Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

Archivio per 'Diritto penale'

[CASS. PEN. N. 39078/2009] Interpretazione estensiva della fattispecie incriminatrice della lottizzazione abusiva

Inviato da Antonio Angioi il 26 marzo 2010

Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2009, n. 39078 chiarisce la portata della fattispecie incriminatrice della lottizzazione abusiva.

Alla stregua della formulazione letterale dell’art. 30, comma 1 del TU. n. 380/2001 e tenuto conto del principio di tassatività delle previsioni penali, il reato di lottizzazione abusiva sembrerebbe configurabile esclusivamente nei confronti del venditore e degli acquirenti di “terreni illegittimamente frazionati” e non invece di “edifici già costruiti”. Tale obiezione, però, può essere superata allorquando si consideri che l’alienazione frazionata dei singoli immobili deve ritenersi, per il principio dell’accessione, intimamente connessa al frazionamento in lotti (o comunque allo scorporo sia pure soltanto materiale) del terreno sui quali quegli immobili sono stati edificati. La norma incriminatrice in esame, facendo testuale riferimento al “frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti” ha inteso (nell’ottica della necessaria idoneità degli atti a mettere in pericolo la pianificazione territoriale e della individuazione della loro direzione inequivoca ed oggettiva a conseguire lo scopo illecito) anticipare la tutela penale dell’interesse protetto da una fattispecie criminosa che, per la sua natura contravvenzionale, non prevede la rilevanza penale del tentativo.

La punibilità, dunque, risulta costruita alla stregua del modello legale previsto dall’ordinamento in via generale nell’art. 56, comma 1 c.p., sia pure soltanto per i delitti, e sarebbe incongruente affermare che la legge penale punisca esclusivamente quello che è sostanzialmente un tentativo e non intenda sanzionare, invece, una vendita di edifici già realizzati, maggiormente destinata ad incidere significativamente sul territorio. Quindi, il legislatore richiede, per la punibilità, un minus ed a maggior ragione bisogna ricomprendere nella previsione legislativa anche l’ipotesi di maggiore gravità non espressamente descritta come autonoma figura criminosa.

Tale interpretazione non può essere considerata come elusiva del divieto di “analogia in malam partem” in materia penale (art. 14 delle preleggi) sull’assunto che essa condurrebbe ad una non consentita estensione della norma penale oltre i casi espressamente previsti, trattandosi invece di una interpretazione logicamente estensiva del tutto coerente con lo scopo di tutela della fattispecie incriminatrice, la quale risulterebbe – al contrario – irrazionalmente limitata da una ermeneutica basata sul mero dato letterale. Nella analogia il caso da decidere non è disciplinato dalla norma e non può in alcun modo essere in essa compreso, anche se questa viene dilatata dall’interprete fino al limite della sua massima espansione, sicché a quel caso viene data la regolamentazione stabilita per un’ipotesi diversa seppure simile. Nell’interpretazione estensiva, invece, il caso esaminato rientra nella ipotesi astratta configurata dal legislatore, sia pure dando alle parole della legge un significato più ampio di quello che risulta apparentemente da esse. E, secondo autorevole dottrina, “ogni disposizione di legge va interpretata in modo che consegua lo scopo per cui fu posta e non vada al di là di esso. Se una spiegazione non consente alla norma di raggiungere quello scopo, deve essere respinta, come va respinta quella che conduce a conseguenze che trascendono la finalità della norma”.

Questo tipo di interpretazione è ammesso in relazione a tutte le disposizioni di legge, comprese quelle penali, perché non amplia il contenuto effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per l’ingiustificata mancanza di adeguate espressioni letterali.

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[CASS. CIV. N. 10743/2009] Nesso di causalità: criterio civile e criterio penale a confronto

Inviato da Antonio Angioi il 19 febbraio 2010

Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10743, con particolare riferimento al caso di condotta omissiva colposa del medico, puntualizza la distinzione tra il criterio di accertamento della causalità applicabile in sede civile e quello applicabile in sede penale. La Corte riforma la sentenza impugnata proprio per l’aver adottato un criterio para-penalistico, che esige una condizione di certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, in applicazione del principio di causalità proprio di quella materia.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo ove si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Cass. SS.UU., 10 luglio 2002, n. 30328).
Nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non” (Cass. SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576).

Anche con riferimento alla individuazione del nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l’evento dannoso, la giurisprudenza della Corte ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell’idoneità della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere. Va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l’assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non è stato tenuto il comportamento atteso. Peraltro, solo dopo aver riscontrato l’esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa.
È configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.

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[CASS. PEN. N. 44047/2009] La causa di non punibilità ex art. 649 c.p. non si estende ai conviventi more uxorio

Inviato da Daria Perrone il 9 dicembre 2009

La Cassazione (Cass. pen., sez. II, 18 novembre 2009, n. 44047) ha precisato che la causa di non punibilità ex art. 649 c.p. per fatti commessi a danno di congiunti non può essere automaticamente estesa ai conviventi more uxorio. Infatti, l’esimente in questione prescrive la non punibilità per chi ha commesso un reato contro il patrimonio (eccetto i delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone) in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante, o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I reati contro il patrimonio sono invece punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Nella disposizione, non viene fatta alcuna menzione del convivente more uxorio. Invero, il mero dato letterale non osterebbe irrevocabilmente all’estensione della causa di non punibilità anche alle coppie di fatto, dato che si tratterebbe di una analogia in bonam partem e, quindi, costituzionalmente legittima. Tuttavia, è stata la stessa Corte Costituzionale ad esprimere il proprio orientamento negativo in merito alla suddetta estensione, principalmente per due ordini di motivi.
In primo luogo, viene richiamata la classica dicotomia tra coniugi e conviventi more uxorio, al fine di avvalorare la loro non completa equiparazione giuridica, sottolineando come “la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vìncolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile” (cfr. C. Cost. n. 8/96; n. 423/88; ord. n. 1122/88).
In secondo luogo, con riferimento ai reati contro il patrimonio, sussisterebbe anche un ulteriore ordine di ragioni contro l’estensione della causa di non punibilità anche ai conviventi, derivante dalla difficoltà di accertare il relativo vincolo in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all’epoca di loro instaurazione, a differenza di quanto invece concerne gli altri rapporti di parentela e affinità elencati nell’art. 649 c.p.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli III.mi Signori Magistrati: 
Dott. Secondo L. Carmenini – Presidente 
Dott. Francesco Bartolini – Consigliere 
Dott. Ugo De Crescienzo – Consigliere 
Dott. Giuseppe Bronzini – Consigliere 
Dott. Antonio Manna – Consigliere rel. 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal PG presso le Corte d’Appello di Brescia nel processo a carico di (omissis), avverso la sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna; 
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annuii amento con rinvio dell’impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 28.10.05 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario in quanto non punibile ex art. 649 c.p., atteso che lo smarrimento dell’assegno era stato denunciato da quella che all’epoca dei fatti era la convivente more uxorio (omissis) dell’imputato. 
Il PG presso ta Corte d’Appello di Brescia ricorreva per saltum contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per inapplicabilità al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 co.1° n.1 c.p, per il coniuge, il che era avallato anche dalla sentenza 25.7.2000 n. 352 della Corte cost.
1 – Il ricorso e fondato.
L’impugnata sentenza dà per pacifica l’estensione anche al convivente more uxorio della causa di non punibilità prevista dall’art 649 co. 1° n. 1 c.p., immotivatamente trascurando che, invece, proprio sul presupposto contrario la Corte cost., con sentenza 12-25.7.2000 n. 352, ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rifacendosi – peraltro – a sua antica e costante giurisprudenza, elaborata, sempre con specico riferimento all’art. 649 c.p. (cfr. sentenza n. 8/96; sentenza n. 423/88; ordinanza n. 1122 del 1988), in base alla quale la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto di coniugio, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vìncolo coniugale, essendo invece basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.
 Riguardo ai reati contro il patrimonio, ad avviso della Corte cost. l’art. 649 co, 1° c.p. razionalmente collega l’esclusione della punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all’epoca di loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati. 
In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilità risiede in mere esigenze di certezza del diritto. 
Analoghe considerazioni si leggono nell’ordinanza 6.12.04 n. 444 della Corte cost., sia pure relativa alla diversa fattispecie di cui all’art. 19 co, 2° lett. d) del d.lgs. 25.7,93 n. 286. 
Né l’impugnata sentenza ha prospettato differenti profili di valutazione per superare tale orientamento mediante nuovo incidente di costituzionalità.
Ne discende che la sentenza impugnata, in quanto basata su un presupposto erroneo in punto di diritto, deve annullarsi con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.
Cosi deciso in Roma, in data 13.10.09.
Depositata in cancelleria il 18.11.09.

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[CASS. PEN. N. 26020/2009] Causalità commissiva e cooperazione colposa

Inviato da Antonio Angioi il 24 settembre 2009

Cass. pen., Sez. IV, 22 giugno 2009, n. 26020 presenta più profili d’interesse.

a) Chiarisce la distinzione tra il reato omissivo e le componenti omissive della colpa: i casi dell’agente che pone in essere una condotta attiva colposa omettendo di adottare quella diligente (per es. il medico che adotta una terapia errata e quindi omette di somministrare quella corretta o che dimette anticipatamente il paziente e quindi omette di continuare a curarlo in ambito ospedaliero) non rientrano nella causalità omissiva ma in quella attiva; altrettanto può affermarsi per quanto riguarda l’attività dell’ingegnere che progetta un edificio non seguendo le corrette regole costruttive. Si tratta di causalità commissiva anche se l’agente ha omesso di seguire le regole necessarie. Causalità omissiva sarà dunque soltanto quella di chi omette la condotta dovuta.
Soggiunge poi che ove la causalità abbia natura commissiva, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta una condotta impeditiva che non c’è stata e chiedendosi se, posta in essere la medesima, l’evento sarebbe ugualmente avvenuto in termini di elevata credibilità razionale, bensì chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva descritta, l’evento si sarebbe ugualmente verificato.

b) Accede poi alla tesi, dominante in dottrina, secondo la quale, per la configurazione della cooperazione colposa (disciplinata dall’art. 113 c.p.), se è sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione, non è invece necessaria la conoscenza delle specifiche condotte né dell’identità dei partecipi. Perciò, può trarsi la conclusione che la cooperazione è ipotizzabile anche in tutti quelle ipotesi nelle quali un soggetto interviene essendo a conoscenza che la trattazione del caso o la sistemazione di un’opera non è a lui soltanto riservata perché anche altri operanti (perché facenti parte della medesima struttura o per altre ragioni) ne sono investiti.
La figura ricorre in special modo in relazione ad organizzazioni complesse quali le strutture sanitarie, le imprese e la pubblica amministrazione: in tutti questi casi esiste il legame psicologico previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli agenti è conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzionario, dirigente ecc.) ha partecipato o parteciperà alla trattazione del caso; in particolare, per quanto riguarda l’attività medico chirurgica, l’agente è consapevole che, per quella specifica patologia che ha condotto a sottoporre il paziente al trattamento terapeutico, altri medici sono investiti del medesimo trattamento.

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[CASS. PEN., SS.UU., N. 22676/2009] Morte o lesioni conseguenti a cessione di sostanza stupefacente

Inviato da Antonio Angioi il 31 luglio 2009

Con la sentenza Cass. pen., SS.UU., 29 maggio 2009, n. 22676, la S.C. interviene a dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito alla definizione dei confini della responsabilità penale nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente.

In punto di fatto, la questione può così esser riassunta: Tizio, assunta la sostanza stupefacente ceduta da Caio, accusa un malore, al quale segue il decesso; tuttavia, Caio, al momento in cui aveva ceduto un certo ridotto quantitativo di droga a Sempronio, amico di Tizio, non poteva prevedere che questi avrebbe organizzato con gli amici un festino a base di alcol e sostanze stupefacenti, né poteva conoscere il precario stato di salute di Tizio, il quale assumeva notevoli quantità di medicinali ed era dedito all’alcol.
I giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 586 c.p., reputando che dal fatto preveduto come delitto doloso, ossia la cessione della sostanza stupefacente, fosse derivata, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte della persona che della sostanza aveva fatto assunzione.

Sebbene il quesito sottoposto alle Sezioni Unite sia stato formulato con specifico riferimento alla responsabilità penale dello spacciatore in conseguenza della cessione della sostanza stupefacente cui sia seguita la morte dell’assuntore, la questione viene esaminata e risolta considerando, in via generale, la natura e l’ambito della responsabilità prevista dall’art. 586 c.p., il che consente alla Corte, peraltro, di svolgere ampie e significative riflessioni sui contorni della colpa nell’illecito penale in una prospettiva costituzionalmente orientata.

In ordine alla natura ed al criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute ai sensi dell’art. 586 c.p., esistono in giurisprudenza ed in dottrina diversi orientamenti, dei quali occorre riferire i principali.
1) Secondo un primo orientamento, morte e lesioni non volute devono essere imputate all’autore del delitto base doloso in virtù del solo nesso di causalità materiale. Sarebbe quindi superflua una indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, degli estremi della colpa in relazione all’evento non voluto. L’art. 586, dunque, al pari della norma generale sull’aberratio delicti plurilesiva di cui all’art. 83, comma 2, prevederebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, ispirata alla regola del qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, in forza della quale l’autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le conseguenze ulteriori non volute di tale delitto.
2) Un secondo orientamento ravvisa nella fattispecie prevista dall’art. 586 c.p. una responsabilità per colpa specifica, fondata sulla inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso. Si è affermato, in questo senso, che l’art. 586 è norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela della vita e della incolumità fisica e trova applicazione ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un delitto doloso qualunque ne sia la natura, e, quindi, anche quando il fatto tipico, di per sé, non costituisca pericolo per il bene giuridico protetto, sempre che tra l’illecito comportamento del soggetto e l’evento non voluto (morte o lesione) sussista un rapporto di causalità materiale. L’evento lesivo, conseguente dal delitto doloso commesso, è imputato al colpevole a titolo di colpa per violazione di legge, perché l’art. 43 c.p. annovera tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e negligenza) anche l’inosservanza della legge. Invero tale espressione non limita questo modo di essere della colpa alla sola violazione di legge a carattere squisitamente o esclusivamente cautelare, ma comprende anche la violazione delle stesse norme penali incriminatrici.
Ciò premesso, la Corte mette in rilievo che la tesi della colpa specifica per violazione della legge penale, o della colpa presunta, nella sostanza non si differenzia dalla tesi della responsabilità oggettiva, la quale viene in realtà camuffata sotto le vesti di una colpa, consistente nella violazione di quella stessa legge penale che incrimina il delitto base doloso. Le due tesi invero portano a risultati sostanzialmente identici, ossia a ritenere la sufficienza del solo nesso causale per fondare la responsabilità rispetto all’evento non voluto.
3) Un recente orientamento, infine, ravvisa nell’art. 586 c.p. una ipotesi di responsabilità per colpa in concreto, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari, imperniata quindi sulla violazione di regole cautelari di condotta e sulla necessità di un accertamento della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento non voluto da parte dell’agente. La tesi della responsabilità da colpa in concreto è sostenuta da quella parte della dottrina secondo la quale nella fattispecie dell’art. 586 c.p. la responsabilità si fonda sull’ordinario parametro della colpa, il cui accertamento va condotto in concreto con un criterio individualizzato, imperniato sulla violazione di una regola cautelare di condotta, che mira a prevenire proprio quel determinato evento verificatosi, nonché sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento. In particolare, si sostiene che è il rispetto del principio di colpevolezza e della sua portata liberalgarantistica (art. 27, comma 1, in combinato disposto col comma 3 e con l’art. 25, comma 2, Cost.) ad imporre che la fattispecie di cui all’art. 586 c.p. debba essere connotata dal requisito della colpa in concreto.
Ed è proprio sul principio di colpevolezza, così come tratteggiato dalle sentenze della Corte costituzionale, che la Corte fonda la propria argomentazione, fino ad individuare, quale soluzione preferibile, quella da ultimo riferita.

Afferma, pertanto, la S.C. che l’unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell’art. 586 c.p., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. Un diverso orientamento in ordine al collegamento soggettivo necessario per l’imputazione dell’ulteriore evento non voluto imporrebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’istituto per contrasto con il principio di colpevolezza, secondo cui deve necessariamente postularsi la colpa dell’agente almeno in relazione agli elementi più significativi della fattispecie, fra i quali il complessivo ultimo risultato vietato, se non si vuole incorrere nel divieto, ex art. 27, commi 1 e 3, Cost. della responsabilità oggettiva c.d. pura o propria.

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[CASS. PEN., N. 10819/2009] Accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità professionale medica

Inviato da Antonio Angioi il 22 maggio 2009

Con la sentenza Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2009, n. 10819, la S.C. analizza la problematica relativa all’accertamento del nesso di causalità, con specifico riferimento alla condotta omissiva in materia di responsabilità professionale medica.
Come è noto, l’instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è la fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deriva l’obbligo di agire a tutela della salute e della vita. In questa occasione, si stabilisce in quali termini sussista il nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e l’evento infausto.
A questo fine, è fatto richiamo all’indirizzo interpretativo formulato in Cass., SS.UU., 10 luglio 2002, n. 30328, in cui, superando un contrasto interpretativo, si sono individuati i criteri da seguire perchè possa dirsi sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento:
1) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento “hic et nunc“, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;
2) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”;
3) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.
Dunque, le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva, ai fini dell’individuazione del nesso causale, quale elemento costitutivo del reato, esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica.
Con la pronuncia in esame, la S.C. ha ora cura di precisare che cosa le Sezioni Unite abbiano inteso esprimere allorquando hanno affermato che deve risultare giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”. E così si chiarisce che la richiesta “certezza processuale” non può essere individuata se non con l’utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie. Pertanto, si tratta di una “certezza” che deve essere raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame, secondo un procedimento logico, analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria, che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice d’appello per l’inidoneità dei criteri di accertamento del nesso eziologico, avendo quest’ultimo ritenuto la penale responsabilità di un medico addetto al servizio di Guardia Medica che non aveva praticato alcun intervento e non aveva così scongiurato la morte del soggetto per il quale era stato domandato soccorso, ed avendo motivato sostenendo che il rischio di morte potesse essere ridotto con buone probabilità nel caso di soccorso tempestivo.

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European political in topic of clandestine immigration

Inviato da Daria Perrone il 14 maggio 2009

ABSTRACT: From a short comparison of the normative picture of the main European legislations concerning the repression of the – unfortunately increasing – phenomenon of clandestine immigration, it emerges a very diversified treatment. Moreover, the attempt of the national legislators to rule the matter in a single complete and homogeneous normative text meets the difficulty to uniform situations in practice very different one from each other (let us think to the differences between a clandestine immigrant and a regular immigrant whose permit to stay expires). From this short analysis emerges however that, besides the – even meaningful – normative differences between several European countries (e.g. between the countries that choose the criminal instrument for the repression of clandestine immigration and those that, instead, still rely on the single instrument of the administrative endorsement), a common line exists, consisting in the local adoption of the instruments that show to be the most effective to repress clandestine immigration, in accordance to the social and political implications of every State, as well as to the priority respect of the protection of the fundamental values of the person.

 

SUMMARY: 1. Introduction; 2. The English model; 3. The French model; 4. The German model; 5. The Spanish model.

 

 

1. Introduction

 

“Clandestine immigration” is the arrival of citizens from foreign nations in violation of the laws of immigration of the destination country.

 

In Europe, the phenomenon of clandestine immigration is repressed in strongly diversified ways, without however a single normative, eventually of communitarian derivation, that allows to harmonize the several national legislations. As it has also been remembered by the European Commission[1], this phenomenon is very complex and it demands attention and a variety of participations, with information and “ analysis of the effects of the measures ”, always assumed in the full respect of the human rights.

 

In the main European legislations it is possible however to notice the existence of a common background: all  States seem to share the same aim, which is the adoption of the instrument that turns out to be in practice the most effective to assure the removal of the clandestine immigrants from the territory.

 

Currently, while in various countries  like in Germany and in the United Kingdom, it is preferred to adopt a specific penal law of for the clandestine immigration, in other countries of the European Union this phenomenon is punished only under the administrative profile (in Spain and, until recent times, also in Italy). It is worth to notice then that in the United Kingdom and in France, differently from Italy, does not exist the principle of  “obligatory nature of penal action”, in force of which the Judicial authority is ought to pursue every crime which notice has been taken of. Therefore, in such countries the application of crimes is more limited, being subordinated to an opportunity appraisal of the jurisdictional Authority, that can choose to protect the “integrity of the frontiers ” interest either through the penal instrument or through the easier instrument of the administrative expulsion.

 

Concerning the countries that have chosen to introduce an appropriate criminal provision that punishes the crime of clandestine immigration, we can first consider the English model.

 

2.     The English model

 

In the United Kingdom, in fact, the Immigration Act of 1971 punishes the crime of clandestine immigration with the sanction of  a fine or with the “ imprisonment for not more than six months[2], while much more severe penalties are reserved to whom  facilitating the transit, the draft of the persons. The crime of clandestine immigration is described as the conduct of the alien who enters in the United Kingdom either in violation of a provision of expulsion, or without a legal title of income, or who stays beyond the validity of his title, or who does not respect the conditions to which it has been issued. It’s a model that follows the American system, in which the “Improper Entry by Alien” provides penalties or the imprisonment up to a maximum of six months, increasable up to two years in case of relapse (Title 8, Sec. 1325, U.S. Code[3]).

 

Also in consideration of recent European tendencies, a further crime has been introduced with the “Asylum and Immigration Act” of 2004 (section 2). It is responsible for such crime the one who does not turn out to be in possession of a valid immigration document (a passport or an other document with equivalent value) that allows to satisfactorily establish his identity.

 

The same provision is also applied when the person is not in possession of a document for a minor with whom he is travelling.  The crime is not shaped if, as a result of a control occurring after the entrance in the British territory, the person is in a position to producing a valid document within three days.

 

In the same way, the crime is not shaped if the person is citizen of the European Union or of one State belonging to the European economic space (SEE), or if he is member of the family of a citizen of the UE  or of the SEE and exercises a right previewed by communitarian treatises.

 

From a statistical point of view, then, we could remember that, in the period January – October 2006, 868 subjects have been produced in front of Magistrates’ Court, and 67 among them have been declared guilty.

 

Also in other countries, the national legislator has joined to a criminal configuration of the clandestine immigration.

 

3.     The French model

 

 In France, the crime of illegal entrance appears in  the articles L 621-1 and L 621-2 of the code that collects the dispositions in matter of immigration and asylum (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) and that in 2004 has replaced the decree n. 2658 of 2 November 1945, many times amended  over the decades.

 

The stranger, non European Union citizen,  commits the crime of clandestine immigration if he enters or stays in French territory without being in possession of the necessary documents or if he stays beyond the validity of the permit to stay. The penalty is a year of imprisonment plus a fine of Euro 3.750. The stranger who re-enters in France after the expulsion is punished with three years of imprisonment.

 

With the recent reform of the 25th of May 2008 (“Code de l’entrée et du séjour temporaire”), the same punishment is applied to the alien that  has not respected the dispositions of the Treaty of Schengen.

 

It is also provided the possibility to prohibit to the condemned the return and the stay in France for at least three years (article 621-1 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile[4]). In this case, the alien is carried to the frontier (“reconduite à la frontière”), immediately or  after having served the prison sentence, in case.

 

Under the statistical profile, in 2005, the “Annuaire statistique de la Justice” of the Department of Justice has indicated 4.186 sentences; but, also in this case, the number does not concern the crime of clandestine immigration only, but comprises various other violations (Code 7 of “Annuaire”, section Justice pénale).

 

However, we could remember that in a recent participation (cd. “Pact on Immigration”), the French President Nicolas Sarkozy has asserted that “Europe is more opened to immigration than the North America, even if it hasn’t financial means to receive all immigrates with dignity”.

 

In conclusion, as far as the French model to contrast the clandestine immigration is concerned , the criminal instrument goes to integrate the administrative measures of removal, but cannot replace them.

 

4.     The German model

 

In Germany, the law about immigration of the 30th of July 2004 distinguishes the treatment between the citizens of the European Union and the citizens belonging to extra-communitarian countries.

 

The entrance and the stay of the extra-communitarian citizens in Germany are regulated by the “Aufenthaltsgesetz” (“Law on the residence, on occupation and on integration of the foreigners in Germany”),  of the 30th of July 2004. The “Aufenthaltsgesetz” contains the main legal bases in matter of entrance, escape and stay of the foreigners in Germany. It is in force since January 2005, in replacement of the previous law “Ausländergesetz”.

 

The § 95 (Strafvorschriften) ratifies the imprisonment (Freiheitsstrafe) of the clandestine immigrant from one to three years, together with a pecuniary sanction (Geldstrafe). The imprisonment of one year is provided only for the first offender, while a repeat offender (that is the offender who, even if already expelled, comes back or stays again in Germany) is punishable by up to three years[5].

 

Sanctions up to three years of confinement are provided also for the foreigners that use or provide false information in order to get a permit to stay for themselves or for others.

 

It is also provided the automatic expulsion for the extra-communitarian, even if regular, who is condemned with a definitive sentence of three years of imprisonment  (a two years sentence suffices in case of drug sale or of public nuisance).

 

Official statistics of the Bundeskriminalamt only report about persons subject to investigations for the crime of “ Smuggling of foreigns into federal territory ” and indicate that so much as 3.820 subjects have been involved in 2005.

 

5.     The Spanish model

 

 Vice-versa, in Spain, although during the last few years it has been recorded a strong increment of the phenomenon of clandestine immigration, the Ley Organica of 2004 entitled “Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” and its further modifications, have depicted one series of illicit cases only, with sanctions featured according to their gravity, without however any resort to the penal instrument.

 

The third title of the Organic Ley, rubricated  ‘‘De las infracciones en materia extranjería y su regime sancionador’’, distinguishes three types of illicit, characterized as “slight” (art. 52), “serious ones” (art. 53) and “much serious” (art. 54)[6]. 

 

With particular reference to the infractions qualified as “serious”, it is provided the hypothesis of “irregular stay condition” (under the hypothesis of expired permission or of working without a regular permit to stay) and it is punished with a sanction from 301 to 6.000 Euro (art. 55, 1° co., lett. b).

 

As an alternative to the administrative sanction it can be adopted an expulsion provision, for the “serious” violations reported by the art. 54 and the “much serious” ones at the art. 53, lett. a) b), c), d) and f) (art. 57) [7].

 

It is interesting to notice that the art. 57, n. 2 specifies that it represents a cause of expulsion –besides the hypothesis reported as “many serious” or  “serious”–   the case of a foreigner, found guilty of a smaller infraction, who has been previously condemned for another crime, in or outside Spain, if the crime is provided to be punished with one year or more of confinement, unless that “los antecedentes penales [of the foreigner] hubieran sido cancelados”.

 


[1] Communication of the European Commission, Com (2006) 402.

[2] Precisely, the section  24 of Immigration Act del 1971 estabilish that “a person who is not [F1 a British citizen] shall be guilty of an offence punishable on summary conviction with a fine of not more than [F2 [ F3 level 5]on the standard scale] or with imprisonment for not more than six months, or with both, in any of the following cases:—(a) if contrary to this Act he knowingly enters the United Kingdom in breach of a deportation order or without leave; (…) (b) if, having only a limited leave to enter or remain in the United Kingdom, he knowingly either—(i)remains beyond the time limited by the leave; or (ii)fails to observe a condition of the leave; (c) if, having lawfully entered the United Kingdom without leave by virtue of section 8(1) above, he remains without leave beyond the time allowed by section 8(1); (d) if, without reasonable excuse, he fails to comply with any requirement imposed on him under Schedule 2 to this Act to report to [F5 a medical officer of health] [ F5 the chief administrative medical officer of a Health Board] [ F6 or the chief administrative medical officer of a Health and Social Services Board], or to attend, or submit to a test or examination, as required by such an officer; (e) if, without reasonable excuse, he fails to observe any restriction imposed on him under Schedule 2 or 3 to this Act as to residence [F7 as to his employment or occupation] or as to reporting to the police [F8 , to an immigration officer or to the Secretary of State]; (f) if he disembarks in the United Kingdom from a ship or aircraft after being placed on board under Schedule 2 or 3 to this Act with a view to his removal from the United Kingdom; (g) if he embarks in contravention of a restriction imposed by or under an Order in Council under section 3(7) of this Act. [F9 (1A) A person commits an offence under subsection (1)(b)(i) above on the day when he first knows that the time limited by his leave has expired and continues to commit it throughout any period during which he is in the United Kingdom thereafter; but a person shall not be prosecuted under that provision more than once in respect of the same limited leave.] (…)”.

[3](a) Improper time or place; avoidance of examination or inspection; misrepresentation and concealment of facts. Any alien who (1) enters or attempts to enter the United States at any time or place other than as designated by immigration officers, or (2) eludes examination or inspection by immigration officers, or (3) attempts to enter or obtains entry to the United States by a willfully false or misleading representation or the willful concealment of a material fact, shall, for the first commission of any such offense, be fined under title 18 or imprisoned not more than 6 months, or both, and, for a subsequent commission of any such offense, be fined under title 18, or imprisoned not more than 2 years, or both. (b) Improper time or place; civil penalties. Any alien who is apprehended while entering (or attempting to enter) the United States at a time or place other than as designated by immigration officers shall be subject to a civil penalty of— (1) at least $50 and not more than $250 for each such entry (or attempted entry); or (2) twice the amount specified in paragraph (1) in the case of an alien who has been previously subject to a civil penalty under this subsection. Civil penalties under this subsection are in addition to, and not in lieu of, any criminal or other civil penalties that may be imposed. (c) Marriage fraud. Any individual who knowingly enters into a marriage for the purpose of evading any provision of the immigration laws shall be imprisoned for not more than 5 years, or fined not more than $250,000, or both. (d) Immigration-related entrepreneurship fraud. Any individual who knowingly establishes a commercial enterprise for the purpose of evading any provision of the immigration laws shall be imprisoned for not more than 5 years, fined in accordance with title 18, or both”.

[4] The art. L. 621-1 code pénal estabilish that  l’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.Art. L. 621-2. – Les peines prévues à l’article L. 621-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :1° S’il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 , et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l’étranger fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en application d’une décision exécutoire prise par un autre État partie à ladite convention; 2° Ou si, en provenance directe du territoire d’un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l’exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l’article 5 et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d’une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention”.

[5] § 95 (Strafvorschriften) estabilish that “(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich im Bundesgebiet aufhält, 2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 Satz 1 sich im Bundesgebiet aufhält, vollziehbar ausreisepflichtig ist und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist, 3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesgebiet einreist, 4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,5. entgegen § 49 Abs. 2 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht, sofern die Tat nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist, *) 6. entgegen § 49 Abs. 10 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet, *) 6a.entgegen § 54a wiederholt einer Meldepflicht nicht nachkommt, wiederholt gegen räumliche Beschränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auflagen verstößt oder trotz wiederholten Hinweises auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung der Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht nachkommt oder entgegen § 54a Abs. 4 bestimmte Kommunikationsmittel nutzt, 7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Abs. 1 zuwiderhandelt oder 8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern bestehenden Vereinigung oder Gruppe angehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor den Behörden geheim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden. (1a) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder in § 98 Abs. 3 Nr. 1 bezeichnete Handlung begeht, für den Aufenthalt im Bundesgebiet nach § 4 Abs. 1 Satz 1 eines Aufenthaltstitels bedarf und als Aufenthaltstitel nur ein Schengen-Visum nach § 6 Abs. 1 besitzt. (2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 a) in das Bundesgebiet einreist oder b) sich darin aufhält oder 2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder einen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht”.

[6] The artículo 52 (Infracciones leves) Ley Orgánica 4/2000 estabilish that “son infracciones leves: a. la omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable; b. el retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado; c. encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia temporal”. L’Artículo 53 (Infracciones graves) Ley Orgánica 4/2000 stabilisce che “son infracciones graves: a. encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente, b. encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida; c. incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio; d. el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley; e. la comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturalezza; f. la participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; g. las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas; h. incumplir la obligación del apartado 2 del articolo 4”. L’ Artículo 54 (Infracciones muy graves) chiarisce che “son infracciones muy graves: a. participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; b. inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito; c. la realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el articolo 23 de la presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito; d. la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el correspondiente autorización de trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados; e. la comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza. 2.  También son infracciones muy graves: a. El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el artículo 66, apartados 1 y 2; b. El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros; c. El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, así como del extranjero transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o que hubiera sido devuelto por las autoridades de éste, al no autorizarle la entrada. Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si así lo solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de dicho extranjero, que habrá de producirse de inmediato, bien por medio de la compañía objeto de sanción o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con dirección al Estado a partir del cual haya sido transportado, al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde esté garantizada su admisión. 3. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no se considerará infracción a la presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera española a un extranjero que, habiendo presentado sin demora su solicitud de asilo ésta le es admitida a trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo”.

[7] The Artículo 57 (Expulsión del territorio) estabilish that “1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a, b, c, d y f del articolo 53 de esta Ley Organica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo. 2. Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. 3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa. 4.  La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado. 5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos: a. los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años; b. los que tengan reconocida la residencia permanente; c. los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española; d. los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral. 6. Tampoco podrán ser expulsados los cónyuges de los extranjeros, ascendientes e hijos menores o incapacitados a cargo del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y hayan residido legalmente en España durante más de dos años ni las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre. 7. A. Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación. En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior. B. No obstante lo señalado en el párrafo a anterior, el juez podrá autorizar, a instancias del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal. C. No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312, 318 bis, 515.6.a, 517 y 518 del Código Penal. 8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los artículos 312, 318 bis, 515.6, 517 y 518 del Código Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad. 9. La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de los recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos”.

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[CASS. PEN. N. 13083/2009] Differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente

Inviato da Antonio Angioi il 10 maggio 2009

Con la sentenza Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083, il supremo collegio ha avuto occasione di ribadire il criterio discretivo fra dolo eventuale e colpa cosciente.
Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talché, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile.
Pertanto, trova applicazione il principio, oramai consolidato, secondo il quale la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente (o con previsione) risiede nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, che nel primo caso accetta il rischio che si verifichi l’evento criminoso previsto come possibile conseguenza della propria condotta, mentre nel secondo caso, nonostante l’identica previsione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione impugnata, nella quale veniva qualificato come omicidio colposo e non volontario il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza, il quale viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano.

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[D.L. N. 11/2009, CONV. LEGGE N. 38/2009] Introdotto il c.d. reato di stalking

Inviato da Daria Perrone il 4 maggio 2009

Con l’approvazione del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, viene previsto, in particolare, l’introduzione del reato di atti persecutori (c.d. stalking) all’art. 612-bis c.p., inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale.

In base alla riforma, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In ordine alla natura giuridica del reato, si tratta di un reato di danno, e non di mero pericolo, richiedendosi la lesione effettiva del bene giuridico protetto.

Si tratta inoltre di un reato di evento, per la consumazione del quale il legislatore richiede che la condotta dell’agente cagioni alternativamente,

  1. un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  2. ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
  3. ovvero costringa ad alterare le proprie abitudini di vita.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Secondo parte della dottrina, maggiori dubbi potrebbero sussistere in ordine alla possibilità di configurare gli atti persecutori in presenza di dolo eventuale. In particolare, è stato sostenuto che mentre risulterebbe ammissibile che il soggetto si rappresenti la possibilità, accettandone il rischio, di minacciare o molestare qualcuno; tale elemento soggettivo sarebbe difficilmente applicabile al risultato pratico della condotta richiesto dalla norma, ossia allo stato psicologico – emotivo richiesto in capo alla persona offesa dal reato (stato di ansia, fondato timore per l’incolumità, ecc..). Invero, pare opportuno segnalare che tale ultimo requisito non sarebbe affatto necessario ai fini della configurabilità dell’imputazione a titolo di dolo eventuale, essendo sufficiente in capo all’agente la rappresentazione e l’accettazione del rischio della condotta di minaccia o molestia, a prescindere da una difficile, se non impossibile, indagine sullo stato emotivo della persona offesa. Ai fini di un’imputazione a titolo di dolo eventuale, sarà quindi sufficiente che l’agente si rappresenti la possibilità di una condotta che possa cagionare uno stato emotivo di turbamento particolarmente grave nei confronti della vittima, e ne accetti il rischio.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata, la pena è aumentata fino alla metà.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Inoltre, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Se il reato di atti persecutori è commesso da un soggetto già precedentemente ammonito, si procede d’ufficio e la pena è aumentata.

Il legislatore ha inoltre previsto l’introduzione dell’art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), stabilendo che, con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

Se la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa, con i suoi prossimi congiunti, o con persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.

Nel corso del procedimento, infine, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392, comma 1, c.p.p..

***

Decreto-legge 23 febbraio 2009
(«Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

(come convertito dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009 in vigore il giorno successivo)

Art. 1.
Modifiche al codice penale

1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies ;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 -bis nei confronti della stessa persona offesa.».

Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, secondo periodo , le parole: «all’articolo 416 -bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -
quater , nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , escluso il quarto comma, e 600 -quinquies del codice penale,»;
a -bis ) all’articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d -bis ) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 -bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto.

 Art. 3.
Modifiche all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. All’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti :

«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 -ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416 -bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fi ne di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , primo e secondo comma, 601, 602, 609 -octies , qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1 -quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all’articolo 291 -quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16 -nonies e 17 -bis del decreto-
legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1 -bis . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1 -ter . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , secondo e terzo comma, 600 -ter , terzo comma, 600 -quinquies , 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291 -ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1 -quater . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609 -octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609 -bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

b) al comma 2 -bis , le parole: “di cui al comma 1, quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1-ter”».

 Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4 -bis è aggiunto il seguente:

«4 -ter . La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4 -bis è aggiunto il seguente:
«4 -ter . La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

 Art. 5.

(Abrogato)

Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2 – bis . Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).

6. (Abrogato).

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».

Art. 6-bis.
Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri

1. Nell’anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fi ne di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l’Arma dei carabinieri può procedere all’immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l’Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Art. 7.
Modifiche al codice penale

1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:

«Art. 612- bis (Atti persecutori). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

Art. 8.
Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 282 -bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282- ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».
«Art. 282- quater (Obblighi di comunicazione) . — 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282 -bis e 282 -ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all’articolo 392, il comma 1- bis è sostituito dal seguente:

«1 -bis . Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinquies , 609 -
octies , 612 -bis , 600, 600 -bis , 600 -ter , anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 -quater .1, 600 -quinquies , 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5 -bis dell’articolo 398:

1) le parole: «e 609 -octies » sono sostituite dalle seguenti: «, 609 -octies e 612 -bis »;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore»
sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore»
sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;

d) al comma 4 -ter dell’articolo 498:

1) le parole: «e 609 -octies » sono sostituite dalle seguenti: «, 609 -octies e 612 -bis »;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.
Modifica all’articolo 342 -ter del codice civile

1. All’articolo 342 -ter , terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.
Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.
Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la fi nalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis.
Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fi no al complessivo riordino della materia.

Art. 12-ter.
Categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all’evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fi ssa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 13.
Copertura fi nanziaria

1. ( Abrogato).

2. ( Abrogato).

3. Per le finalità di cui all’articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4 -bis . Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all’articolo 4, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11 -ter , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Pubblicato in Diritto penale, Diritto processuale penale | 1 Commento »

[C. COST. N. 121/2009] Non punibile per false o reticenti informazioni la persona indagata per reato collegato

Inviato da Daria Perrone il 28 aprile 2009

L’art. 384, comma 2, c. p., stabilisce che «Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione».

La norma contempla ipotesi in cui le informazioni o la testimonianza sono state assunte in modo non legittimo, perché l’autorità procedente non avrebbe potuto richiederle a ciò ostando un divieto di legge, oppure perché il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere oppure a deporre o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi.

Con la pronuncia in oggetto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, dell’art. 384, comma 2, c.p., nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere per la ragione ora indicata.

 

***

 

Ritenuto in fatto

1.— Il Tribunale di Biella, con ordinanza in data 7 febbraio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata di reato probatoriamente collegato (a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale) a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
1.1.— Il rimettente premette di essere chiamato a decidere nel procedimento penale a carico di M. M., imputato del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), «perché, assunto a sommarie informazioni dai militari del R.O.N.O. dei Carabinieri di Biella relativamente al possesso e all’acquisto di sostanza stupefacente di tipo hashish – in particolare, di grammi 8,490 ceduti al medesimo da M. V. in data 19 aprile 2004 in Ponderano – aiutava il medesimo ad eludere le investigazioni dell’autorità negando di conoscerlo e di essersi recato presso la sua abitazione nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate».
Il detto giudice, in punto di rilevanza della questione, osserva che, in presenza della condotta contestata all’imputato, documentalmente riscontrata (sia dal contenuto del verbale di sommarie informazioni reso alla polizia giudiziaria il 3 settembre 2004, sia dagli ulteriori elementi probatori processualmente acquisiti), non potrebbe prospettarsi alcun dubbio in ordine all’idoneità di tale condotta ad integrare gli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall’art. 378 cod. pen., anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione diretta ad attribuire al delitto di favoreggiamento personale una funzione “repressiva” di chiusura, cioè di norma idonea a sanzionare qualsiasi comportamento volto ad intralciare l’attività investigativa, compresa la condotta di mendacio e reticenza nei confronti della polizia giudiziaria.
Del pari pacifica e condivisibile sarebbe l’opzione interpretativa secondo cui l’ambito applicativo del reato di cui all’art. 378 cod. pen. – esteso alla condotta di mendacio alla polizia giudiziaria – avrebbe finito per imporre una nuova lettura della stessa oggettività giuridica del reato de quo, assegnando alla norma ora citata anche una specifica funzione di «tutela della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria» (ancorché pur sempre in funzione della tutela delle indagini e delle ricerche dell’autore del reato presupposto) e quindi del loro valore probatorio in senso lato, con consequenziale valorizzazione del carattere di “complementarietà” dell’art. 378 cod. pen. rispetto all’ordinario (e tipicizzato) sistema di tutela della prova dichiarativa (formatasi dinanzi all’autorità giudiziaria), penalmente sanzionato dagli artt. 371-bis e 372 cod. pen.
Tuttavia, ad avviso del rimettente, proprio la dimensione del favoreggiamento quale strumento di tutela del valore in senso lato probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non potrebbe non riflettersi sul problema concernente l’estraneità dell’art. 378 cod. pen. all’organico sottosistema d’istituti di diritto sostanziale eccezionalmente “strumentali” alla tutela processuale della prova dichiarativa (sono richiamate la ritrattazione, disciplinata dall’art. 376 cod. pen., e – per quel che rileva in questa sede – la speciale causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 384, secondo comma, cod. pen.).
Ricordate le oscillazioni in passato manifestatesi nella giurisprudenza di questa Corte circa l’omogeneità o la diversa obiettività del bene giuridico tutelato dagli artt. 378 e 372 cod. pen, il rimettente osserva che i più recenti assetti sistematici derivanti dalle integrazioni normative, sostanziali e processuali, apportate allo statuto della prova dichiarativa dalla legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 Cost.), se da un lato avrebbero fornito conferma forse definitiva circa l’omogeneità – rispetto agli artt. 371-bis, 371-ter e 372 cod. pen. – della ratio sottesa alla punibilità del favoreggiamento mediante mendacio alla polizia giudiziaria, dall’altro avrebbero riproposto le problematiche già emerse sotto il vigore del codice di rito del 1930 (in parte risolte dagli interventi di questa Corte attuati con le sentenze n. 416 del 1996 e n. 101 del 1999) in ordine all’inapplicabilità al citato art. 378 delle norme di cui agli artt. 376 e 384, secondo comma, cod. pen., previste invece per gli artt. 371-bis e 372 cod. pen.
Proprio alla causa di non punibilità di cui al citato art. 384 avrebbero fatto riferimento il pubblico ministero e il difensore dell’imputato, sia pure nel quadro di un percorso argomentativo non del tutto pertinente, in quanto incentrato sul richiamo all’autonomo regime di inutilizzabilità, ex art. 63 del codice di rito penale, delle dichiarazioni non veritiere e reticenti rese dal M. alla polizia giudiziaria, oggetto materiale della contestata condotta delittuosa.
Invero, ad avviso del rimettente, tale impostazione incontrerebbe un limite fattuale e logico di fondo, perché verrebbe a confondere due distinti profili d’illiceità: da un lato quello attinente alle modalità acquisitive delle informazioni richieste al dichiarante in ordine ad un reato già commesso da diverso soggetto, dall’altro quello relativo all’idoneità di dette dichiarazioni ad integrare la consumazione del reato di favoreggiamento personale, con conseguente assunzione da tale momento consumativo della veste di indagato e, quindi, del diritto alle garanzie di cui al menzionato art. 63 cod. pen. (norma, quest’ultima, nella specie rispettata dalla polizia giudiziaria). Diversamente opinando, nel senso cioè di ritenere senz’altro inutilizzabili le dichiarazioni rese dal “semplice” cessionario di sostanza stupefacente, si finirebbe per propugnare un’interpretazione di fatto “abrogatrice” dell’art. 378 cod. pen. nei casi di mendacio o reticenza alla polizia giudiziaria, così sconfessando in modo irragionevole il richiamato orientamento della dottrina e della giurisprudenza, che ammettono in tali casi la configurabilità del reato in questione.
1.2.— Così risolto qualsiasi dubbio sulla concreta idoneità delle mendaci dichiarazioni de quibus ad integrare la condotta delittuosa di favoreggiamento personale, ad avviso del rimettente emergerebbe con chiarezza l’efficacia assorbente che, nel contesto dell’ipotesi accusatoria, rivestirebbe il profilo “patologico” riconducibile alla fase genetica dell’acquisizione delle dichiarazioni medesime. Esse, nella specie, sarebbero state assunte dalla polizia giudiziaria mediante l’erronea attribuzione al M. della qualifica di persona informata su fatti concernenti la responsabilità altrui – e quindi con l’obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità (art. 198 cod. proc. pen.) – ignorando la qualità d’indagato di reati probatoriamente collegati (ex art. 371, comma 2, lettera b, cod. proc. pen.), già assunta dallo stesso dichiarante ed ancora attuale al momento del rilascio delle dette dichiarazioni.
Al riguardo, sarebbe dato processuale acquisito che il M., a seguito delle operazioni di perquisizione personale e del conseguente sequestro di grammi 8,490 di sostanza stupefacente, eseguito nei suoi confronti il 19 aprile 2004 (cioè nell’immediatezza e nell’ambito dell’attività investigativa intrapresa a carico dell’altra persona, individuata quale probabile “fonte” di rifornimento dello stesso stupefacente), era stato iscritto nel registro degli indagati il successivo 22 aprile 2004 in ordine ai connessi reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente (art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza») e di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di stupefacente (art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»): iscrizione che dava origine al procedimento penale n. 607/04 r.g.n.r. (successivamente riunito a quello n. 723/04 r.g.n.r., aperto nei confronti dell’altra persona ritenuta “fonte” di rifornimento dello stupefacente), definito, per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 73 del d. P. R. n. 309 del 1990, con decreto di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari l’11 luglio 2005 e, quanto al reato di cui all’art. 187 del codice della strada, con sentenza di applicazione della pena in data 26 ottobre 2005.
Ciò posto, il contenuto “dichiarativo” della condotta ascritta al M. e la sua qualità di indagato di reati probatoriamente collegati a quello ipotizzato a carico dell’altra persona (individuata quale soggetto “favorito” ex art. 378 cod. pen. dalle mendaci dichiarazioni rese dal medesimo M. alla polizia giudiziaria il 3 settembre 2004) inducono a ravvisare nell’art. 384, secondo comma, del detto codice la disposizione applicabile alla fattispecie, dovendosi escludere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, la sussistenza di elementi da cui poter desumere la configurabilità in capo all’imputato di una condizione psicologica riferibile alla «necessità di salvare sé medesimo da un grave e inevitabile pregiudizio nell’onore o nella libertà» (art. 384, primo comma, cod. pen.).
Sotto tale preliminare profilo sarebbe stato con efficacia posto in evidenza in dottrina come l’art. 384, secondo comma, cod. pen. viva “in stretta simbiosi” con la disciplina processuale del nuovo statuto della prova dichiarativa, caratterizzato – dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001 – da un sistema di tutela (artt. 197, 197-bis, 64, terzo comma, lettera c, del codice di rito penale) della genuinità del contributo probatorio proveniente anche da figure di dichiaranti cosiddetti “testimoni assistiti”, la cui posizione processuale presenti attuali o pregressi collegamenti con il reato commesso da altri, in relazione al quale si giustifica l’acquisizione delle dichiarazioni in parola.
Da un lato, l’operatività dell’esimente di cui all’art. 384, secondo comma, cod. pen. dipenderebbe dal modo in cui il legislatore ha scelto di calibrare i presupposti per l’assunzione dello status di testimone e i privilegi e gli obblighi ad esso relativi. Dall’altro lato, l’effettività dell’obbligo di verità imposto al teste dipenderebbe dalla disciplina sanzionatoria sostanziale che ne costituisce il presidio e, pertanto, anche dall’ambito operativo che si riconosce all’esimente.
Al riguardo andrebbe posto in evidenza come la diversa struttura normativa, ed il conseguente diverso ambito applicativo, del comma primo rispetto al comma secondo dell’art. 384 rifletta proprio la scelta di fondo del legislatore di prevedere, con la disposizione di cui al citato comma secondo, uno strumento sanzionatorio (in termini di esclusione della punibilità di specifici reati contro l’amministrazione della giustizia) dell’illegittima acquisizione di dichiarazioni provenienti da soggetti “costretti” a deporre o comunque non informati del proprio diritto a non rispondere.
Sarebbe noto che l’art. 384, secondo comma, cod. pen. – nella parte in cui elenca le ipotesi che, in applicazione del principio generale delnemo tenetur se detegere e delle regole tipiche di incapacità a testimoniare o comunque di esclusione dell’obbligo di deporre, escludono la punibilità della persona informata sui fatti (artt. 371-bis e 371-ter cod. pen.), del teste (art. 372 cod. pen.), del perito, del consulente tecnico o dell’interprete (art. 373 cod. pen.) che abbiano reso false dichiarazioni, se per legge non avrebbero dovuto essere chiamati ad assumere tali qualifiche soggettive, ovvero avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni – è stato interessato da una specifica “integrazione” ad opera dell’art. 21 della legge n. 63 del 2001, resasi necessaria in relazione alla speculare introduzione delle nuove figure di indagati/imputati che, in presenza di specifiche situazioni, assumono l’obbligo di rendere testimonianza o informazioni. In particolare la “nuova” causa di estensione della causa di non punibilità è riferita al soggetto che «non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere» e cioè al fatto di avere chiamato ad assumere l’ufficio di testimone una persona che, invece, avrebbe dovuto essere sentita come indagato o imputato, ricorrendo le incompatibilità stabilite dall’art. 197 cod. proc. pen., ovvero in assenza delle situazioni descritte dall’art. 197-bis del detto codice, ovvero per avere comunque obbligato una persona a deporre su fatti concernenti anche la sua responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti e che pertanto non avrebbe potuto essere obbligata a rispondere.
In tale novellato contesto normativo la stessa volontà del legislatore di “anticipare” all’assunzione di informazioni in fase d’indagini preliminari le regole in tema d’incompatibilità a testimoniare – come sarebbe dato evincere dalla serie di rinvii agli artt. 197, 197-bis, 198, 199 cod. proc. pen. operati dall’art. 362 dello stesso codice (quanto alle informazioni assunte dal pubblico ministero), nonché, attraverso il citato art. 362, dall’art. 351, primo comma, seconda proposizione (quanto alle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria) – risulterebbe del tutto chiara, nel senso di escludere la possibilità di “scelte strategiche” di acquisizione di contributi dichiarativi in modo improprio da qualunque dichiarante: rilievo, quest’ultimo, che non contraddice ma anzi conferma gli itinerari della giurisprudenza (della Corte di cassazione e della Corte costituzionale) diretti a trovare una sostanziale identità tra le ragioni di tutela del valore probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, realizzate attraverso l’art. 378 cod. pen., e quelle sottese all’art. 371-bis del medesimo codice riferite alle dichiarazioni rese al pubblico ministero: entrambe le norme, infatti, tutelerebbero un’attività d’indagine simile e per di più soggetta per più profili alla medesima disciplina, con particolare riferimento alle forme di documentazione, all’utilizzabilità anche nella successiva fase processuale e agli obblighi dei dichiaranti.
Alla sostanziale convergenza di disciplina processuale, caratterizzante nell’attuale sistema del codice di rito il valore probatorio delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria rispetto a quelle rese davanti al pubblico ministero, non corrisponderebbe – nella tassativa struttura normativa dell’art. 384, secondo comma, cod. pen. (rimasta immutata in parte qua a seguito della novella del 2001) – una omogeneità di trattamento delle corrispondenti condotte di mendacio e/o reticenza, qualora le stesse siano riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall’art. 371-bis e dall’art. 378 cod. pen., non essendo applicabile per il mancato richiamo di quest’ultima norma (ancorché limitato alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria) la speciale causa di non punibilità, nelle ipotesi di assunzione d’informazioni ad opera della polizia giudiziaria in assenza dei presupposti per configurare in capo al dichiarante un “obbligo” di deporre erga alios: disomogeneità di trattamento la cui intrinseca irragionevolezza (art. 3 Cost.) non apparirebbe manifestamente infondata alla stregua del medesimo percorso argomentativo già posto a sostegno dell’autonomo profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle a norma dell’art. 199 cod. proc. pen. (sentenza n. 416 del 1996). Essa sarebbe sanabile soltanto attraverso un ulteriore intervento di carattere “additivo” da parte di questa Corte, dopo il riscontro appunto dell’irragionevolezza di scelte legislative in una materia (estensione delle cause di non punibilità, comportante un giudizio di bilanciamento tra l’interesse tutelato da norme incriminatici accomunate dalla ratio ispiratrice e disciplina processuale: nella specie, artt. 371-bis e 378 cod. pen.) e le esigenze che invece sorreggono le correlative disposizioni derogatorie (art. 384, secondo comma, cod. pen.).
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto in data 4 agosto 2007 ha spiegato intervento nel giudizio di legittimità costituzionale per sentir dichiarare la manifesta infondatezza della questione sollevata.
La parte privata non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale di Biella dubita della legittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la detta norma non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere, in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, con quello commesso da altri cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
1.1. – Il rimettente premette di essere chiamato a decidere nel procedimento penale a carico di M. M., imputato del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), «perché, assunto a sommarie informazioni dai militari del R.O.N.O. dei Carabinieri di Biella relativamente al possesso e all’acquisto di sostanza stupefacente di tipo hashish – in particolare di grammi 8,490 ceduti al medesimo da M. V. in data 19 aprile 2004 in Ponderano – aiutava il medesimo ad eludere le investigazioni dell’autorità negando di conoscerlo e di essersi recato presso la sua abitazione nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate».
Osserva poi, in punto di rilevanza della questione, che tale condotta, nel caso in esame documentalmente riscontrata, sarebbe senza dubbio idonea ad integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 378 cod. pen., richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza (diritto vivente) che attribuisce a tale norma una funzione “repressiva” di chiusura, in quanto volta a sanzionare qualsiasi comportamento diretto ad intralciare l’attività investigativa, compresa quindi la condotta di mendacio e reticenza alla polizia giudiziaria. Del pari pacifica sarebbe l’opzione interpretativa che dal delineato ambito applicativo dell’art. 378 (esteso cioè al mendacio alla polizia giudiziaria) desume l’assegnazione alla norma anche di una funzione di tutela della verità e completezza delle dichiarazioni rese alla medesima polizia giudiziaria, con attribuzione ad esse di valore probatorio in senso lato (non trattandosi di dichiarazioni assunte in contraddittorio delle parti) e con conseguente rilievo del carattere complementare del detto art. 378 cod. pen. rispetto all’ordinario sistema di tutela della prova dichiarativa formatasi davanti all’autorità giudiziaria, sanzionato dagli artt. 371-bis e 372 cod. pen.
In questo quadro, ed avuto riguardo anche alle innovazioni apportate allo statuto della prova dichiarativa dalle disposizioni introdotte con la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione), andrebbero riesaminati i problemi, già emersi sotto il vigore del precedente codice di rito, relativi (tra l’altro) alla non applicabilità all’art. 378 del codice penale della norma di cui all’art. 384, secondo comma, di detto codice, prevista invece per gli artt. 371-bis e 372 dello stesso. Di qui la rilevanza della questione, nei termini prospettati dal rimettente.
2.— Ciò posto il giudice a quo – dopo aver rimarcato la sostanziale convergenza di disciplina processuale caratterizzante, nell’attuale sistema del codice di rito, il valore probatorio delle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria rispetto alle dichiarazioni rese davanti al pubblico ministero – osserva che a tale convergenza non corrisponde, nella tassativa struttura normativa dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., una omogeneità di trattamento delle corrispondenti condotte di mendacio o reticenza, rispettivamente previste dall’art. 371-bise dall’art. 378 di detto codice, essendo infatti non applicabile, stante il mancato richiamo di quest’ultima norma (ancorché limitato alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria), la speciale causa di non punibilità nelle ipotesi di assunzione d’informazioni ad opera della stessa polizia giudiziaria in assenza dei presupposti per configurare a carico del dichiarante un obbligo di deporre. A suo avviso tale trattamento non omogeneo sarebbe irragionevole, ponendosi quindi in contrasto con l’art. 3 Cost.
3.— La questione è fondata nei sensi in prosieguo indicati.
3.1.— L’art. 384, secondo comma, cod. pen., stabilisce che «Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione». La norma contempla ipotesi in cui (per quanto qui rileva) le informazioni o la testimonianza sono state assunte in modo non legittimo, perché l’autorità procedente non avrebbe potuto richiederle a ciò ostando un divieto di legge, oppure perché il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a rispondere oppure a deporre o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi. Come l’ordinanza di rimessione pone in luce con motivazione non implausibile, è questa la norma che viene in rilievo nel caso in esame, perché la persona chiamata a rispondere del delitto di favoreggiamento personale nei termini sopra indicati, quando fu richiesta di fornire informazioni alla polizia giudiziaria, era stata già iscritta nel registro degli indagati per reati probatoriamente collegati (ex art. 371, comma 2, lettera b, cod. proc. pen.) a quello ascritto al soggetto individuato quale possibile “fonte” di rifornimento della sostanza stupefacente.
4.— Il citato art. 384, secondo comma, cod. pen. indica dunque tra le ipotesi criminose alle quali, ricorrendo le situazioni previste, la causa di non punibilità si applica, anche l’art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza) e l’art. 371-bis cod. pen. (false informazioni al pubblico ministero). Quest’ultimo – aggiunto dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – stabilisce che «Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito è punito con la reclusione fino a quattro anni» (comma 1).
La norma sostanziale ora richiamata si collega all’art. 362 cod. proc. pen. che, sotto la rubrica “assunzione d’informazioni”, dispone che «Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 cod. proc. pen.» Il rinvio così contemplato, quindi, è alla normativa che governa l’assunzione della testimonianza con i relativi obblighi e facoltà, come risultanti dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001, n. 63.
Tra gli altri sono richiamati gli artt. 197 e 197-bis, relativi alla possibile assunzione della figura di testimone cosiddetto assistito, introdotta con la nuova disciplina stabilita dalla legge n. 63 del 2001, relativamente alla posizione di soggetti imputati (o indagati per l’estensione operata dall’art. 61 cod. proc. pen.) in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 o di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen.
A sua volta, l’art. 351 cod. proc. pen. dispone, nel comma 1, che la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini e stabilisce che si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 362. Per effetto di tale rinvio, pertanto, le disposizioni normative sulla testimonianza, applicabili alle informazioni assunte dal pubblico ministero, vanno osservate anche per le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.
Resta da aggiungere che, per il disposto dell’art. 351, comma 1-bis, cod. proc. pen., all’assunzione d’informazioni da persona imputata (o indagata) in un procedimento connesso, ovvero da persona imputata (o indagata) in ordine ad un reato collegato a quello per cui sono in corso le indagini, nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lettera b), può procedere, di propria iniziativa, anche un ufficiale di poliziagiudiziaria.La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato ed ha diritto di assistere all’atto.
5.— Orbene, mentre il mendacio e la reticenza davanti all’autorità giudiziaria configurano le ipotesi di reato richiamate nel punto che precede, invece le informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria (incluse nella stesura originaria dell’art. 371-bis, secondo la formulazione contenuta nell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1992, n. 306, ma escluse al momento della conversione del decreto nella legge 7 agosto 1992, n. 356) non rientrano in una specifica fattispecie di reato. Esse, tuttavia, non sono penalmente irrilevanti, in quanto possono concorrere, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il reato di favoreggiamento personale, ai sensi dell’art. 378 cod. pen. (così la sentenza di questa Corte n. 416 del 1996, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell’art. 199 cod. proc. pen.). Peraltro, avuto riguardo all’espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell’art. 384 cod. pen. alle fattispecie di reato in esso contemplate (né potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all’art. 378 è fatto, in altro e diverso contesto, dal primo comma dello stesso art. 384), la non punibilità delle dichiarazioni mendaci formulate nelle circostanze previste nel detto art. 384, secondo comma, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria.
6.— Tale diversità di disciplina, però, è palesemente irragionevole .
Invero, come questa Corte ha già messo in luce (sentenza n. 416 del 1996), le due attività d’indagine, rispettivamente previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen., presentano una sostanziale omogeneità, in quanto appartengono alla fase procedimentale delle indagini preliminari. Pertanto tra il delitto di false dichiarazioni rese al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria, si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene protetto dalle fattispecie che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri neiquali le esigenze investigative (specialmente agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (specialmente nella fase finale del processo) si sommano, sicché gli artt. 378, 371-bis e 372 cod. pen. finiscono per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo, restando simmetricamente esclusa – per predominante giurisprudenza – l’eventualità che la stessa condotta integri la violazione di più d’una di tali norme secondo lo schema del concorso formale di reati (art. 81 cod. pen.). Inoltre va segnalata l’identità delle condotte materiali (mendacio o reticenza) che nelle diverse ipotesi possono risultare rilevanti.
Ma la riscontrata diversità di disciplina si palesa ancor più irrazionale considerando l’evoluzione normativa del sistema processuale che, prima con le modifiche introdotte col decreto legge n. 306 del 1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 356 del 1992) e poi con quelle stabilite dalla legge n. 63 del 2001, non soltanto ha statuito la sussistenza, in capo al soggetto chiamato dalla polizia giudiziaria a rendere dichiarazioni, degli stessi obblighi previsti per chi è chiamato a deporre innanzi al pubblico ministero (e per il testimone), cioè dell’obbligo di rispondere e di dire il vero, salvo il limite della possibilità di un suo coinvolgimento, ma ha portato ad una sostanziale equiparazione, anche sotto il profilo della valenza processuale, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria a quelle rese al pubblico ministero. Infatti, i verbali di entrambe possono essere utilizzati per le contestazioni, valutati per la credibilità del teste, in determinate ipotesi acquisiti al fascicolo del dibattimento ed utilizzati per la decisione (art. 500 cod. proc. pen.). Il giudice può disporre, a richiesta di parte, che sia data lettura di entrambi i verbali quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione (art. 512 cod. proc. pen.), oppure quando si tratta di dichiarazioni di persona residente all’estero nelle circostanze di cui all’art. 512-bis cod. proc. pen., nonché di dichiarazioni rese in altri procedimenti, se le stesse sono divenute irripetibili o se le parti ne consentono la lettura (art. 238, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) e, infine, in caso di acquisizione consensuale ai sensi degli artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 500, comma 7, cod. proc. pen.
Tale convergenza di disciplina processuale rende del tutto irragionevole il diverso regime giuridico riscontrabile tra le corrispondenti condotte di mendacio o reticenza, qualora esse siano riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall’art. 371-bis e dall’art. 378 cod. pen. (limitatamente alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria), non essendo applicabile alla seconda ipotesi (per mancata previsione normativa) la citata causa di non punibilità nel caso di assunzione d’informazioni ad opera della polizia giudiziaria, ancorché non sia configurabile in capo al dichiarante un obbligo di renderle o comunque di rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato, a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
Da quanto esposto consegue l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere per la ragione ora indicata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato – a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale – a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 2009.
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