Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

Archivio per 'Diritto costituzionale'

[C. COST. N. 149/2009] Annullato l’atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna

Inviato da Antonio Angioi il 10 maggio 2009

La Corte costituzionale, con la sentenza 8 maggio 2009, n. 149, ha deciso il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Sardegna per l’annullamento dell’atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna, legge regionale 10 luglio 2008, n. 1, recante «Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione, l’esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente della regione, consigliere regionale e assessore regionale».
Il quarto comma dell’art. 15 dello statuto speciale della Regione Sardegna prescrive espressamente che la legge statutaria «sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi». Avendo il Presidente della Regione proceduto alla promulgazione malgrado il mancato verificarsi della condizione espressamente prescritta, si è data efficacia ad una legge statutaria il cui procedimento di approvazione non era giunto a compimento.
Sulla base di tali motivi, la Corte ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione Sardegna promulgare la legge statutaria in assenza della sua approvazione da parte della maggioranza dei voti validi di coloro che avevano preso parte all’apposito referendum popolare. Di conseguenza, è stato annullato l’atto di promulgazione della legge statutaria.
La pronuncia suscita interesse, tra l’altro, per il fatto che la legge regionale viene ad esser caducata non direttamente per illegittimità costituzionale, bensì per effetto dell’annullamento del relativo atto di promulgazione, affetto da vizio procedimentale per mancato perfezionamento dell’iter previsto, all’annullamento del quale consegue l’inefficacia della stessa legge invalidamente promulgata. Ed infatti, viene posto in luce nella decisione che quando il vizio d’illegittimità sopraggiunga nella fase ulteriore del procedimento e si consolidi a seguito dell’atto di promulgazione, esso si proietta su tale fase, in relazione alla quale è il conflitto di attribuzione tra enti, e non più il giudizio di legittimità costituzionale, ad offrirsi quale strumento costituzionale per garantirne la tutela, preservando così la competenza dello Stato ad impedire che entrino in vigore norme statutarie costituzionalmente illegittime.

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[RECENSIONE] Manuale di diritto forestale e ambientale, 2008

Inviato da Francesca Maria Orsini il 27 aprile 2009

Crosetti A. – Ferrucci N. (a cura di), Manuale di diritto forestale e ambientale, Milano, 2008

Il volume, alla sua prima edizione, raccoglie contributi di vari autori in materia di legislazione ambientale e forestale ed è completato da riferimenti sistematici alla disciplina agraristica.
La rilevanza giuridica delle foreste come beni suscettibili di valutazione economica, ma anche come beni ambientali, meritevoli di protezione a fini sociali e paesaggistici, ha dato vita a una articolazione complessa della disciplina emanata in materia. L’opera quindi si configura come un utile riferimento in materia per la ricostruzione sistematica delle valenze assunte dai beni forestali nell’ordinamento italiano.
Il volume si articola in sette capitoli. Da un’analisi articolata della materia in modo aggiornato e integrato soprattutto per le parti relative al diritto comunitario e internazionale, si passa alle nozioni giuridiche generali e alle fonti, con una attenzione specifica alle competenze nazionali e regionali in materia. Si passa poi all’individuazione del valore del bene forestale, al fine di ricostruirne la tutela accordata dal legislatore, e infine gli ultimi due capitoli sono dedicati ai profili naturalistici e paesaggistici assunti dai beni forestali monumentali e dall’architettura rurale.
Alla fine di ogni capitolo si sono posti alcuni, essenziali, cenni bibliografici per agevolare l’approfondimento.

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Sulla professionalità dei magistrati

Inviato da Daria Perrone il 23 aprile 2009

FONTI COSTITUZIONALI: − art. 101 Cost. − art. 102 Cost. − art. 104 Cost. − art. 106 Cost. − art. 107 Cost. − art. 108 Cost.

FONTI LEGISLATIVE: − Legge 13 aprile 1988, n.117, “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”; − Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati”; − Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura”; − Legge 24 ottobre 2006, n. 269, “Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario”;

DOTTRINA: − Associazione nazionale magistrati, XXVII Congresso, Documento conclusivo; − Associazione nazionale magistrati, CDC del 22 marzo 2003 sul maxiemendamento sull’ordinamento giudiziale, Comitato direttivo centrale; − Associazione nazionale magistrati, Codice deontologico; − Associazione nazionale magistrati, Sugli emendamenti del governo al disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario, in www.Diritto&Diritti.it , marzo 2003; − Associazione nazionale magistrati, Gli obiettivi della riforma dell’ordinamento giudiziario, un servizio efficiente, una giustizia di qualità; − GUARNIERI, Professionalità dei magistrati tra riforma Castelli e proposte dell’Unione; 20 marzo 2006; − Ordinamento giudiziario: sospesa la riforma Castelli, in www.altalex.it del 14 maggio 2007. 

 

***

 

Allorquando un cittadino comune si accosta per la prima volta al mondo della giustizia viene colto spesso da un sentimento di delusione e di sconforto. Di fronte ad un’immagine fortemente idealizzata di una giustizia quasi utopica, in cui i tempi processuali sono brevi, la risposta è pronta, rapida ed agevolmente comprensibile, si contrappone di frequente una realtà assai diversa. La professionalità degli operatori del diritto costituisce allora una delle componenti più importanti della qualità dell’ordinamento italiano, con l’obiettivo primario di fornire al cittadino che si confronta con la giustizia un magistrato efficiente e qualificato.

In realtà, all’atto pratico, risulta difficile, se non impossibile, tracciare i confini esatti del concetto “professionalità”, perché appare sin dall’inizio una nozione indefinita e sfumata, fluida nel suo contenuto.

All’interno di tale “altisonante” nozione infatti rientrano molteplici fattori, anche soggettivi, difficilmente qualificabili a priori se non sulla base di uno schema generale ed astratto, incompleto nella sua definizione.

Sebbene con tali opportune premesse, si cercherà di delineare i confini del concetto professionalità o per lo meno di mettere in luce alcune delle sfumature che compongono un genus tanto ampio.

Che cos’è la professionalità allora? Che cosa cerca il cittadino che si accosta al mondo della giustizia? Quali sono le aspettative del cives di fronte alla dea Diche, simbolo di equità e giustizia?

 

In primo luogo, il magistrato deve essere qualificato e preparato negli studi giuridici. Può certamente apparire banale e scontato, ma il primo requisito di professionalità è dato proprio dalla preparazione giuridica, non solo in termini teorico – accademici, ma anche nell’applicazione pratica quotidiana. La competenza professionale si raggiunge attraverso gli studi iniziali, l’esperienza, oltre che attraverso una formazione permanente ed un costante aggiornamento, da cui il magistrato coscienzioso e responsabile non può certamente prescindere. Svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità, conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale, impegnandosi nell’aggiornamento e nell’approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.

Sempre nell’ottica della preparazione giuridica, non può che essere salutato con favore l’eventuale progetto di allungare i tempi di formazione iniziale, sia con un periodo presso la nuova scuola di magistratura sia richiedendo per il concorso di ammissione titoli ulteriori rispetto alla laurea in giurisprudenza.

Del resto anche il principio del “reclutamento” per concorso pubblico agevola e favorisce un sistema giudiziario selezionato sulla base delle regole della meritocrazia, costituendo un pilastro fondamentale, di diretta derivanza costituzionale, dell’ordinamento giudiziario nazionale. La carta costituzionale delinea quindi un magistrato che non viene eletto e non è “eleggibile” dalla collettività, perché è al servizio e soggetto solo alla legge, sottraendosi e mettendosi al riparo dai “giochi” politici, cos’ come da qualsiasi interferenza esterna.

 

Da tempo, la magistratura ha comunque espresso la consapevolezza dell’esigenza di assicurare controlli sulla professionalità più efficaci, specie al fine di individuare e di allontanare dall’ordine o da specifiche funzioni coloro che non siano in grado di svolgerle in modo adeguato e credibile. Vi è consenso sul fatto che la professionalità dei magistrati debba essere periodicamente controllata, valutando ciò che essi fanno in concreto ad ampliando gli elementi di conoscenza sul loro lavoro. E’ su questa strada, oltre che su quella della formazione permanente, che va in primo luogo cercata la soluzione all’esigenza di un innalzamento dei livelli di professionalità della magistratura.

 

Il cittadino ha inoltre diritto ad un magistrato che fin dall’inizio del procedimento sia in grado di affrontare la domanda di giustizia, qualunque sia il settore coinvolto, covile o penale, cautelare o di merito, senza dover attendere un giudice di secondo grado o magari di legittimità eventualmente migliore. Per questa ragione, nell’interesse del servizio – giustizia deve essere respinto ogni sistema che incentivi in modo generale ed indifferenziato una corsa verso le funzioni di appello e di legittimità. In questo senso, si aspira ad un modello di “professionalità diffusa”, che fin dai primi gradi di giudizio si presenti altamente qualificata e competente. Attraverso un simile modello, inoltre, si potrebbe contrastare più efficacemente anche la tendenza tipicamente italiana dell’eccessivo ricorso ai mezzi di impugnazione, con conseguente inevitabile pregiudizio sulla lunghezza dei processi.

 

Ma la professionalità è questo e molto altro ancora.

Rientrano in un concetto ampio di professionalità anche altri valori e principi fondamentali come la dignità, la correttezza e la sensibilità all’interesse pubblico. Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni suo comportamento professionale, il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, non servendosi del suo ruolo istituzionale per ottenere benefici o privilegi. Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia, il magistrato tiene un comportamento  disponibile e rispettoso della personalità e delle dignità altrui, respingendo ogni segnalazione, pressione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi dell’amministrazione della giustizia. Pur essendo aspetti collaterali della professionalità, tali principi di correttezza e integrità morale costituiscono connotati indispensabili della funzione pubblica, al servizio della collettività, propria del magistrato. Si tratta di regole etiche e valori morali che, secondo il comune sentire di categoria, deve ispirare il comportamento professionale, pur ovviamente ponendosi su di un piano diverso dalla regolamentazione giuridica degli illeciti disciplinari.

 

Non è però sufficiente per un corretto funzionamento dell’ordinamento giudiziario assicurare che i magistrati selezionati abbiano tali caratteristiche di professionalità, ma occorre anche garantire che possano in concreto esercitarle.

Quali sono cioè le condizioni sine qua non che permettono ad un magistrato qualificato e preparato di poter esercitare la sua funzione pubblica nel rispetto del modello istituzionale, delineato dalla carta costituzionale?

 

In primo luogo, il magistrato deve garantire e difendere l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantenere un’immagine di imparzialità e di indipendenza, evitando di conseguenza qualsiasi coinvolgimento in centri di poteri partitici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine professionale. Qualsiasi modifica normativa che alteri o rischi di pregiudicare l’immagine di imparzialità ed indipendenza della magistratura si pone inevitabilmente in contrasto ed antitesi con il modello costituzionale.

Per questo motivo, devono essere scoraggiate ed ammonite le eventuali riforme che tendano ad alterare o a ridurre la posizione di terzietà, imparzialità ed indipendenza della magistratura.

Ciò che maggiormente suscita preoccupazioni tra gli operatori del diritto è il modello di un giudice burocrate e gerarchicamente organizzato contrapposto al modello di giudice delineato dalla Costituzione. Ad esempio, il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario approvato dal senato sotto il precedente governo (cd. progetto Castelli) presentava inquietanti proposte in questo senso, tendendo a ripristinare un ordinamento gerarchico fortemente lesivo del principio costituzionale della pari dignità delle funzioni giudiziarie, senza di contro garantire una magistratura professionalmente più qualificata. L’eventuale ripristino di un metodo di selezione interno, basato su concorsi a cascata avrebbe probabilmente comportato il rischio di ridurre l’indipendenza interna, senza garantire peraltro una migliore professionalità, in quanto avrebbe indotto a privilegiare una preparazione tecnico – giuridica astratta e slegata dalla concreta attività giudiziaria. Così alla stessa stregua, l’attribuzione al procuratore della repubblica dell’autocratico ed esclusivo esercizio dell’azione penale, l’esasperata gerarchizzazione dell’ufficio di procura, il ripristino di un generalizzato potere di avocazione in capo al procuratore generale, esporrebbe al rischio di usi strumentali, in violazione dei principi di uguaglianza e di legalità. L’introduzione infine, sotto forma di illecito disciplinare, di limiti all’attività di interpretazione, rinnegherebbe l’essenza stessa delle funzioni giudiziarie. Sono dunque essenzialmente questi i pericoli che oggi rischiano di minacciare l’esercizio e l’attuazione della tanto decanta professionalità dei magistrati.

Un ordinamento giudiziario a struttura piramidale e gerarchizzato in base a rigidi schemi di carriera confliggerebbe con il principio  costituzionale della pari dignità delle funzioni (art.107 Cost.). Si finirebbe per delineare una magistratura a struttura piramidale, verticistica, dove il valore costituzionale della pari dignità giurisdizionale delle funzioni viene mortificato dalla previsione di una carriera accelerata per posti – erroneamente ritenuti superiori – di secondo grado o di legittimità.

Il sistema degli avanzamenti per concorso è stata abbandonato quasi quarant’anni fa a causa dei guasti e delle distorsioni che provocava. L’impegno del magistrato concentrato non sul proprio carico di lavoro, ma sulla sentenza da valorizzare quale “titolo”, comportava inoltre un sistema inevitabilmente destinato a piegarsi al conformismo. Si rischiava la trasformazione della sentenza da risposta destinata al cittadino ad esibizione di sapere dottrinario e giurisprudenziale destinata agli esaminatori.

L’eliminazione dei concorsi non ha del resto impedito la crescita culturale e professionale della magistratura italiana, anzi ha consentito che questa si sviluppasse senza condizionamenti ed al puro fine di migliorare la qualità del proprio lavoro. Oggi il cittadino sa che l’ordinamento italiano pone il magistrato che lo deve giudicare in condizione di essere sine spe ac metu.

E’ per questi motivi allora che devono essere visti con sfavore quei tentativi di ripristinare il vecchio modello del magistrato costantemente impegnato a fare concorsi, a discapito della sua funzione pubblica, a servizio della collettività.

 

Infine, l’ipotetica (e temporaneamente scongiurata) previsione di un ingresso in magistratura distinto per giudici e pubblici ministeri oltre ad un apposito concorso per il cambio di funzioni avrebbe offerto un chiaro segnale verso la direzione della sostanziale separazione delle carriere, in contrasto con l’attuale sistema costituzionale. Del resto, la riforma sarebbe stata gravemente dannosa anche per i cittadini.  Da un pubblico ministero “separato” e quindi straniato dalle logiche culturali  proprie della funzione giurisdizionale deriverebbero, anche a prescindere dalle evidente ipoteche sul futuro  della sua indipendenza rispetto al potere politico, gravi pregiudizi per le garanzie fondamentali dei cittadini, ed in primo luogo, quella dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge.

La concreta possibilità di passaggio tra le due funzioni ancora il pubblico ministero nella “cultura della giurisdizione”, in conformità all’impianto costituzionale e come strumento di maggiore garanzia dei cittadini.

 

Sono dunque essenzialmente queste, a grandi linee, le maggiori problematiche in ordine alla questione sulla professionalità dei magistrati.

L’argomento apre inevitabilmente un dibattito che, coinvolgendo diverse tematiche di attualità, suscita ancora oggi il vivo interesse da parte degli operatori del diritto, ponendo numerose domande e quesiti che restano tuttora aperti. 

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La nullità delle norme deontologiche e loro natura “giuridica”

Inviato da Gianluca La Marca il 15 febbraio 2008

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto “Bersani”), a decorrere dal 1° gennaio 2007 le norme deontologiche, pattizie e dei codici di autodisciplina non adeguate e in contrasto con le regole di libera pattuizione dei compensi professionali e di libera pubblicizzazione e prestazione in forma associata dei servizi offerti “sono in ogni caso nulle”.
Si propone la seguente riflessione.
La scienza giuridica tradizionale ha configurato la nullità come la sanzione civilistica prevista dall’ordinamento a fronte di patologie strutturali del negozio giuridico posto in essere dalle parti; la conseguenza negativa a cui vanno incontro i soggetti di diritto allorquando manifestino una volontà negoziale contrastante con limiti (contenutistici e/o formali) apposti dall’ordinamento al libero esercizio dell’autonomia privata.
Le novità legislative che in vari settori hanno di recente interessato tale istituto, invero, ne hanno differenziato la disciplina applicabile (con particolare riferimento alla sanabilità e rilevabilità in giudizio) in ragione del tipo di interesse che il legislatore ha voluto nel caso di specie tutelare (vedi, fra tutti, la c.d. nullità di protezione di cui all’art. 36 del Codice del Consumo), senza per questo alterarne l’oggetto di riferimento, ossia il prodotto della regolazione paritetica e privata di rapporti giuridici.
La stessa nullità in argomento, in effetti, si riferisce al risultato di una volontà normativa riconducibile ad una volontà negoziale perché creatrice di norme autonome (nel senso che è la stessa categoria a regolare autonomamente l’esercizio della propria professione).
Ciononostante, la volontà manifestata per la definizione di norme deontologiche professionali è da taluni paragonata alla volontà normativa, di tipo “pubblicistico”, con cui il Legislatore produce norme eteronome nell’esercizio del proprio potere legislativo: la rappresentatività che connota gli organi di adozione delle regole deontologiche professionali, infatti, sembra assimilabile a quella attraverso cui il popolo esercita la propria sovranità legislativa secondo i dettami della Costituzione; il che avvicinerebbe – senza qualificarle come tali, però – le norme deontologiche alla categoria delle norme eteronome.
La sanzione di nullità in parola, pertanto, si affiancherebbe a quella prevista – non a caso – dalla stessa Costituzione, secondo cui la Corte costituzionale può annullare atti normativi cc.dd. primari (leggi e atti avente forza di legge) che siano da Essa giudicati illegittimi perché difformi dalla Costituzione. Una previsione parallela, contenuta – anche questa non a caso – in una fonte primaria, è prevista, inoltre, anche per gli atti normativi cc.dd. secondari (regolamenti) che siano adottati in violazione di norme primarie: anche queste possono essere annullate (dal giudice amministrativo) in quanto illegittimi.
Se ne deduce che ciascun sistema normativo è presidiato da un meccanismo di controllo giurisdizionale finalizzato all’intercettazione e all’eliminazione di tutti quegli atti di fonte subordinata che si pongono in contrasto con quelli appartenenti al sistema normativo di riferimento; cosicché come la Costituzione prevede un meccanismo di rimozione degli atti primari nulli perché eccedenti i limiti da Essa stabiliti, così la legge ordinaria prevede un meccanismo analogo contro gli atti secondari, anch’essi nulli perché evidentemente anch’essi eccedenti i limiti stabiliti dalla legge ordinaria.
Su un piano squisitamente dogmatico, allora, ci si interroga se la nullità di cui all’art. 2, comma 3, del decreto “Bersani” sia una nullità, per così dire, “pubblicistica”, configurabile come un diverso ed autonomo meccanismo di controllo di legittimità previsto dal sistema delle fonti primarie contro atti normativi subordinati (cioè le disposizioni dei codici deontologici e di autodisciplina), oppure se sia riconducibile all’alveo delle nullità “civilistiche”, prevista dal legislatore ai sensi dell’art. 1418, comma 3, c.c., a fronte di atti concernenti disposizioni normative lato sensu negoziali.
Conseguentemente, su un piano questa volta più concreto, sorge il problema di individuare il giudice competente ad accertare siffatta nullità: è prerogativa della giustizia domestica (nel caso di specie, quella del CNF) o della giustizia statale?
Con sentenza delle SS.UU., 20 dicembre 2007, n. 26810, la Corte di Cassazione ha affermato testualmente che “le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità”.
È stata quindi accolta la tesi su esposta per cui le norme espressione dei poteri di autoregolamentazione degli organi competenti, ancorché di natura pattizia, sono accostabili alle norme giuridiche di produzione legislativa, ed assolvono come tali ad una funzione integrativa dell’ordinamento giuridico statale.
Invero, le Sez. Un. sono intervenute nel caso di specie per comporre un contrasto giurisprudenziale in tema di canoni ermeneutici delle norme deontologiche-disciplinari: superando il tradizionale orientamento (v. Cass. n. 10482/2003) secondo cui tali norme, avendo natura negoziale, vanno interpretate nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la Corte ha confermato l’orientamento più recente (v. Cass. n. 13078/2004) che – come detto – riconosce alle norme medesime il rango di norme giuridiche, seppur con funzione meramente integrativa di quest’ultime, e quindi interpretabili secondo i canoni previsti per l’interpretazione degli atti normativi (art. 12 Preleggi).
Ciò detto, allora, si apre per davvero uno spiraglio di ragionevolezza nell’affermare che l’art. 2, comma 3, del decreto “Bersani” abbia creato un meccanismo di controllo di legittimità normativa analogo a quello della giustizia costituzionale; che il giudice deputato al funzionamento di tale meccanismo, quindi, appartenga all’ordinamento professionale da cui e in cui sono state create le norme in oggetto.
Infine, il riconoscimento della natura propriamente “giuridica” delle norme deontologiche, sembra aprire la strada alla possibilità per il cittadino di adire l’autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui subisca un danno ingiusto a causa di loro violazione, colposa o dolosa, da parte del professionista deonticamente obbligato (ex art. 2043 c.c.).
Rimane comunque esclusa la possibilità, ad esempio, per il cliente dell’avvocato deontologicamente negligente, di far valere in via autonoma la stessa violazione in sede disciplinare, in quanto, per precisa disposizione di legge, gli unici titolari del relativo potere sono gli ordini professionali deputati alla creazione delle norme deontologiche violate.

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Annullata la discussa lectio magistralis di Benedetto XVI all’Università La Sapienza di Roma

Inviato da Eleonora Antonuccio il 16 gennaio 2008

Denso di significati storici e politici, questo evento non manca d’avere ricadute giuridiche, cartina di tornasole di quelle indipendenza e sovranità che la Costituzione riconosce a Stato e Chiesa.
Il primo comma dell’art. 8 della nostra Carta fondamentale recita, infatti: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Quale significato concreto assegnare a tale espressione è questione che attraversa i decenni. Nell’attuale società interculturale, che conosce ormai religioni e credenze molto varie, torna a far accesamente discutere l’invito rivolto dal rettore della prima università pubblica italiana – che ha sede proprio in quella Roma che ospita lo stesso seggio pontificio – al papa. Un gruppo di docenti, seguito da una parte degli studenti, ha obiettato che tale prolusione costituisse una lesione del principio di laicità dello Stato. A sua volta, la replica vaticana ha condannato tale posizione “censoria” e contraria al pluralismo.
Tra tante posizioni intermedie, abbiamo deciso di proporne, invece, due rappresentative di quelli che sono i poli opposti della discussione, lasciando, a chi voglia, la possibilità di crearsi la propria virtuosa medietas.

IL TRIBUNALE DELL’INTOLLERANZA
HANNO ATTACCATO L’UOMO PIÙ INDIFESO
Carlo Cardia

Si può fare oggi il bilancio di un fatto grave, che non fa onore all’Italia e al mondo della cultura, e che soltanto la scelta del Papa di non andare alla Sapienza è riuscito a trasfigurare in una vittoria della tolleranza contro l’intolleranza.
Negare al Papa, come si è cercato di fare, il diritto di parola nel tempio della ricerca, e nell’epoca dei diritti umani, può sembrare un atto grossolano. In parte lo è, ma è stato anche espressione di una sottile astuzia del male. C’è chi credeva di essere il detentore e il padrone dei diritti umani, di poterli dispensare o negare a chi voleva, a suo piacimento. Quasi un tribunale speciale ristrettissimo, che si era auto-investito del potere di giudicare frasi e pensieri, scritti e parole, con lo stesso animo con cui i vari inquisitori giudicavano coloro che capitavano nel loro raggio di azione.
La sottile astuzia stava nel cambiare i ruoli dei protagonisti. Il tribunale, che minaccia e con¬danna, diceva di farlo in nome della libertà di parola e di ricerca. Il Papa, che rappresenta e parla a nome dei più deboli e degli ultimi della Terra, veniva indicato ed esposto come persecutore. Fedor Dostoevskij non avrebbe saputo far meglio, di sicuro si sarebbe complimentato per la rinnovata capacità camaleontica del grande inquisitore.
Nei suoi giochi sottili il male pensa sempre di segnare almeno qualche punto a suo vantaggio. Però, quando si esagera in malizia l’inganno è presto scoperto. Perché l’accusato è conosciuto in tutto il mondo, parla e scrive della fede cristiana, in nome dei diseredati e a favore della speranza per i più deboli. Egli è il Papa più impegnato nel dialogo tra scienza e fede. Non ha potere, né difese proprie, confida solo nel giudizio dei giusti.
Questo è il punto. La vita di Benedetto XVI si svolge di fronte a tutto il mondo, con gli scritti, le parole, le preghiere, le scelte pastorali e quelle internazionali. Non ha pagine nascoste, né sconosciute, ma ogni gesto e ogni parola del Pontefice incontrano i riflettori del mondo e lo sguardo dei popoli. Per questa ragione, il tribunale dell’intolleranza si sarebbe comunque scoperto incompetente a giudicare, perché idonei al giudizio sono gli uomini di tutto il mondo, i quali conoscono il Papa meglio dei suoi detrattori.
Questo le astuzie del male non l’avevano previsto. Nell’età dell’esposizione mediatica i processi segreti non si possono più fare, perché le prove sono sotto gli occhi di tutti, le sentenze prefabbricate non convincono più perché ciascuno vuole essere giudice imparziale. Il Papa non appartiene né ai nuovi inquisitori né ai suoi accusatori. Benedetto XVI è a servizio dell’umanità, soprattutto di quella più bisognosa di conforto e di giustizia, e il diritto di parlare e insegnare i contenuti della fede non gli potrà essere tolto da nessuno.
Dopo la rinuncia del Papa possiamo dire che l’unico risultato della brutta pagina scritta alla Sapienza di Roma è stato quello di avere umiliato la libertà e la cultura, di avere privato il mondo universitario di una voce di pace e di tolleranza che ha sempre un respiro universale. La rinuncia del Papa è la scelta dei forti e dei miti, che non vogliono che la propria voce sia confusa, neanche indirettamente, con quella dell’intolleranza. Ma la voce del Papa resta la stessa di prima, rivolta a tutti, anche a quanti volevano negargli il diritto di parlare. Nell’aula piena di accademici giovedì prossimo ci sarà una assenza che parlerà alla coscienza dei presenti molto più forte di qualsiasi discorso. La saggezza e l’umiltà hanno vinto due volte. I fautori dell’intolleranza sono rimasti nudi, potranno gridare solo contro se stessi.
Resta una riflessione sull’Italia. Dove il confronto civile e ideale corre il rischio di regredire, non perché c’è chi critica il Papa ma perché si è giunti alla censura preventiva, nel tentativo di innescare contrasti sempre più aspri che con il dibattito culturale non hanno parentela. Se si adottasse questo metodo di attacco in altri settori della vita civile, andremmo verso l’imbarbarimento della convivenza. Questo il vero problema che resta aperto e che richiederà una riflessione e un impegno molto seri. Un impegno perché prevalga la virtù della tolleranza, la conoscenza vera e il rispetto delle idee degli altri. Bisogna ancora lavorare per conseguire questo traguardo di civiltà.

Tratto da Avvenire.it del 16 gennaio 2008

IL PRIMATO CHE RITORNA
Rossana Rossanda

Due giorni fa Joseph Ratzinger ha celebrato la messa nella cappella Sistina dando le spalle ai fedeli. Liturgia che il Vaticano II aveva sostituito con la celebrazione faccia a faccia perché non fosse un dialogo del sacerdote con dio, e i fedeli dietro, ma una celebrazione in comune. Ora si torna indietro. Da quando è papa ha riaperto ai lefebvriani, ha chiuso con il dialogo ecumenico all’interno stesso dell’area cristiana, ha negato nel non casuale lapsus culturale a Ratisbona, qualsiasi spiritualità all’islam, ha messo un alto all’avanzata di un sacerdozio femminile, ha ribadito l’obbligo del celibato per i sacerdoti, ha negato sacramenti ai divorziati che si risposino, ha respinto nelle tenebre gli omosessuali, ha condannato non solo aborto e eutanasia, ma ogni forma di fecondazione assistita, ha interdetto la ricerca sugli embrioni, intervenendo ogni giorno direttamente o tramite vescovi sulle politiche dello stato italiano. Tra un po’ risaremo al Sillabo.
Sono scelte meditate, che significano un passo indietro rispetto al Concilio Vaticano II, che era stato un aprire le braccia all’intera comunità cristiana e oltre, a quel più vasto “popolo di dio” che era costituito, per il clero più illuminato, anche dai laici. Insomma, come Cristo la chiesa ridiscendea tra la gente, e non saliva obbligatoriamente con lui sulla croce. Era stato Giovanni XXIII – un papa che non vantava grandi meriti teologici – a guardare con generosità alla crisi del cattolicesimo nel mondo moderno e a riaprirne i varchi. E ne venne un grande fervore, la crisi parve per breve tempo sciogliersi negli anni Sessanta. Ora si incancrenisce di nuovo basta leggere le preoccupare informazioni di Filippo Gentiloni sul posto che ha oggi la pratica del cattolicesimo fra gli italiani, e la crisi delle vocazioni che ne consegue.
E’ con questo papa che l’intera sfera politica italiana, da destra a sinistra, a eccezione dei radicali, dialoga e compone, cedendo ogni giorno qualcosa di più. Già aveva cominciato Luigi Berlinguer a eludere il divieto costituzionale finanziando le scuole confessionali ma, se era una concessione, almeno non era il consenso a una perpetua interferenza. Che si è andata invece accentuando con Karol Woityla, dovunque le scelte politiche sfiorino il terreno della coscienza. Come se questa fosse dominio riservato alla religione, e perdipiù cattolica, e una coscienza laica non esistesse, o fosse i ordine inferiore.
Così ieri Giovanni Paolo II è stato invitato in quella sede eminentemente politica che è il Parlamento, cosa che ad Alcide de Gasperi non sarebbe mai venuta in mente e oggi Walter Veltroni trova che, Roma essendo sede del seggio pontificio, non è il caso di celebrarvi le unioni civili fra persone del mediamo sesso, e speriamo che non trovi maleducato continuare a celebrare quelle fra sessi diversi, ma maleducatamente civili. E l’uniersità della capitale, dimentica che negli atenei nessuna autorità estranea, neppure i tedeschi occupanti aveva mai messo piede, invita Ratzinger – che ieri ha saggiamente rinunciato – a elargirle non so se parole o benedizioni, qualcuno sostenendo che sarebbe un sommo teologo l’autore delle due modeste encicliche su carità (o amore depurato da ogni eros) e speranza (nella salvezza), e d’un libro su Cristo che non ha fatto palpitare. Che la destra vaticana voglia la riconquista dello stato si capisce. Che questo le spalanchi le porte no. Inviterei Veltroni e la costituente del Pd a rileggere il dibattito del 1905 sulla separazione fra stato e chiesa. In essa Juarès argomentava come essa costituisca la sola garanzia di libertà per l’uno e per l’altra. O in una democrazia postmoderna, postcomunista, riformista è più trend ispirarsi all’Opus Dei della signora Binetti?

Tratto da Il Manifesto del 16 gennaio 2008

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La Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale: una proposta di dialogo

Inviato da Eleonora Antonuccio il 16 gennaio 2008

Un anno fa fu istituita con l’intento di fornire uno strumento d’avvicinamento tra le diverse realtà religiose e culturali che oggi animano la Repubblica. Il 10 gennaio è stato tratteggiato un bilancio di questo primo periodo d’attività.

La Consulta è una struttura istituita con un decreto del 15 dicembre 2006 voluto da Giovanna Melandri, ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, e Giuliano Amato, ministro dell’interno. A prenderne parte sono 15 giovani tra i venti e i trent’anni appartenenti a differenti culti presenti nel nostro Paese (Chiesa cattolica, Tavola valdese, Chiesa Battista, Chiesa Metodista, Chiesa Avventista del VII giorno, Comunità ebraiche, Islam, Soka Gakkai, Chiesa cristiana Ortodossa). La giovane età e le fedi differenti sono i requisiti su cui costruire l’azione della consulta, che mira a fornire nelle intenzioni lo strumento per affrontare nella maniera più conforme al nostro assetto costituzionale, democratico e pluralista, le questioni della nuova società multietnica. La scommessa punta, infatti, sulla maggiore capacità delle persone giovani di dialogare e costruire nella rappresentanza dei diversi punti di vista attraverso diverse attività, dall’organizzazione di seminari di studio agli scambi internazionali con Paesi stranieri.
Il prossimo passo sarà costituire quattordici consulte nelle aree metropolitane, così da trasferire a livello locale l’esperienza nazionale.

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[CASS., SS.UU., N. 23031/2007] Valore giuridico non vincolante delle circolari dell’Agenzia dell’Entrate

Inviato da Gianluca La Marca il 11 novembre 2007

La circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria [...] esprime esclusivamente un parere dell’Amministrazione, che, in quanto atto meramente interno, non ha alcuna efficacia vincolante esterna per il contribuente, né è impugnabile innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, o al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva“.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2 novembre 2007 n. 23031) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione ‘ufficiale’ data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini contribuenti, sia per i giudici tributari.
Invero, la sentenza che si segnala ribadisce un’interpretazione già data dalla giurisprudenza di legittimità negli ultimi vent’anni (per alcuni precedenti, vedi su www.civile.it), nonché dalla recentissima C. Cost., 6 luglio 2007, n. 255, salvo che per un punto: per la prima volta, infatti, si dice a chiare lettere che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati.

Leggi Dalia, Circolari delle Entrate? Per la Cassazione sono pura dottrina, in www.ilsole24ore.it

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[C. COST. N. 26/2007] Incostituzionale la legge Pecorella

Inviato da Daria Perrone il 27 aprile 2007

1) L’art. 1 e l’art. 10 della legge 46/06 sull’inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento

 

Entrata in vigore il 9 marzo 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 22 febbraio 2006, la legge n. 46, in breve c.d. Legge Pecorella, ha destato svariati dibattiti e polemiche soprattutto in relazione alla previsione sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Infatti, mentre prima della riforma l’articolo 593 c.p.p stabiliva che “1. salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, il Pm e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. 2. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa”, in base all’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 si prevede che “l’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 1. salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”.

Inoltre, in base all’art. 10, primo e secondo comma, della legge n. 46/06, si riteneva che “1. la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile”.

Per meglio comprendere la ratio interna della riforma, è necessario rifarsi al tipico modello accusatorio di origine anglosassone, ed in particolare al principio di presunzione di innocenza dell’imputato; l’intera riforma è infatti ispirata al principio per cui, qualora il pubblico ministero non riesca a vincerla in primo grado, tale presunzione diviene assoluta. In effetti, dunque, i principi ispiratori della riforma derivano dall’esperienza del diritto internazionale (si pensi ad esempio all’art. 14 comma 5 del Patto internazionale), nonché dalla tradizione normativa della maggior parte dei paesi di origine common law. Solo a titolo esemplificativo e senza alcuna presunzione di completezza ma solo per meglio comprendere i principi – guida della riforma, basti ricordare che nell’ordinamento processuale penale inglese vige da sempre il principio della intangibilità del giudicato assolutorio di primo grado. Ciò significa che le sentenze assolutorie chiudono definitivamente la vicenda processuale, per cui di conseguenza al pubblico ministero non viene riconosciuto il diritto di impugnare le sentenze che assolvono l’imputato nel giudizio ordinario. L’impugnazione è una prerogativa del condannato (par. 108-110 Magistrates’ Court Ac,t 1980) che può contestare sia il merito della decisione (“convinction”, cioè l’affermazione di colpevolezza, anche in caso di confessione) sia la entità della pena inflitta (“sentence”), con riferimento ai provvedimenti di condanna emessi da entrambi gli organi giurisdizionali di primo grado (la Magistrates’ Court e la Crown Court). Nell’ipotesi in cui venga contestato un provvedimento emesso dalla Crown Court, l’appello viene considerato ammissibile soltanto a fronte del requisito – recentemente codificato (1995) – della “safety of the convinction”, cioè solo se “la condanna è ingiusta”. In conclusione, coerentemente con i principi del modello accusatorio inglese si consente una seconda chance soltanto in caso di condanna, garantendo la celebrazione di un nuovo e completo giudizio nel contraddittorio delle parti. La sentenza di assoluzione, invece, chiude definitivamente il processo. Tornando, poi, ai principi ispiratori della riforma, lo stesso on. Pecorella ha avuto modo di sottolineare in uno dei numerosi dibattiti antecedenti all’entrata in vigore della riforma, il legame sussistente tra la presunzione di innocenza e la necessità che essa, se superata, lo sia in maniera particolarmente pregnante (espressione tradotta dall’angloamericano “beyond any reasonable doubt”, ossia “al di là di ogni ragionevole dubbio”). In questo modo, quando non si riesca a superare tale presunzione già nel primo grado, si inibisce la possibilità di raggiungere tale prova nei gradi successivi, perché si tratterebbe comunque di una “prova” non abbastanza forte e pregnante, data la sua difficoltà di superare la presunzione di innocenza iniziale.

 

2) I dubbi di compatibilità del nuovo dettato con il principio di parità delle armi ai sensi dell’art. 111 Cost.

 

Un ostacolo all’entrata in vigore della riforma era invece costituito dalla polemica, dai toni non sempre pacati, sulla presunta incostituzionalità del nuovo regime, soprattutto alla luce del principio di parità delle armi, garantito alle parti processuali dall’art. 111 Cost.. In effetti, le preoccupazioni che già anticipavano l’entrata in vigore della legge e che l’avevano sempre accompagnata durante tutti i lavori preparatori, si sono poi realmente ritorte contro di essa, grazie alla tempestiva e rapida censura di costituzionalità, pronunciata prontamente dalla Corte sull’incompatibilità dell’art. 1 e dell’art. 10 della legge Pecorella con diversi principi costituzionali, tra cui anche l’art. 111 Cost. Ad ogni modo, per meglio comprendere il dibattito che aveva accompagnato la formazione della legge e le motivazioni che avevano portato il legislatore a non accogliere i previdenti dubbi di incostituzionalità, occorre precisare che in effetti il principio di parità delle parti non trova la propria sede naturale nel processo penale, poiché al suo interno si realizza già una evidente posizione privilegiata della pubblica accusa. Il concetto di “giusto equilibrio” non comporta necessariamente il riconoscimento di eguali poteri tra le parti processuali davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ma l’“égalité des armes”  implica l’obbligo di offrire ad ogni parte la concreta possibilità di esporre la propria difesa in parità di condizioni rispetto all’avversario. L’invocazione della norma costituzionale che ha cristallizzato le garanzie del “proces equitable” non comporta sempre e necessariamente una identità assoluta e simmetrica di strumenti,  ma piuttosto un insieme di regole generali da modulare in ragione della intrinseca diversità delle funzioni processuali. Ad ogni modo, nonostante questa interpretazione “elastica” e flessibile del principio di cui all’art. 111 Cost., la privazione del pubblico ministero del diritto ad un secondo grado di giudizio, posto che non può presentare appello avverso le sentenze di assoluzione, suscita inevitabilmente numerosi dubbi di compatibilità costituzionale, nonostante la lettura ampia appena formulata del principio di parità delle parti, non inteso cioè come rigida e formale simmetria di poteri e facoltà, ma piuttosto come uno strumento di adeguamento sostanziale ai casi concreti ed alle varie situazioni processuali.

 

3) L’applicazione pratica del disposto normativo tra accese polemiche ed incertezze di conformità al dettato costituzionale

 

La promulgazione della nuova legge in materia di impugnazioni ha riacceso, inoltre, i riflettori sulla patologica lunghezza del  processo penale italiano; malessere per il quale, nel contesto europeo, l’Italia si presenta ancora come “vigilata speciale” del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in più occasioni infatti tale si è occupato di sollecitare il nostro paese affinché aderisse con maggior rigore alle Convenzioni europee in tema di ragionevole durata del processo . In definitiva, l’insegnamento profuso dalla giurisprudenza di Strasburgo rammenta che ogni singolo Stato contraente è tenuto a predisporre la propria organizzazione processuale in modo tale da consentire ad ogni Tribunale di celebrare il processo in tempi ragionevoli, vale a dire nei tempi strettamente necessari per compiere le attività funzionali al perseguimento dello scopo tipico del processo (inteso come verifica della fondatezza dell’accusa elevata contro il singolo). Alla luce di una simile interpretazione, vengono considerati “non ragionevoli” i tempi morti, cioè tutti quegli intervalli tra un’attività processuale e l’altra non giustificabili in base ad oggettive esigenze del processo e cioè non necessarie per l’accertamento del reato in tutti i suoi elementi tipici. La nuova legge in tema di appellabilità del pubblico ministero indubbiamente contribuisce ad accelerare certi “tempi” processuali, eliminando il necessario passaggio dal doppio grado di giudizio nel caso di sentenze di proscioglimento. In un’ottica positiva, non vi sono allora dubbi che la cd. legge Pecorella si inserisca, in questo senso, in un tentativo del nostro legislatore di adeguare e razionalizzare l’ordinamento giuridico interno alla luce anche delle direttive e degli insegnamenti recepiti a livello europeo. In realtà, tuttavia, come vedremo meglio in seguito, la stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legge, ha espressamente chiarito che l’adesione del nuovo testo normativo al principio della ragionevole durata del processo, sebbene rappresenti una scelta significativa ed importante soprattutto alla luce dell’impegno dell’Italia nei confronti della Comunità Europea, non è di per sé sufficiente a salvarlo dalla censura di incostituzionalità, alla luce dell’esistenza e del necessario contemperamento anche con altri principi costituzionali, quali ad esempio quello di cui all’art. 111 Cost.

Sulla base della riforma ad ogni modo non veniva escluso tout court il potere impugnativo del pubblico ministero nei confronti di tutte le sentenze di proscioglimento, residuando comunque un potere di appellare tali pronunce nel caso previsto dall’articolo 603, comma 2, del c.p.p. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove risultino decisive. Durante uno dei numerosi dibattiti tenuti dallo stesso On. Pecorella, si è avuto modo di evidenziare che l’appellabilità del P.m. dovrebbe essere limitata solo al caso di una cd. “prova nuova”, e cioè solo nell’ipotesi di una prova “inesistente in precedenza”, escludendo pertanto tutte le prove che sebbene già esistenti in precedenza emergano solo successivamente. Per quanto riguarda il requisito della decisività, invece, ricorre allorquando, in presenza di tale prova, il giudizio di primo grado si sarebbe svolto diversamente. In tali casi, in cui al P.m. è eccezionalmente riconosciuto il potere impugnativo, saranno ammissibili anche i cd. “motivi nuovi” o “aggiunti”, a condizione però che siano collegati a detta prova nuova, oppure relativi ad una seconda, o comunque ulteriore, prova nuova.

Qualche perplessità finale, tuttavia, emerge dall’esame delle regole di diritto transitorio che pur adottando una opzione giuridicamente ineccepibile, consentendo la immediata applicazione della legge più favorevole al reo, provocano di fatto degli importanti effetti retroattivi sulle procedure giudiziarie in corso.

 

4) I dubbi di costituzionalità si ripercuotono sul piano applicativo: i giudici di merito sollevano le prime questioni di compatibilità di fronte alla Consulta

 

I riflessi del dibattito politico – giuridico che aveva accompagnato la formazione e la successiva entrata in vigore della legge Pecorella non sono tardati a ripercuotersi sul piano più strettamente applicativo, destando tra gli operatori del diritto numerose preoccupazioni e dubbi di costituzionalità. Infatti già dopo pochi mesi dall’entrata in vigore della discussa riforma, la Corte d’appello di Roma e la Corte d’appello di Milano avevano occasione di sollevare di fronte alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 10 della legge 46/2006 (“modifiche al c.p.p., in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”), nella parte in cui, rispettivamente, escludevano che il P.m. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento (articolo 1); e prevedevano che l’appello proposto dal P.m., avverso una di dette sentenze, anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge, venisse dichiarato inammissibile, se non nel caso previsto dall’articolo 603, comma 2, del c.p.p e sempre che tali prove risultino decisive (articolo 10). Le Corti d’appello rilevavano come, nelle more del gravame, la legge 46/2006 fosse entrata in vigore, sostituendo l’art. 593 c.p.c. e modificando il regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento, generando alcuni dubbi di compatibilità costituzionale. Ad avviso dei giudici a quibus, in particolare l’art. 1 della legge censurata, insieme con l’art. 10 che applica il principio della retroattività della norma più favorevole, violerebbe diversi precetti costituzionali.

  1. Essa risulterebbe lesiva, anzitutto, del principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost.: consentire, infatti, all’imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al P.m. lo speculare potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento, se non in ipotesi marginali, significherebbe porre l’imputato in “una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti della collettività”;

Infatti, se pure il potere impugnazione del P.m. non costituisse estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 112 Cost., una simile asimmetria tra accusa e difesa in relazione al potere impugnativo sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti solo ove contenuta entro i limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale (come, ad esempio, è avvenuto nei confronti delle sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 443, comma 3, e 595 c.p.p., in cui è stata ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità l’esistenza di principi anche di valore costituzionale in grado di escludere il potere impugnativo del pubblico ministero). In una simile ottica, anche la Corte costituzionale ha avuto modo affermare in più occasioni la compatibilità con il principio di parità delle parti della norma che escludeva l’appello del Pm avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, anche nella sola forma dell’appello incidentale, salvo si trattasse di sentenza modificativa del titolo del reato (articoli 443, comma 3, e 595 Cpp). Una simile giustificazione non potrebbe, tuttavia, valere nei confronti anche nei confronti del giudizio ordinario, non ricorrendo le medesime motivazioni sussistenti per il cd. rito alternativo.

Come già accennato in precedenza, le stesse Corti di merito hanno richiamato l’attenzione sul necessario contemperamento dei vari principi costituzionali in gioco, sottolineando l’esigenza di non sottovalutare il principio di uguaglianza  (in chiave sostanziale) o di parità delle armi (in chiave processuale) per favorire al contrario altri principi, come quello della ragionevole durata processuale che, per quanto rilevanti, si pongono pur sempre su di un piano differente.

  1. La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 24 Cost., non consentendo al pubblico ministero di tutelare adeguatamente i diritti della collettività, e ciò anche quando l’assoluzione risulti determinata da un errore nella ricostruzione del fatto o nell’interpretazione di norme giuridiche.
  2. Risulterebbe violato, ancora, l’art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale”, dato che la disposizione denunciata non permette all’organo pubblico di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. Inibendo l’appello avverso le sentenze di proscioglimento sia alla parte pubblica che all’imputato, infatti, si determinerebbe una parificazione solo su di un piano meramente formale. Nella sostanza, verrebbe ad essere limitato effettivamente soltanto il potere di impugnazione del pubblico ministero, dato che l’imputato non ha interesse a contestare una sentenza di proscioglimento e cioè una pronuncia a lui favorevole (con l’unica eccezione dei casi in cui abbia interesse e possibilità di ottenere una pronuncia a lui “più favorevole”).  

Inoltre, alla luce del nuovo art. 576 c.p.p., così come modificato dalla stessa legge 46/2006, le sentenze di proscioglimento potrebbero essere appellate ad opera della parte civile. Ne deriva pertanto un ulteriore profilo di disuguaglianza, venendo il P.m. a trovarsi in una posizione deteriore anche rispetto a tale parte privata.

Tale situazione di disparità fra le parti processuali non potrebbe essere attenuata allo stato di fatto neanche dalla facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nel caso previsto dall’art. 603, comma 2, c.p.p., dato che si tratta comunque di ipotesi del tutto residuali.

A sostegno della soluzione normativa censurata, non varrebbe neppure invocare, come era stato invece ampiamente sottolineato in sede di promulgazione da parte dei sostenitori della riforma, il diritto della persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo (articolo 111, comma 2, Cost.). Infatti, ad opinione delle Corti che avevano sollevato la questione di costituzionalità, il principio della ragionevole durata del processo non potrebbe essere realizzato tramite il sacrificio del potere costituzionale, di non minore rilievo, della parità delle parti ex art. 111 Cost..

Da ultimo, le norme censurate lederebbero anche il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale a carico del pubblico ministero ai sensi dell’art. 112 Cost. In questo senso, la previsione di un secondo grado di giudizio di merito sarebbe connaturato al sistema processuale vigente: con la conseguenza che la sottrazione alla parte pubblica del potere di proporre appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli posti dal principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale.

 

5) La risposta costituzionale di illegittimità e l’attuale assetto normativo

 

I giudici della Consulta, riuniti i giudizi promossi dalle Corti di Appello di Milano e di Roma ed accolte le censure di incompatibilità costituzionale avanzate, hanno dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma secondo, della legge 46/2006 con sentenza della n. 26 del 24 gennaio-6 febbraio 2007 (Presidente Bile – Relatore Flick), nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. La Corte ha dichiarato, inoltre, l’illegittimità costituzione dell’art. 10, comma 2, della citata legge 46/2006, nella parte in cui prevedeva che l’appello, proposto contro una sentenza di proscioglimento dal P.m., prima della data di entrata in vigore della medesima legge, venisse dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda il merito della decisione, la Corte ha specificato ampiamente i propri criteri di giudizio, delineando tra l’altro utili valutazioni ed interpretazioni dei parametri costituzionali citati.

La premessa di base seguita dalla stessa Corte nel valutare la compatibilità delle disposizioni è stata quella, in primo luogo, di collocare la disciplina delle impugnazioni entro l’ambito applicativo del principio di parità delle armi ex art. 111 Cost., sebbene necessariamente interpretato alla luce delle differenze strutturali tra le due parti processuali. Infatti, la Corte ha mostrato di aderire in pieno alla concezione, già accennata, in base alla quale, anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione e simmetria dei poteri e delle facoltà. Le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali le parti stesse sono portatrici, impediscono di ritenere che il principio di parità debba indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà. Infatti, il pubblico ministero e l’imputato, a differenza del giudizio civile, non sono solo “due parti”, così come la parte pubblica non può essere definita come l’“accusa”, essendo al contrario nel nostro ordinamento un organo pubblico che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi. Alterazioni, quindi, di una perfetta e speculare simmetria, tanto nell’una che nell’altra direzione ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata, sono invece compatibili con il principio di parità, purchè sia rispettato l’equilibrio strutturale delle funzioni.

In questo senso, allora, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di impugnare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 1 e dell’art. 10 della cd. legge Pecorella.

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