Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

Archivio per 'Avvocatura'

De servitute, ovvero, un’analisi semiseria della condizione del praticante avvocato come forma di schiavitù scriminata

Inviato da Ermanno Martignetti il 20 giugno 2009

Il praticante avvocato italiano. Una forma di vita meschina che l’ordinamento giuridico statale ha per lungo tempo trattato in modo del tutto particolare. L’originaria legge sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36) accenna solo al «periodo di pratica» compiuto «almeno per due anni consecutivi», quale prerequisito, tra i vari, per poter chiedere l’iscrizione all’albo professionale (art. 17, n. 5); oltre a prevedere i casi nei quali sostituire un anno – o due, per tutta una serie di soggetti specificamente individuati – di tale pratica professionale (art. 18); infine, si stabilisce il termine entro il quale maturare i due anni di pratica (10 novembre), ai fini dell’iscrizione all’unica sessione annuale dell’esame di abilitazione.

Il successivo r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, recante il titolo “Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”, dedica l’intero capo primo del titolo primo (per un totale di ben quattordici articoli), preoccupandosi esclusivamente di modellare una disciplina minuta di carattere procedurale relativa sia alla fase iniziale di iscrizione del richiedente a un locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sia a quella degli adempimenti necessari in corso di pratica e alla fase eventuale di cancellazione. Poche norme sostanziali (artt. 5, 7 e 9), relative alla modalità di esercizio della pratica, ma che continuano a trattare il praticante come un destinatario di obblighi di carattere burocratico, più che come un soggetto di diritto da considerare in maniera completa e complessa.

Trascorrono molti decenni, e si arriva, finalmente, all’emanazione del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101, con il quale si provvedono a sostituire gli artt. 5, 7 e 9 r.d. n. 37/1934, mantenendo ferma, però, la tradizionale impostazione che mette al centro il periodo di pratica e utilizza il termine praticante più per ragioni legate alla grammatica italiana nella formulazione del precetto, che per una reale disciplina personalistica della condizione di praticante: indicativo è, al riguardo, il titolo della rubrica dell’art. 1 – modalità della pratica – e il suo primo comma, che recita: «la pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza».

È facile constatare come non sia rinvenibile nell’intero corpus normativo fino ad ora indicato una norma che attribuisca uno specifico status di “praticante”. Niente status, niente diritti. Ma solo obblighi e adempimenti relativi alla conclusione del primo anno di pratica e del certificato di compiuta pratica. Ovviamente, in assenza di una disciplina personalista, ossia che si occupa del praticante come soggetto di diritto, piuttosto che come oggetto della burocrazia, l’ordinamento deontologico forense si è sentito più che in grado, anzi in dovere quasi, di seguire una linea politico-normativa del tutto peculiare. Dopo un pallido riferimento alla applicabilità delle norme deontologiche «a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei reciproci rapporti e nei confronti dei terzi» (art. 1, codice deontologico), si ritrova nel codice deontologico una sola norma specificamente pensata per regolare i rapporti dei professionisti abilitati con i propri praticanti, l’art. 26. A leggerlo si potrebbe dire “che meraviglia!”. In effetti vi si stabilisce che

«L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione.
I. L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
II. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita
».

Stendendo un velo pietoso sulla effettività e proficuità del praticantato, specie se rapportate alla finalità del superamento dell’esame di abilitazione, la norma più risibile di tutte quelle che compongono l’art. 26 è proprio quella relativa all’ambiente di lavoro e all’aspetto retributivo. Infarcita di elementi normativi altamente flessibili, la fattispecie si rivela, sul piano della concreta attuazione, lasciata al più ampio arbitrio del dominus, il quale sarà libero di stabilire cosa sia adeguato e cosa no per il praticante; quanto debba durare il periodo iniziale; ma, soprattutto, quando possa dirsi proporzionato il compenso all’apporto professionale, che non è qualificato come “reso”, bensì come ricevuto, in un’ottica di funzionalità unilaterale che lascia libera la volontà dominicale di decidere se e in quale misura il lavoro svolto dal praticante abbia un valore concretamente monetarizzabile.
Una curiosità anche sulla tecnica redazionale. È facile notare, ai fini della dimostrazione di un’assoluta inesistenza del “praticante” come status giuridico, come la norma abbia come esclusivo destinatario l’avvocato e ponga a suo carico degli obblighi, il cui inadempimento però non può ricevere alcuna sanzione, essendo espressamente prevista una forma di responsabilità disciplinare solo per l’incarico di svolgimento di attività difensiva non consentita.
Anche in questo caso si conferma l’affermazione precedente: nessuna disciplina dello status, nessun diritto. Conseguenza? Possibilità di essere mandati via dallo studio del proprio dominus in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, senza possibilità di agire né nei confronti del dominus, né del Consiglio dell’ordine di appartenenza, né tantomeno del Consiglio Nazionale Forense. Altra conseguenza: quella di essere adibito alle funzioni di segretario tuttofare, non sussistendo uno specifico diritto di apprendimento del praticante, né uno specifico dovere di formazione del praticante a carico del dominus. Fino ad arrivare alle situazioni nelle quali si deve anche condividere in più persone piccole scrivanie tarlate poste all’ingresso dello studio professionale, con evidente ricaduta sulla qualità del lavoro da svolgere. Il tutto, ovviamente, in modo gratuito.

Pertanto, unendo queste considerazioni e la circostanza che una tale norma sia inserita all’interno del codice deontologico, la cui applicazione è spessissimo inquinata dai preminenti interessi di corporazione, se ne ricava solo una posizione giuridica minus quam perfecta, annoverabile tra le situazioni otturiate, la cui piena affermazione è rimessa alla buona volontà di un soggetto ordinamentalmente superiore.

Nessun diritto. Solo obblighi. Un dominus. Prestazione lavorativa gratuita.

Mettendo insieme questi quattro elementi, però, una regolamentazione dello status del praticante può in qualche modo desumersi dall’ordinamento, in particolare dal ramo del diritto penale.
Aiutati dallo sgradevolissimo riferimento all’avvocato che accoglie il praticante nel suo studio, quale dominus, ovvero padrone, come nel diritto romano era indicato il proprietario di servi, una disposizione del codice penale viene alla mente, l’art. 600, intitolato “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”. La norma dispone che:

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi
».

Vediamo di porre maggiore attenzione alle parti evidenziate del testo legislativo, incrociandolo mentalmente con i riferimenti prima desunti dalla normativa extrapenale, riassunti nei quattro elementi.

Sotto il profilo del fatto tipico, la condizione fattuale nella quale il praticante avvocato è costretto può, senza eccessivi sforzi, essere ricondotta allo stato di soggezione, come definito dall’art. 600, secondo comma: sicuramente è integrato l’elemento dell’approfittamento di una situazione di necessità. Il dominus, il padrone, è ben consapevole del fatto che il praticante ha bisogno di sottomettersi ad ogni sua richiesta, pena l’impossibilità di compiere il periodo di pratica, il cui certificato è condizione essenziale per l’ammissione a sostenere l’esame di abilitazione, e pertanto approfitta di tale stato per imporre ogni tipo di prestazione lavorativa (predisposizione di atti, svolgimento di udienze, mansioni di segretario di studio) o ogni altro tipo di prestazione che ne comporti lo sfruttamento (pagare bollette, portare fuori l’adorato animaletto domestico per i suoi bisogni, accompagnare il figlio a scuola, oppure aiutarlo ad attraversare la strada). E l’elemento dello sfruttamento? È ovvio. Sta nell’assoluta mancanza di un diritto di retribuzione del praticante per l’attività svolta, o comunque di un dovere sanzionato a livello di fonte legale o deontologica. Al massimo si può far conto sul buon senso del dominus che potrà riconoscere una percentuale sull’onorario incassato (ipotesi più uniche che rare) oppure un rimborso forfetario delle spese sostenute direttamente dal praticante nell’esercizio dell’attività.

Dato per integrato il fatto tipico, però, la possibilità di dichiarare contraria alla legalità la situazione del praticante viene meno constatando, sul piano dell’analisi dell’antigiuridicità obiettiva, come lo stato di servitù al quale corrisponde la pratica professionale non possa essere perseguito, essendo scriminato dallo stesso ordinamento che ritiene la pratica stessa uno stato del tutto legittimo e addirittura un presupposto di fatto e di diritto per l’ulteriore esame di Stato di abilitazione alla professione forense.

Certo, se venisse meno questa causa di giustificazione generalizzata, sarebbe poi da condurre l’ulteriore accertamento, caso per caso, circa la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo. Ma quanti sarebbero, all’esito, gli avvocati che verrebbero prosciolti dall’accusa?

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[ART. 45 C.D.F.] Gli accordi sulla definizione del compenso

Inviato da Gianluca La Marca il 7 maggio 2009

Il 12 giugno 2008 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato talune modifiche del codice deontologico forense (c.d.f.), tra cui quella concernente gli accordi sulla definizione del compenso spettante all’avvocato per l’esercizio dell’attività prestata.
La modifica in esame è intervenuta sull’art. 45 c.n.f., il quale recitava che «è consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta».
Come è noto, la legittimità del c.d. patto di quota-lite (ossia, avente ad oggetto il “compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”) è stata affermata per la prima volta nel 2006, quando l’art. 2, comma 1, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato tutte «le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali - tra cui quella forense, appunto – …l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti».
Tuttavia, l’adeguamento della disciplina deontologica che ne è seguito (a norma dell’art. 2, comma 3, d.l. n. 223/2006) aveva lasciato alquanto perplessi nella parte in cui, secondo il nuovo art. 45 c.d.f., si era conservato il divieto per gli avvocati di rendersi cessionari, anche per interposta persona, di diritti oggetto di una causa da loro patrocinata, a pena di nullità della cessione e dei relativi danni (ex art. 1261, comma 1, c.c).
Il dubbio originava in primis sul piano delle norme giuridiche, laddove il disposto dell’art. 1261 c.c. va relazionato con il novellato comma 3 dell’art. 2233 c.c., secondo cui «sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali» (art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 223/2006).
Per quanto concerne la professione forense, infatti, l’art. 1261 c.c. è rimasto fortemente legato – anche sotto il profilo lessicale – alla disposizione del vecchio comma 3 dell’art. 2233, che così disponeva: «Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversi affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni».
Nell’attuale sistema normativo, invece, la cessione all’avvocato del diritto controverso rappresenterebbe una modalità come un’altra di determinare il compenso dell’avvocato secondo il principio stabilito dal nuovo art. 2233 c.c.; modalità che – in ipotesi – non potrebbe ritenersi esclusa rispetto a tutte le altre giuridicamente ammissibili, a pena di irragionevolezza (cfr. art. 3 Cost.).
In realtà, la questione si presenta più problematica se si pensa che l’ammissibilità della cessione del credito controverso potrebbe non superare le istanze di tutela sottese al divieto dell’art. 1261 c.c., ovverosia quella di evitare un mercimonio di cause potenzialmente pregiudizievole anche per lo stesso cliente dell’avvocato.
In tale contesto esegetico, l’Autorità per la Concorrenza e il Mercato ha infine auspicato la modifica dell’art. 45 c.d.f., e precisamente attraverso l’integrazione della norma con la locuzione «fermo restando il principio di libera determinazione del compenso» (leggi il testo dell’audizione dell’Autorità, avvenuta il 18 aprile 2008 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007).
Il rilievo formulato dall’Autorità per la Concorrenza e il Mercato è stato, poi, accolto dal Consiglio Nazionale Forense, il quale ha così aggiornato l’art. 45 c.d.f.: «È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art. 2233 del Codice civile».
Quale sia il senso – o, forse più correttamente, l’effettivo valore della modifica – non è facile capirlo.
Si può allora solo tentare la seguente interpretazione: la cessione di diritti sui quali è sorta la contestazione affidata all’avvocato o al praticante abilitato, ai sensi dell’art. 1261 c.c., può essere validamente pattuita nei limiti di cui all’art. 2233 c.c.; ossia

  1. ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista forense,
  2. nel rispetto della forma scritta ad substantiam,
  3. purché il valore dei diritti ceduti sia adeguato all’importanza dell’attività svolta e al decoro della professione forense.

In questo modo, la conservazione del riferimento all’art. 1261 c.c. e la precisazione da ultimo inserita avrebbero un significato “sistematico” più chiaro: di contro, cioè, il divieto di cessione sussisterebbe allorquando la stessa non sia connotata dalla funzione rimuneratoria di cui all’art. 2233 c.c. (cfr., in proposito, anche il comma 2 dell’art. 1261 c.c.) e quando, di conseguenza, rischi effettivamente di trasformare il professionista forense in un “mercante di cause”.

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[CASS., SS. UU., N. 17761/2008] Praticanti avvocati e cancellazione d’ufficio dal registro speciale

Inviato da Gianluca La Marca il 15 ottobre 2008

Le Sez. Un. della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 30 giugno 2008, n. 17761) risolvono, finalmente, la vexata qaestio in ordine allo status giuridico del praticante avvocato che non riesce a superare l’esame di stato entro i 6 anni dall’iscrizione nel relativo registro.
In particolare, la Corte sostiene che il comma 1 dell’art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 prevede semplicemente l’iscrizione dei praticanti in un registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale nel cui circondario hanno la residenza, ma “non pone alcun limite temporale alla durata delle iscrizioni nel summenzionato registro“.
L’unico termine (di sei anni) che rileva, infatti, è solo quello previsto dal comma 2 dello stesso articolo, secondo cui il decorso di tale termine comporta la perdita per i praticanti avvocati dell’abilitazione al patrocinio eventualmente conseguita.
Ora, poiché la specifica categoria dei “praticanti ammessi al patrocinio” è iscritta all’interno dello stesso, unico, registro dei praticanti, se è indubbio – conclude la Corte – che “chi perde la qualifica di praticante perde autonomamente il patrocinio, non esistono argomenti per affermare il reciproco, cioè che la perdita del patrocinio (per decorrenza del sessennio) comporti la cancellazione anche dal registro dei praticanti“.
L’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, quindi, deve essere considerata a tempo indeterminato, anche perché attribuisce al laureato in giurisprudenza, che abbia maturato il periodo di pratica, uno status che la stessa Cassazione, anche in altre occasioni, ha considerato in sé meritevole di tutela, poiché tale condizione può sottendere un “interesse a proseguire nella pratica forense ed a svolgere tale pratica non in veste informale, bensì con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza da un professionista già abilitato” (vedi, al riguardo, Cass., Sez. lavoro, 10 febbraio 2006, n. 2904).

(Fonte: www.studiocataldi.it)

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[CASS. N. 3740/2007] Il dottore in legge non ancora iscritto all’Albo non ha diritto ad alcun compenso

Inviato da Giorgio Larx il 3 aprile 2008

Leggete e piangete, o voi (noi!) praticanti legali: per la Corte di Cassazione non ha diritto ad alcun compenso il dottore in legge ancora non iscritto all’Albo degli Avvocati, anche riguardo allo svolgimento di attività stragiudiziale, in quanto il contratto di prestazione d’opera professionale da lui concluso sarebbe affetto da nullità assoluta per violazione dell’art. 2231 c.c. (Cass., 19 febbraio 2007, n. 3740).
Il principio di diritto è stato confermato anche da Cass., 12 ottobre 2007, n. 21495, secondo la cui massima, appunto, “nel caso di prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, il fatto che l’attività svolta non integri eventualmente una fattispecie di rilevanza penale – come, nella specie, la gestione contabile e fiscale di un’azienda commerciale da parte di un consulente del lavoro – tuttavia non può comportare la validità del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale, con conseguente diritto al compenso, stante l’evidente violazione di norme imperative, attinenti all’ordine pubblico, quali appunto sono quelle concernenti le materie che le singole figure professionali possono trattare.“.

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