche di responsabilità amministrativa come, ad esempio, nell’ipotesi di irregolarità contabili, cioè nel caso di tenuta irregolare e sommaria dei libri e delle scritture contabili[5]

Altro esempio emblematico è costituito inoltre dall’inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, nonché dall’ipotesi di sottrazione di valori sociali. Parte rilevante della Giurisprudenza, ha tuttavia avuto modo di esprimere alcuni dubbi sulla configurabilità di quest’ultima ipotesi come forma di responsabilità degli amministratori (v. Cass. civ., 9 luglio 1987, n. 5989).

La responsabilità dell’amministratore può anche derivare infine, e comunque solo a titolo esemplificativo, dell’eventuale omissione di tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la scelta di una certa operazione economica, operata in certe circostanze e con determinate modalità[6].

Inoltre, il legislatore indica espressamente come preciso e fondamentale parametro di valutazione del comportamento degli amministratori il criterio della diligenza “specifica”.

Infatti, anche la Suprema Corte ritiene che “gli amministratori delle società per azioni sono gravati dagli obblighi a contenuto specifico stabiliti dalla legge e dall’atto costitutivo, rispetto ai quali la diligenza rappresenta la misura dell’impegno richiesto, e dal dovere generale di amministrare la società con diligenza. Di conseguenza, l’agire diligente ex artt. 2392 e 1176 del codice civile vale certamente ad escludere la  responsabilità per violazione del generale dovere di buona amministrazione, atteso che proprio la diligenza costituisce l’oggetto di quest’ultimo, ma non è sufficiente, di per sé, ad escludere l’inadempimento degli obblighi specificamente imposti dalla legge o dall’atto costitutivo[7].

Gli oneri posti a carico degli amministratori sembrano dunque essere particolarmente stringenti; non basta la diligenza dell’uomo medio, occorre la diligenza del buon amministratore determinata non in astratto, ma in funzione della natura dell’incarico e delle specifiche competenza dell’amministratore.

In altre parole, per determinare la diligenza dovuta si dovranno considerare la dimensione della società, la tipologia di quest’ultima e le qualità individuali dell’amministratore che hanno costituito la base per la sua nomina[8].

Il livello di diligenza dovuto sarà tanto più elevato al crescere della dimensione e della complessità dell’impresa gestita, tenendo conto anche delle capacità individuali degli amministratori

A titolo di esempio, l’erronea valutazione degli effetti di un contratto potrà produrre conseguenze diverse a seconda della maggiore o minore esperienza dell’amministratore in quella specifica materia contrattuale[9].

 

3. Sui limiti alla responsabilità ed il rischio della cd. businnes judgment rule

Esistono comunque dei limiti alla responsabilità degli amministratori. In particolare, le violazioni degli amministratori devono tradursi pur sempre in una infrazione agli obblighi giuridici gravanti sui gestori del patrimonio sociale, ai quali non potrebbe invece mai essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte infelici dal punto di vista economico.

Infatti, la valutazione sulle scelte economiche – gestionali degli amministratori attiene unicamente alla sfera dell’opportunità e dunque alla discrezionalità amministrativa[10].

Ne consegue che la responsabilità dell’amministratore non può essere semplicemente desunta dai risultati di gestione e che, perciò, al giudice investito della questione non è nemmeno consentito di sindacare i criteri di opportunità e di convenienza seguiti dall’amministratore nell’espletamento dei suoi compiti[11].

Sostanzialmente conforme è, in proposito, anche l’opinione dominante della dottrina, la quale nondimeno paventa spesso il rischio di uno sconfinamento giurisprudenziale nel terreno della cd. businnes judgment rule, ossia di un giudizio di responsabilità che possa di fatto investire il merito e l’opportunità delle scelte compiute dagli amministratori.

Sotto il profilo poi del danno, l’opinione ormai dominante in Giurisprudenza ritiene che “la società che agisce contro il proprio amministratore con l’azione di responsabilità ex art. 2392 del codice civile deve allegare l’inadempimento lamentato e provare che da quell’inadempimento sia derivato alla società un danno patrimoniale. Non di tutti i danni, infatti, rispondono gli amministratori, ma soltanto di quelli che siano conseguenza immediata e diretta della loro attività[12].

Quindi, a carico, del socio grava l’onere probatorio non solo dell’inadempimento, ma anche del conseguente danno patrimoniale arrecato alla società stessa, con l’importante precisazione della rilevanza solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della violazione amministrativa.

Nello stesso senso, anche nella Giurisprudenza di merito, si ritiene che “in tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni ex art. 2392 c.c. prev., l’eventuale esistenza di una denunciata violazione di legge (nella fattispecie della violazione delle prescrizioni stabilite in materia di regolare tenuta della contabilità e di fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del suo andamento economico) non costituiscono presupposto sufficiente all’accertamento di una responsabilità risarcitoria degli amministratori, se non si accompagna alla prova che da tali e siffatte violazioni siano direttamente derivati pregiudizi al patrimonio sociale.”[13].

  


[1] In realtà, una previsione simile a quella in commento era già stata introdotta, nel nostro sistema normativo, dall’art. 129 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. Testo Unico della Finanza), che ha introdotto l’azione sociale di minoranza nelle società quotate, consentendo che, in tali società, l’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali potesse essere promossa anche da una minoranza qualificata di soci. Nella riforma organica del diritto societario attuata con il recente d.lgs. n. 6 del 2003, tale azione di responsabilità ha trovato ingresso anche nel codice civile, nell’art. 2393 bis c.c., sebbene con alcune differenze di minimo rilievo. In particolare, mentre nell’art. 129 del Testo Unico erano previste alcune limitazioni, per la proponibilità dell’azione, nei confronti di quei soci che non fossero iscritti nei libri sociali da almeno sei mesi. Con la nuova disposizioni, tali limitazioni sono invece tete espunte, residuando unicamente la previsione di una quota di partecipazione minima. V. RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art.  2393 bis c.c., Milano, 2005, p. 2533.

[2] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228.

[3] Cass. civ., 9 luglio 1987, n. 5989 con nota di SCOGNAMIGLIO, Osservazioni in tema di illecito dell’amministratore e azione sociale di responsabilità .

[4] RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art.  2393 bis c.c., Milano, 2005, p. 2533.

[5] Cass. civ., 9 luglio 1979, n. 3925; Cass. civ., 23 aprile 2003, n. 6471.

[6] Cass.civ., 28 aprile 1997, n. 3652 con nota adesiva di FIGONE, Foro It., 1998, I, p. 3247 e Trib. Milano 20 marzo 2003, Società, 2003, p. 1268.

[7] Cass. civ. Sez. I, 23-03-2004, n. 5718, Impresa, 2004, 1612 nota di BOLOGNESI.

[8] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228.

[9] AA.VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p.228.

[10] Eventualmente potrebbe rilevare unicamente come giusta causa di revoca dell’amministratore dalla carica, ma mai come fonte di una responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società. RUPERTO, La giurisprudenza sul codice civile, art.  2393 bis c.c., Milano, 2005, p. 2533

[11] Cass. civ., 27 luglio 1978, n. 3768, Giur Comm, 1980, II, p. 904.

[12] Cass. civ. Sez. I, 23-02-2005, n. 3774, in Impresa, 2005, 1591.

[13] App. Milano, 13-02-2004, in Società, 2004, 1530 nota di SPALTRO.

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[TRIB. TORINO, 11 LUGLIO 2008] L’estinzione del soggetto societario oltre la cancellazione dal registro delle imprese

Inviato da Gianluca La Marca il 1 febbraio 2009

Il Trib. Torino, 11 luglio 2008 ha avallato la tesi più diffusa in giurisprudenza, nonostante il parere contrario di certa dottrina, con riguardo al momento esatto in cui si realizza l’evento estintivo di una società, e di una persona giuridica in generale: esso non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, bensì con l’esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente, con particolare riferimento ai processi pendenti.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, infatti, assolve ad una mera funzione pubblicitaria, di per sé sola non idonea a determinarne l’estinzione ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società medesima.
Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del proprio legale rappresentante, e – quindi – anche la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione dal registro delle imprese.

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[CASS., SS.UU., N. 24657/2007] L’assenza del litisconsorzio obbligatorio del coerede nell’azione per il riconoscimento dei crediti del de cuius

Inviato da Daria Perrone il 7 gennaio 2009

(Vedi già [CASS., SS.UU., n. 24657/2007] Comunione dei crediti ereditari ed azioni esperibili a vantaggio della cosa comune)

 

LA MASSIMA:

I crediti del de cuius – a differenza dei debiti – non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.

Ciascuno dei partecipanti può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.

 

 

IL COMMENTO

1. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657 del 28 novembre 2007: la soluzione del contrasto interpretativo

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007 – udienza del 9 ottobre 2007-  si sono pronunciate in ordine al contrasto dottrinale e giurisprudenziale insorto in tema di successione, sul litisconsorzio necessario del coerede di fronte nell’azione per il riconoscimento di crediti del de cuius.

L’occasione è stata offerta dal ricorso di un debitore per violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 757 e 760 c.p.c. in relazione all’art. 354 c.p.c., per aver negato la sussistenza di un vizio di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio un coerede creditore, escludendo l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i coeredi nell’azione promossa per l’accertamento del credito del de cuius.

La causa è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite per l’esame della questione dell’integrità del contraddittorio; questione su cui, in effetti, si era registrato un contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra eredi del creditore nell’azione per il recupero delle somme dovute al loro dante causa.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti può agire anche singolarmente per far valere il diritto di credito, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi[1].

 

2. Sulla sorte dei diritti di credito del defunto al momento dell’apertura della successione: inapplicabilità del brocardo secondo cui “nomina ed debita ipso in dividuntur

 

In realtà, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale trae origine da una questione prodromica, ossia quella della sorte dei diritti di credito del defunto al momento dell’apertura della successione. Infatti, la soluzione della questione del litisconsorzio dei coeredi varia a seconda che si ritenga che i crediti automaticamente si ripartiscano in ragione delle rispettive quote (come è espressamente previsto anche per i debiti dall’art. 752 c.c.) o piuttosto che tali diritti entrino a far parte per intero della comunione ereditaria, alla stessa stregua degli altri beni. Il problema nasce dalla constatazione dell’esistenza di una disciplina esplicita solo per le cd. passività del defunto. Infatti, per i debiti vale il disposto dell’art. 752 c.c. (secondo cui “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie,  salvo che il testatore abbia altrimenti disposto” [2]), non operando nel nostro ordinamento l’antico brocardo di diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur. Per i crediti del de cuius, quindi, nel silenzio della legge, si sono aperti gli spazi per alcuni dubbi interpretativi.

Ora, sulla base di un primo[3], tradizionale orientamento i crediti del de cuius dovrebbero seguire lo stesso destino dei debiti, dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. Da tale conclusione ne deriverebbe, di conseguenza, la titolarità in capo a ciascun coerede del diritto di credito, nei limiti però delle rispettive quote, escludendo la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non avessero partecipato all’azione di recupero del credito.

In questo senso, la Cassazione, anche di recente, aveva già avuto modo di sottolineare che, in caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, si determina un frazionamento pro quota dell’originario debito del de cuius fra gli aventi causa, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile, non determinandosi nell’eventuale giudizio alcun litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (Cass., 9 marzo 2006, n. 5100).

Tale orientamento della ripartizione per quote dei diritti di credito, pur non essendo espressamente previsto dal legislatore, troverebbe comunque sostegno dalla interpretazione di alcune precise disposizioni normative ed in particolare, dall’art. 1314 c.c. laddove si precisa che “se più sono … i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori può agire per la sua parte”, dall’art. 1295 c.c. (in base al quale, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote), dall’art. 1301 c.c. (nel quale è stabilito che la rinuncia al credito fatta da uno solo dei creditori solidali determina l’estinzione della sola quota di credito del rinunciante) e dall’art. 1772 c.c. (in base al quale, nel caso in cui a un solo depositante succedono più eredi e questi non si accordano circa la restituzione della cosa indivisibile, la stessa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’Autorità giudiziaria)[4].

Secondo invece un altro indirizzo, più recente, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividerebbero automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria (Cass., 13 ottobre 1992, n. 11128). Di conseguenza ne deriverebbe che, negli eventuali giudizi diretti all’accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero litisconsorti necessari, escludendo l’ammissibilità di un’azione individuale.

Tale orientamento si fonderebbe su di una specifica analisi della normativa codicistica, ed in particolare dalla lettura combinata degli artt. 727 e 760 c.c. in tema di crediti ereditari.

Per la precisione, si argomenta che l’art. 752 c.c. (che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra i coeredi) si riferisce espressamente solo ai debiti[5], mentre per i crediti dovrebbe trovare applicazione una differente disciplina. In particolare, l’art. 727 c.c., stabilendo che le porzioni ereditarie debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti, presuppone evidentemente che gli stessi facciano parte della comunione[6]. Un’ulteriore conferma si trarrebbe anche dalla disposizione dell’art. 760 c.c. che, nell’escludere la garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, si riferisce alla possibilità che oggetto della divisione (della comunione ereditaria) siano anche i crediti.

In questo senso, il legislatore presupporrebbe che i crediti cadano automaticamente in comunione al momento dell’apertura della successione.

Inoltre, le argomentazioni portate a sostegno del primo orientamento (sulla ripartizione dei crediti pro quota) sarebbero del tutto infondate. Con riferimento, ad esempio, all’art. 1295 c.c. già citato – secondo cui l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote – si tratterebbe di un richiamo assolutamente inconferente, dato che disciplina semplicemente la diversa ipotesi di un credito già solidale in capo al de cuius[7] ed altri soggetti, senza peraltro specificare l’appartenenza di tali crediti alla comunione ereditaria. Inoltre, anche il richiamo all’art. 1314 c.c. – che concerne la divisibilità del credito in generale – non risulta formulato per la specifica ipotesi delle obbligazioni ereditarie, disciplinate invece dagli artt. 1315 ss. c.c..

In questo stesso senso, infine, si è osservato che anche il riferimento all’art. 1301 c.c.  – in tema di rinuncia al credito fatta da uno solo dei concreditori solidali – sarebbe sprovvisto di rilevanza, dato che la remissione del credito non potrebbe comunque pregiudicare la posizione degli altri creditori solidali[8].

Vale, infine, la pena di ricordare che anche in giurisprudenza la tesi dell’appartenenza dei crediti alla comunione ereditaria ha trovato conforto. Si veda, in tal senso, Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 640 e Cass. civ., 5 settembre 2006, n. 19062, in base alle quali le ragioni del mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino al momento della divisione deriverebbero anche dall’esigenza di conservare l’integrità della massa ereditaria.

Con la sentenza oggi in commento, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo, fondamentalmente accogliendo le argomentazioni esposte da ultimo, per quanto cioè attiene al regime di comunione dei crediti ereditari, allineandosi alla precedente decisione del 13 ottobre 1992, n. 11128 e confermando “il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria[9].

 

3. Sull’inesistenza del litisconsorzio necessario dei coeredi

 

Le Sezioni Unite, tuttavia, pur aderendo all’indirizzo da ultimo richiamato circa l’appartenenza dei crediti del defunto alla comunione ereditaria, differiscono sulle conclusioni[10], escludendo cioè la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore.

Infatti, secondo i giudici di legittimità varrebbe il principio di diritto generale, convalidato da una costante giurisprudenza[11], in base al quale “ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza”[12].

In questo senso, allora, ciascun partecipante può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe l’intero asse ereditario.

Alla stessa stregua dei principi di ordine generale in tema di comunione, quindi, la pronuncia sul diritto fatto valere in giudizio è destinata a produrre i suoi effetti nei riguardi di tutti i soggetti interessati, anche se non direttamente parti del giudizio[13]. Restano, peraltro, estranei all’ambito della tutela – secondo l’orientamento delle Sezioni Unite -  i rapporti patrimoniali interni tra i coeredi, destinati ad essere successivamente definiti in sede di divisione[14].

Risulta in questo senso evidente il richiamo, sebbene non espresso, operato dalla sentenza in esame alla disciplina prevista sui limiti soggettivi del giudicato sulle obbligazioni solidali dall’art. 1306 c.c., in base al quale “la sentenza pronunciata (…) tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri (…) creditori”.

 


[1] Quindi, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Corte di Appello, pur precisando la necessità di dover correggere la motivazione.  Ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.; infatti, la necessità di integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi è stata esclusa esattamente, ma sull’erroneo presupposto che ogni erede possa agire soltanto nei limiti della propria quota”.

[2] La disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari risulta espressamente prevista dall’art.752 c.c., in base al quale infatti ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta. In tema di debiti ereditari non può dirsi dunque operativa la regola della solidarietà propria delle obbligazioni. Ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti soltanto in proporzione della sua quota: egli risponderà della quota parte di debito ereditario in base agli ordinari principi in tema di responsabilità personale ed illimitata ex art. 2740 c.c.

[3] A titolo esemplificativo di tale indirizzo, vedi ad esempio, in tema di diritto al risarcimento, Cass. 5 gennaio 1979 n. 31, in base alla quale si ritiene che i prossimi congiunti di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui, ove agiscano iure ereditario, possono chiedere il ristoro del danno ciascuno nei limiti della propria quota, per far valere il diritto al risarcimento già entrato nel patrimonio del defunto. In questa stessa linea e sempre in tema di risarcimento del danno, cfr. anche Cass. 28 febbraio 1984 n. 1421 che ha escluso, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta da un coerede nei confronti di altri coeredi o di un terzo, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi.

Il principio secondo cui nomina ed debita ipso in dividuntur è stato seguito anche in materia di diritti previdenziali, come risulta ad esempio, da Cass. 5 maggio 1999 n. 4501, che ha affermato che la prestazione assistenziale o previdenziale può essere richiesta, dopo la morte dell’avente diritto, da ciascun coerede nei limiti della propria quota ereditaria (nello stesso senso si esprimono anche Cass. 9 agosto 2002 n. 12128, 29 marzo 2004 n. 6237, 5 aprile 2004 n. 6659).

[4] LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 28.

[5] Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 13 ottobre 1992, n. 11128, la tesi della comunione ereditaria deriverebbe in primo luogo dall’art. 727 c.c., in base al quale le porzioni debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti (che altrimenti, a ritenere  cioè la divisione automatica, non sarebbero utilizzabili per comporre i lotti). Un altro argomento si ricaverebbe  dall’art. 757 c.c.,  disposizione questa, la quale, prevedendo che il coerede cui siano assegnati tutti i crediti o l’unico credito del de cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell’apertura della successione, esclude la ripartizione automatica dei crediti tra i coeredi, e, quindi, la partecipazione degli stessi alla comunione ereditaria. Una conferma di questa  tesi verrebbe infine dall’art. 760 c.c., norma che, contemplando l’implicita possibilità di assegnare i crediti a uno solo dei coeredi (“non e’ dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi…”), presuppone necessariamente la presenza dei detti beni  nella comunione.

[6] A tale proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare, inoltre, che “l’opinione di chi, per circoscrivere la portata del principio di cui all’art. 727 c.c.., limita l’operatività della comunione dei crediti a quelli indivisibili, non trova alcun riscontro nel dato normativo, dovendosi del resto escludere, come ha osservato attenta dottrina, che vi sia incompatibilità tra distinzione strutturale dei diritti di credito degli eredi e permanenza degli stessi in comunione” (Cass. civ., Sez. Un., n. 24657 del 28 novembre 2007).

[7] Secondo LEO, “quanto all’art. 1295 c.c., se ne è sottolineato il richiamo improprio, dal momento che il credito (o il debito) considerato dalla disposizione era già solidale in capo al de cuius: tale norma pertanto sancirebbe semplicemente l’inoperatività della solidarietà tra gli eredi di un con creditore in solido”. V. LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 29.

[8] Come sottolineato anche dalla Cass.civ.,13 ottobre 1992, n. 11128, sulla base dell’art. 1301 c.c., in generale la remissione del credito comporta la liberazione del debitore solo per la parte spettante al creditore rinunciante. In materia successoria, al contrario, avendo rilevanza il concetto di quota astratta, la liberazione del debitore è subordinata all’assegnazione di una porzione del credito al rinunciante (con la precisazione che, nel caso di assegnazione ad altro coerede, la remissione è comunque priva di effetti giuridici). V. LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 29.

[9] Cass.civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657.

[10] In precedenza, i giudici di legittimità avevano invece ritenuto come logica conseguenza della natura “comune” dei crediti ereditari, la necessità dell’integrazione del contraddittorio nell’eventuale giudizio in merito. Infatti, secondo quanto risulta dalla sentenza della Cassazione n. 1128/92, si stabiliva che “proprio per garantire l’incolumità della comunione ereditaria (della quale i crediti fanno parte) e la successiva divisione, è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti”.

[11] Cfr. Cass. civ.,  22 ottobre 1998 n. 10478; Cass. civ., 17 novembre 1999 n. 12767; Cass. civ., 28 giugno 2001 n. 8842; Cass. civ.,  6 ottobre 2005 n. 19460.

[12]Cass.civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657.

[13] Secondo le Sezioni Unite del 28 novembre 2007, tuttavia, si potrebbe eventualmente profilare un’ipotesi di litisconsorzio obbligatorio, soltanto dietro richiesta del debitore convenuto. Infatti, “l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione”.

[14] Le Sezioni Unite, in questo senso, hanno infatti colto l’occasione di precisare che “il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi”.

 

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[CASS., SS.UU., N. 23726] Contrario anche alla buona fede processuale il frazionamento abusivo della domanda giudiziale

Inviato da Gianluca La Marca il 4 agosto 2008

Interessante sentenza delle sez. un. in cui si fa un’innovativa applicazione del principio di buona fede in materia obbligatoria.
Secondo la pronuncia (Cass., SS.UU., 15 novembre 2007, n. 23726), il creditore di una obbligazione pecuniaria unica non può parcellizzare in diverse e molteplici domande giudiziali la propria pretesa di adempimento, ancorché tale tipo di obbligazione sia ontologicamente divisibile.
Tale condotta, infatti, non solo è osteggiata dal diritto sostanziale, in quanto si porrebbe in netto contrasto con il principio generale della buona fede, ma è avversata anche dal diritto processuale, perché l’ingiustificata atomizzazione delle domande giudiziali proietterebbe il processo al di là di ogni ragionevole durata, nonché si abuserebbe dello strumento processuale in violazione del canone costituzionale del giusto processo (cfr. art. 111, comma 1, Cost.).
A ben vedere, infatti, anche la fase giudiziale costituisce una forma, ancorché patologica, di esecuzione del rapporto obbligatorio, nella cui esplicazione pertanto il principio della buona fede rimane pienamente operativo tra le parti.
Si segnala, infine, che l’insegnamento del massimo Collegio è già stato recepito da due recenti pronunce: Cass., 27 maggio 2008, n. 13791 e Cass., 11 giugno 2008, n. 15476.

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[CASS., SS.UU., n. 24657/2007] Comunione dei crediti ereditari ed azioni esperibili a vantaggio della cosa comune

Inviato da Gianluca La Marca il 20 gennaio 2008

Poiché i crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, ciascun coerede può agire in giudizio singolarmente a vantaggio del credito comune, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, a meno che non lo richieda il convenuto debitore laddove vi abbia interesse.
Con la pronuncia che si annota, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a comporre un contrasto tra due opposti orientamenti giurisprudenziali.
- Una prima tesi, più tradizionale e prevalente, affermava l’automatica ripartizione (anche) dei crediti ereditari tra i coeredi, da ciò escludendo la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non avessero partecipato all’azione di recupero del credito.
- Un indirizzo più isolato, invece, negava l’operare di una divisione automatica tra i coeredi dei crediti ereditari
proporzionalmente alle rispettive quote, sicché per conservare l’unicità e l’inscindibilità della comunione ereditaria (che è anch’essa una comunione!) fino alla eventuale divisione, e quindi al fine di evitare qualsiasi iniziativa individuale idonea a compromettere l’esito della divisione stessa, i coeredi non possono non assumere le vesti di litisconsorti necessari nei giudizi riguardanti i crediti ereditari.
- Con la sentenza a SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24657, infine, la Corte ha avallato una tesi intermedia, secondo la quale solo i debiti ereditari si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote (secondo un’interpretazione rigorosa dell’art. 752 c.c.); ragion per cui in tema di crediti ereditari trovano applicazione le regole che disciplinano la comunione in generale.
Dunque, poiché ciascun partecipante è titolare di un diritto che investe la cosa comune nella sua interezza, cosicché ciascuno di essi può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza la necessità di integrare il contraddittorio tra tutti gli altri partecipanti; allo stesso modo ciascun coerede può agire singolarmente per la riscossione dell’intero credito senza la necessaria integrazione del contraddittorio verso gli altri coeredi.
Tuttavia, ciò non esclude – concludono le sez. un. – che il litisconsorzio fra tutti i coeredi possa essere richiesto dal convenuto debitore, qualora egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato nei confronti di tutti co-creditori.

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[CASS. CIV. N. 14/2008] Computo degli anni per l’equa riparazione da eccessiva durata del processo

Inviato da Eleonora Antonuccio il 14 gennaio 2008

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2008, n. 14), il danno conseguente all’accertata violazione del principio di ragionevole durata del processo va quantificato riferendosi al periodo eccedente il termine ragionevole.
I motivi addotti dal ricorrente avverso il decreto 6.12.2004 della Corte d’Appello di Roma, che aveva deciso dell’originario ricorso per l’equa riparazione, riguardano, sotto il profilo che qui interessa, l’assunta violazione dell’art. 2 della l. 24 marzo 2001, n. 29 (c.d. “l. Pinto”), e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché dei parametri adottati dalla Corte europea in materia di indennizzo. In particolare, si prospetta questione di incostituzionalità dell’art. 2 della l. Pinto nei confronti dell’art. 117 Cost., proprio laddove il primo prevede l’indennizzo solo per gli anni eccedenti la durata ragionevole, in contrasto con quanto ammesso dalla CEDU, che lo estende a tutti gli anni del procedimento.
La Cassazione chiarisce che il parametro interposto, l’art. 117 Cost., pone operativamente dei vincoli alla potestà legislativa di Stato e Regioni derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali solo allorquando sia possibile individuare in via determinata quali debbano essere tali obblighi. A questo proposito, va sottolineato che le norme della Convenzione devono essere considerate alla luce del significato loro attribuito dalla Corte europea, “nel senso che ogni singola norma vive nella specifica interpretazione che ne dà la Corte”. Il ricorrente sostiene che la violazione dell’art. 117 Cost. dovrebbe essere integrata dal disposto dell’art. 6 della Convenzione, ma – sostengono gli ermellini – la giurisprudenza europea del 2004 richiamata, che appunto individua il criterio “dell’intera durata del processo”, non può essere riferita precipuamente a tale articolo. Le decisioni del 10 novembre 2004, in verità, assumono quale parametro l’art. 41 della CEDU, che disciplina le conseguenze delle violazioni della Convenzione e le modalità della loro riparazione (“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”), e l’art. 13 della CEDU (“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente convenzione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”). Dunque, la disposizione della l. Pinto che assume a criterio i soli anni eccedenti la ragionevole durata non viola l’art. 117 Cost., né l’art. 6 della CEDU, non essendo a quest’ultimo che la giurisprudenza della Corte europea riferisce il parametro dell’intera durata. Quest’ultimo “produce il solo effetto di aprire, alla ‘vittima’ della violazione, la via sussidiaria dell’applicabilità dell’art. 41 della CEDU sull’equa soddisfazione”.
Tanto più che la stessa Corte europea non ha escluso la bontà dello strumento riparatorio introdotto dal legislatore italiano con la l. n. 89/2001, essendo quella dell’esclusivo ricorso per indennizzo una scelta idonea, di discrezionalità statuale, nei cui confronti la Corte deve lasciare un ampio margine di valutazione alle parti contraenti perché possano tener conto dei sistemi giuridici nazionali, delle tradizioni e del tenore di vita dei singoli Paesi.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ritiene che “ai fini dell’indennizzo del danno non deve aversi riguardo, come pretende il ricorrente, ad ogni anno di durata del processo presupposto, ma soltanto al periodo eccedente il termine ragionevole di durata (cfr. per tutte cass. n. 21597 del 2005), essendo il giudice nazionale tenuto, nella ipotesi in esame, ad applicare la legge dello Stato, e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. A) della legge n. 89/2001, non potendo darsi alla giurisprudenza CEDU, in questione, diretta applicazione nell’ordinamento giuridico italiano con il disapplicare la norma nazionale su indicata”.

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