Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

Archivio per 'Diritto delle successioni e donazioni'

Negozio di fondazione e art. 771 c.c. (con precisazioni a margine sulla funzione dell’obbligo per le persone giuridiche non societarie di accettare l’eredità con beneficio di inventario)

Inviato da Gianluca La Marca il 15 gennaio 2010

L’ormai nota sentenza della Cassazione, 5 maggio 2009 n. 10356, sulla proclamata nullità della donazione di bene altrui ai sensi dell’art. 771, comma 1, c.c., mi ha spinto a riflettere su quanto da me affermato nel commento a Cass., 8 ottobre 2008, n. 24813, in Nuova giur. civ. comm., 4, 2009, 416 ss., sull’atto costitutivo di fondazione (cfr. art. 16 c.c.); sulla sua natura di negozio unilaterale di liberalità e, più precisamente, sulla possibilità che la volontà istitutiva dell’ente e la sua dotazione patrimoniale (quali momenti essenziali dell’unitario negozio di fondazione) provengano da soggetti diversi (così Loffredo, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano, 2001, 39).
In quell’occasione scrivevo che «l’attribuzione patrimoniale effettuata da un soggetto diverso da colui che manifesta la volontà di erigere l’ente, sembra atteggiarsi a mera modalità di destinazione del patrimonio, essendo ben possibile attribuire, pur con efficacia reale differita, cespiti di titolarità aliena (cfr. art. 1478 cod. civ.)».
Tale affermazione si basava sul principio di diritto espresso dalla sentenza n. 1596/2001 della Cassazione, e che sembrava destinato a consolidarsi in giurisprudenza (cfr. al riguardo App. Napoli, 6 giugno 2008), per il quale la donazione di cosa altrui costituirebbe una fattispecie diversa dalla donazione di cosa futura e che, pertanto, questa può dirsi soltanto inefficace, in applicazione della disciplina di cui all’art. 1478 c.c.
Ma alla luce, adesso, del revirement operato dalla citata sentenza n. 10356/2009, da me condiviso già su questo portale (e meglio analizzato in Fam., pers. e succ., 1, 2010, 42 ss.), la realizzazione della fattispecie costitutiva/attributiva della fondazione come sopra congeniata sarebbe preclusa dal divieto contenuto nell’art. 771 c.c.
La validità dell’intera operazione, allora, potrebbe discendere soltanto dalla configurazione di un “accordo” tra colui che manifesta soltanto la mera volontà erettiva dell’ente e colui che dota l’ente stesso delle risorse economiche necessarie (si crede, all’uopo, di condividere la tesi sostenuta da Ferrara Sr., Le persone giuridiche, nel Trattato Vassalli, II, Torino, 1956, 234, secondo cui la partecipazione di più soggetti al compimento del negozio di fondazione non modifica la sua natura di atto unilaterale, ancorché plurisoggettivo, come a determinare «un fascio di volontà convergenti in un’unica direzione»).
Tutto ciò, ad ogni modo, continuerebbe ad atteggiarsi a mera modalità di destinazione del patrimonio all’ente costituendo, così confermando quanto già sostenuto in ordine alla natura unitaria del negozio istitutivo di fondazione.
In modo più estremo, poi, si potrebbe arrivare ad ammettere l’applicabilità dell’art. 1478 c.c. in vece dell’art. 771 c.c., nonostante la natura liberale dell’atto costitutivo di fondazione. Il “vero” oggetto del negozio di fondazione, infatti, nonché la sua funzione primaria, concernono l’erezione di un nuovo soggetto di diritto, per cui la ratio “patrimoniale” sottesa al divieto dell’art. 771 c.c. cederebbe di fronte al carattere primariamente “personale” del negozio unitario di fondazione, cosicché – anche in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici – dovrebbe potersi applicare l’art. 1348 c.c. e, in via analogica, l’art. 1478 c.c. ovvero, sempre per analogia, l’art. 651 c.c. se la fondazione viene costituita ex testamentu ai sensi dell’art. 14, comma 2, c.c.
La tesi, forse suggestiva, non è però molto convincente, soprattutto perché sulla base dello stesso ragionamento potrebbe escludersi l’applicabilità di tutta la disciplina prevista per gli atti di liberalità, compresa la revocatoria ex art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. e la riducibilità a tutela dei legittimari ex artt. 555 e 809 c.c.

Ed, infine, a proposito della disciplina applicabile alla fondazione costituita per testamento, ho anche scritto che «la funzione dell’accettazione beneficiata è quella di evitare la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede, mantenendoli così giuridicamente separati (art. 490, comma 1°, cod. civ.)». È ovvio che questo, detto meglio, è l’«effetto» che – tra gli altri – produce l’accettazione con beneficio di inventario (dice bene, così, Morelato, da ultimo nel suo Alle fondazioni costituite per testamento, dunque, non si applicano le disposizioni normative riguardanti l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, in Contr. e impr., 4-5, 2009, 830 ss.); laddove la «funzione» in senso tecnico, lo scopo dell’obbligo per le persone giuridiche non societarie di accettare con beneficio d’inventario (art. 473 c.c.), ritengo sia quello di tutelare il patrimonio degli enti non lucrativi dall’accettazione di damnosae hereditates.
Per tal motivo, la conclusione a cui sono pervenuto rimane immutata, poiché la fondazione costituenda ex testamentu non ha (ancora) alcun patrimonio da tutelare, nonché – come già scritto – «la verifica della sussistenza di un patrimonio «adeguato», anche a garanzia dei terzi creditori (Cons. Stato, II sez., 4.5.1994, n. 759, in Cons. Stato, 1994, 1849), è già affidata…al procedimento amministrativo di riconoscimento (ex art. 1, comma 3°, d.p.r. n. 361/2000)».

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[CASS. N. 16955/2008] Il testamento pubblico privo dell’ora di sottoscrizione è annullabile e non nullo

Inviato da Gianluca La Marca il 12 luglio 2009

La sentenza 20 giugno 2008, n. 16955 della Cassazione è lapidaria nell’affermare che la mancata indicazione dell’ora di sottoscrizione del testamento pubblico non comporta la nullità dell’atto, in base all’art. 58, n. 4, della legge notarile (L.N.), bensì la sua annullabilità, ai sensi dell’art. 606, comma 2, c.c..

Ancorché non traspaia affatto dal testo della sentenza, la stessa conclusione è avvallata dalla dottrina assolutamente dominante (per tutti, G. SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 2006, 359), la quale fonda il proprio ragionamento sull’applicabilità in specie dell’art. 60 L.N.: «Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino».
Infatti, la sorte del testamento pubblico privo dell’ora di sottoscrizione è regolata in modo incompatibile tra loro sia dal comb. disp. dell’art. 51, n. 11, L.N. e art. 58, n. 4, L.N. (nullità), sia dal comb. disp. dell’art. 603, comma 3, e art. 606, comma 2, c.c. (annullabilità). Pertanto ai sensi dell’art. 60 L.N., la normativa applicabile sarebbe quella del codice civile, donde la mera annullabilità del testamento nel quale non sia stata indicata l’ora di sottoscrizione.

Tuttavia, nonostante la diffusa condivisione di tale ragionamento, mi permetto di esprimere le seguenti considerazioni.

L’art. 60 L.N. prevede che le norme dedicate alla forma degli atti notarili (artt. 47-59 L.N.) si applicano «anche ai testamenti ed agli altri atti»: ciò avverte dell’esistenza, da un lato, di una applicabilità generale delle suddette norme, in particolare per gli atti pubblici e inter vivos, e, dall’altra parte, di una loro applicabilità speciale per le scritture autenticate e per gli atti pubblici di ultima volontà1.

Se questo è vero, la prevalenza delle norme extranotarili di cui al citato art. 60 L.N. opererebbe solo nel caso di applicabilità speciale, e non anche nel caso di applicabilità generale delle norme notarili.

E altresì vero, però, che di quest’ultima ipotesi fa parte anche l’art. 51, n. 11, L.N., il quale prevede testualmente che l’atto pubblico deve contenere, «per gli atti di ultima volontà, l’indicazione dell’ora in cui la sottoscrizione dell’atto avviene».
Di conseguenza, la regola derogatoria dell’art. 60 L.N. non dovrebbe trovare applicazione con riferimento al caso in esame, in quanto il suddetto articolo si riferisce a quelle norme sulla forma degli atti notarili che non siano già di per sé applicabili «ai testamenti ed agli altri atti».

D’altra parte, secondo la disciplina che altrimenti ne risulterebbe, pare quantomeno buffo che il legislatore abbia previsto l’applicabilità di una norma relativa ai testamenti (comb. disp. art. 51, n. 11, L.N. e art. 58, n. 4, L.N.) «anche ai testamenti» (!); a tacer del fatto che, in questo modo, l’art. 58, n. 4, L.N. non sarebbe mai applicabile, nella relativa parte, data la prevalenza dell’art. 606, comma 2, c.c..
Ecco, io non riesco a credere che in un corpus normativo vi siano norme che abroghino – e non già semplicemente deroghino ad – altre norme contenute nel medesimo corpus.

In realtà, v’è da dire che il sistema di cui all’art. 51, n. 11, L.N., art. 58, n. 4, L.N. e l’art. 60 L.N. è stato realizzato nel lontano 1913, quando l’allora vigente codice civile non conteneva una regola incompatibile con quella del comb. disp. art. 51, n. 11, L.N. e art. 58, n. 4, L.N. (cfr. art. 804 c.c. del 1865).

E allora, se i rapporti tra nullità e annullabilità del testamento pubblico privo dell’ora di sottoscrizione non possono essere risolti dall’art. 60 L.N., è necessario battere un’altra via, e segnatamente quella dei rapporti tra la legge notarile, del 1913, e il successivo codice civile, del 1942, attualmente in vigore.

Si ritiene comunemente che in materia di forma degli atti testamentari, la legge notarile sia norma generale, rispetto al codice civile che invece è norma speciale (così A. CICU, Il testamento, Milano, 1951, 61).

Tuttavia, quella del comb. disp. art. 51, n. 11, L.N. e art. 58, n. 4, L.N. è, a sua volta, norma speciale rispetto alle altre disposizioni sulla forma contenute nella legge notarile; sicché tra tale norma e quella del comb. disp. art. 603, comma 3, e art. 606, comma 2, c.c. parrebbe sussistere il medesimo grado di specialità.

Non resta, allora, che risolvere l’impasse attraverso il criterio della successione delle leggi nel tempo (ex art. 15 preleggi): poiché lex posterior derogat priori, si deve concludere che il comb. disp. art. 603, comma 3, e art. 606, comma 2, c.c. ha abrogato il comb. disp. art. 51, n. 11, L.N. e art. 58, n. 4, L.N., da cui deriva, in conclusione, l’annullabilità, e non la nullità, del testamento pubblico privo dell’ora di sottoscrizione.

Come si può constatare, la soluzione finale è la medesima rispetto a quella sostenuta dalla tesi dominante; però il ragionamento è assai diverso, perché non si basa sull’applicabilità dell’art. 60 L.N., bensì sull’avvenuta abrogazione implicita del comb. disp. art. 51, n. 11, L.N. e art. 58, n. 4, L.N..

________________________

1Ai nostri fini, si consideri acquisita l’identità tra atto testamentario e atto di ultima volontà, così come tra atto di ultima volontà e atto mortis causa.

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[CASS. N. 4555/2009] Sì alla pensione di reversibilità per il coniuge separato con addebito

Inviato da Daria Perrone il 22 giugno 2009

La Corte di cassazione, con la pronuncia in oggetto, fa proprio l’indirizzo della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui tale disposizione esclude “dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato”.

Dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c., non sarebbe ammissibile il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli.

Inoltre, sussisterebbe un’indiscriminata disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato, al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell’assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere -

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. S.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO ALESSANDRO, Nicola Valente e Giovanna Biondi per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

T.L., rappresentata e difesa dall’Avv. SPOLDI ROBERTO ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis 31, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Fausti come da procura in atti rep. 8011 del 26/10/2006 notaio Stefano Andreani;

- costituita con procura -

per la cassazione della sentenza n. 68/05 della Corte di Appello di Perugia del 17.02.2 005/25.05.2 005 nella causa iscritta al n. 103 del R.G. anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.01.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Roberto Spoldi per T.L.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso, depositato il 10.06.2002, T.L. esponeva:


- di avere contratto matrimonio in data **** con Sc.Ma.;
- che dal matrimonio erano nati i figli D. e V. attualmente maggiorenni;
- che con sentenza n. 145 del 1989 il Tribunale di Terni aveva dichiarato la separazione personale con addebito ad entrambi i coniugi senza diritto ad assegno di mantenimento;

- che lo Sc. aveva versato ad essa ricorrente, stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000;

- che lo Sc. era deceduto nel ****;

- che invano essa ricorrente aveva chiesto all’INPS l’erogazione della pensione di reversibilità.

Nel costituirsi l’INPS contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito, espletata prova per testi, il Tribunale di Terni con sentenza n. 764 del 2003 accoglieva il ricorso e per l’effetto riconosceva a favore della ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità.

Tale decisione, impugnata dall’INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 68 del 2005. La Corte ha osservato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987 ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui esclude dall’erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Ciò posto, il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza del giudice delle leggi, nel dichiarare l’illegittimità dell’anzidetta norma, non abbia previsto alcuna condizione limitativa, sicchè nel caso di specie la pensione di reversibilità spettava alla ricorrente indipendentemente dall’addebito di colpa in sede di separazione.
L’INPS ricorre con un solo motivo.

La T. si è costituita e on procura partecipando con il suo difensore alla udienza di discussione.

Diritto

1. Con l’unico motivo del ricorso l’INPS denuncia:

- violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, convertito nella L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e dalla L. n. 903 del 1965, art. 22;

- violazione della L. n. 153 del 1969, art. 24, come vagliato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987;

- vizio di motivazione.

Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare il ricorrente si richiama a un precedente di questa Corte (sentenza n. 11428 del 2004), sostenendo che nell’ipotesi in cui il coniuge defunto non sia tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento ne di assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell’altro coniuge, in mancanza del presupposto della “vivenza a carico”, non sussistendo una precedente funzione di sostentamento da proseguire, deve escludersi il diritto del superstite alla pensione di reversibilità.

2. Il motivo è infondato.

La Corte Costituzionale, come ricordato dalla sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui tale disposizione esclude “dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato”.

Il nucleo essenziale della motivazione della decisione del giudice delle leggi è che non è più giustificabile, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c., il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell’assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.

La motivazione del giudice delle leggi, se conduce ad equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l’interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se è possibile individuare contenuti precettivi ulteriori, essi riguardano esclusivamente il legislatore, autorizzato senza dubbio a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni. D’altro canto l’attuale assetto normativo, come determinato dall’intervento della Corte Costituzionale, non può essere sospettato di contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la posizione del coniuge separato non è comparabile con quella del divorziato, mentre il diverso trattamento riservato ai dipendenti statali potrebbe indurre e a dubitare della legittimità di questo e non certo del trattamento più favorevole del settore privato (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003).

Su tali presupposti questo Collegio ritiene corretta la decisione di appello impugnata, atteso che, venuta meno l’esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante a norma del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22.

Nè questo Collegio ritiene convincente l’orientamento (cfr. Cass. n. 11428 del 2004), fatto proprio dall’INPS, pur esso intervenuto dopo l’intervento del giudice delle leggi, secondo cui nell’ipotesi in cui il coniuge defunto non era tenuto al mantenimento o all’assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell’altro coniuge, in mancanza del presupposto della “vivenza a carico” e della funzione di sostentamento da proseguire, dovrebbe escludersi il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto a seguito della sentenza costituzionale n. 286/1987, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito della se-parazione, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, opera la presunzione legale di “vivenza a carico” del lavoratore assicurato al momento della morte (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003 citata).

A conferma della impugnata decisione può da ultimo osservarsi che l’INPS non ha espressamente contestato la sentenza impugnata laddove, nella narrativa dello svolgimento del processo, espone che lo Sc. aveva comunque versato alla moglie T., stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000.


3. In conclusione il ricorso dell’INPS è destituito di fondamento e va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del riferito contrasto giurisprudenziale sulla questione, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

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[CASS. N. 10356/2009] La Suprema Corte ribadisce la nullità della donazione di beni altrui

Inviato da Lorenzo De Santis il 31 maggio 2009

Con la sentenza, sez. II, 5 maggio 2009, n. 10356, la Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi di quella che, ormai, potremmo considerare a pieno titolo una “vexata quaestio” in materia di donazioni: la discussa ammissibilità della donazione di beni altrui.

La  fattispecie, concernente la donazione avente ad oggetto un bene di cui il donante non risulta titolare al momento in cui si perfeziona il contratto, come sottolinea la stessa Corte,  non è espressamente disciplinata. Per essa si pone, in primo luogo, il problema della riconducibilità o meno al divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771 c.c., fattispecie indubbiamente affine a quella presa in considerazione da varie pronunce giurisprudenziali.

Contrariamente alla tesi favorevole ad ammetterne la validità ferma restandone l’inefficacia, (tesi accolta in particolare da Cass. 5 febbraio 2001, n. 1596 e seguita recentemente anche dalla già segnalata pronuncia della Corte di Appello di Napoli del 6 giugno 2008), in questo caso la Suprema Corte afferma nuovamente la nullità della donazione di beni altrui, sulla base “della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ. , poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante“. Tuttavia, tale donazione, specifica la Corte, nonostante la nullità può essere astrattamente, (ma non in concreto), considerata titolo idoneo al trasferimento del diritto sul bene altrui donato e, pertanto, utile ai fini dell’acquisto del medesimo bene per usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c..

La prima impressione è che la Cassazione, sancendo un parziale “ritorno al passato”, abbia voluto mantenere, almeno inizialmente, un atteggiamento dogmatico rigoroso e fedele alla lettera (e, a modesto parere di chi scrive, anche alla ratio) dell’art. 771 c.c. , considerando il bene altrui bene soggettivamente futuro. Al contempo, dato che “l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare“, probabilmente nel tentativo di “favorire” comunque la pienezza e la certezza dell’acquisto del bene da parte del donatario che ne ha conseguito il possesso, la Corte sembra mostrare anche un atteggiamento squisitamente “pratico”, sebbene attento al riconoscimento di situazioni di fatto protrattesi nel tempo e al perseguimento della certezza del diritto.

Nella sostanza, tuttavia, siffatto atteggiamento risulta complessivamente contraddittorio rispetto alla rigorosa premessa di fondo, laddove la Corte finisce per ammettere che anche un titolo nullo e, pertanto, improduttivo di effetti “ab origine”, possa ritenersi titolo astrattamente idoneo al trasferimento di un diritto e perciò utile ai fini dell’usucapione abbreviata.

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[PARERE PRO VERITATE] Il problema della concessione in ipoteca di un bene di provenienza donativa…secondo Federico Magliulo

Inviato da Gianluca La Marca il 2 maggio 2009

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 561 c.c., l’ipoteca concessa e validamente iscritta su di un bene immobile di provenienza donativa – cioè che sia stato precedentemente trasferito a titolo di donazione – viene meno ipso iure allorquando l’erede legittimario del donante (cfr. art. 536 c.c.):
1) abbia esperito vittoriosamente l’azione di riduzione contro la donazione in parola (ex comb. disp. artt. 555 e 564 c.c.); e
2) abbia ottenuto la restituzione dell’immobile donato in conseguenza della riduzione.
L’ipoteca precedentemente iscritta, tuttavia, può mantenere la propria efficacia se:
a) ai sensi dell’art. 2652, n. 8, c.c., la domanda di riduzione della donazione sia stata trascritta dopo 10 anni dall’apertura della successione del donante, e sempreché l’atto di concessione d’ipoteca possa qualificarsi come atto a titolo oneroso, per esempio anche sol quando sia contestuale alla costituzione del credito garantito (arg. art. 2901, comma 2, c.c.); ovvero se
b) l’azione di riduzione della donazione sia stata esperita dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione.
Ci si chiede, al riguardo, quali soluzioni siano prospettabili affinché il creditore ipotecario del donatario, o dei suoi aventi causa, possa dirsi sufficientemente tutelato dal rischio di perdere la propria garanzia ai sensi del citato art. 561 c.c., e quindi al fine di facilitare l’ottenimento di un finanziamento ipotecario da parte del titolare dell’immobile offerto in garanzia.
Tra le diverse soluzioni proposte, soprattutto in dottrina, si intende analizzare quella riportata e, sembrerebbe, preferita dal dott. Federico Magliulo, notaio in Roma1.
Invero, la soluzione in commento viene citata dallo stesso autore con riferimento all’analogo problema della tutela dell’acquirente di immobile donato (cfr. art. 563 c.c.), nonché circoscritta ai soli casi in cui si sia intervenuto a monte dell’operazione, ossia quando il donante abbia avuto l’accortezza di conservare qualche diritto sull’immobile donato.
Tuttavia, la stessa soluzione si ritiene prospettabile, salvi gli opportuni adattamenti, anche nel caso di cui si discorre.
In breve, si ritiene che nell’ipotesi in cui il donante abbia conservato sull’immobile un diritto limitato quanto alla specie (es. usufrutto) e/o quanto alla quota (es. 5%), il donante e il donatario possano costituire congiuntamente un diritto reale d’ipoteca a favore del finanziatore particolare del donatario, con la contestuale pattuizione a favore di quest’ultimo della garanzia solidale per evizione derivante dalle, eventuali, successive riduzione e restituzione del bene oggetto dell’ipoteca.
In tal caso, infatti, il legittimario del donante/de cuius, che ottenesse la riduzione e la restituzione suddette, si troverebbe a rispondere, quale erede2, dell’obbligo solidale di garanzia assunto a favore del creditore ipotecario; di talché il legittimario sarebbe dissuaso dal far valere le proprie ragioni in sede restitutoria.
Nel caso di specie, dunque, si tratterebbe di creare il presupposto obiettivo per l’operatività di tale soluzione, ossia creare una contitolarità di diritti tra donante e donatario.
L’ipotesi più semplice è quella per cui il donatario venda al donante una (piccola, anche per ragioni fiscali) quota ideale dell’immobile già donatogli; cioè che gli trasferisca a titolo oneroso la piena proprietà, ad esempio, di un 1/20 (5%) dell’immobile in oggetto.
Si creerebbe, così, una comunione tra donante e donatario in forza della quale ciascuno, in ragione della propria quota, ed entrambi, quale centro di interesse unitario, possano concedere ipoteca sul bene comune (es. a favore di una banca finanziatrice), obbligandosi espressamente, però, a garantire il creditore ipotecario dall’eventuale perdita del proprio diritto ai sensi dell’art. 561 c.c..
Come precisa l’Autore, infatti, è necessario pattuire un apposito impegno in tal senso, in quanto la garanzia per l’evizione concernente il bene venduto – rectius: per la perdita del diritto di ipoteca costituito a titolo oneroso sul bene stesso – si ritiene operante solo per cause di evizione preesistenti al perfezionamento del titolo costitutivo (cfr. artt. 1476, n. 3 e 1483 c.c.)3. Invece, nel caso di specie, l’evizione deriverebbe da un fatto – l’esercizio dell’azione di riduzione – che è successivo alla concessione d’ipoteca, e come tale non coperto, secondo l’orientamento citato, da detta garanzia.
Resta necessario, pertanto, ampliare espressamente la garanzia per evizione (ex art. 1487, comma 1, c.c.) a copertura di fatti successivi dalla concessione d’ipoteca, nella specie a garanzia della riduzione e restituzione all’erede legittimario dell’immobile oggetto d’ipoteca.
Tuttavia, taluni Autori4 hanno criticato la tesi sostenuta da Magliulo, in quanto la pattuizione avente ad oggetto l’ampliamento della garanzia rischia di integrare l’ipotesi disciplinata dall’art. 1344 c.c., ossia del contratto nullo perché in frode alla legge5.
A tale obiezione si è replicato sostenendo che la solidarietà derivante dall’assunzione congiunta di un’obbligazione non costituisce un effetto diretto della sua pattuizione, quanto un effetto legale: l’art. 1294 c.c., infatti, prevede la c.d. “presunzione della solidarietà passiva”, cioè si presume che i condebitori – nella specie, gli obbligati a garantire per l’evizione – siano tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente6.
Il problema, però, non riguarda tanto la solidarietà della garanzia assunta nei confronti del creditore ipotecario, quanto l’assunzione stessa della garanzia “ampliata”: in altri termini, sarebbe l’ampliamento della garanzia per evizione, e non direttamente la sua assunzione in modo solidale, a rischiare la violazione obliqua degli artt. 458 e 549 c.c..
Inoltre, laddove la solidarietà passiva operi certamente ex lege tra donante e donatario, più dubbia appare la solidarietà anche tra gli eredi del de cuius/donante, ivi compresi i legittimari che divengano tali per effetto del vittorioso esito dell’azione di riduzione.
Nulla quaestio se si ritiene che l’obbligo di garantire il creditore ipotecario dall’evizione di cui all’art. 561 c.c. sia indivisibile (cfr. art. 1317 c.c.), poiché tale indivisibilità opererebbe anche nei confronti degli eredi per effetto dell’art. 1318 c.c.. Laddove, invece, essa si ritenga divisibile, ciascun erede risponderebbe limitatamente alla propria quota ereditaria, per effetto del principio generale di cui al comb. disp. artt. 754 e 1295 c.c.7. In quest’ultimo caso, allora, sarebbe necessaria una pattuizione espressa che preveda l’indivisibilità della garanzia (ex art. 1316 c.c.), donde il dubbio della frode alla legge si farebbe ancora più fondato.
A ragione, quindi, lo stesso Magliulo riconosce che, quand’anche la soluzione proposta si reputi plausibile, nessuna di quelle prospettate dalla dottrina può dirsi inattaccabile della solidità dell’acquisto.

_________________________

1Magliulo, L’acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela, in Notariato, 1, 2002, 93 (testo on demandn.d.r.).
2Così Mengoni, Successioni per causa di morte, parte speciale, successione necessaria, nel Trattato Cicu-Messineo, XLIII, 2, Milano, 1992, 238; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, 280. Peraltro secondo Ieva, Retroattività reale dell’azione di riduzione e tutela dell’avente causa dal donatario tra presente e futuro, in Riv. notar., 1998, 1135, anche se il legittimario non fosse considerato erede, il risultato non cambierebbe, poiché la legittima andrebbe calcolata sul netto patrimoniale del de cuius, vale a dire sulla differenza tra attività e passività, e tra queste ultime non potrebbe non considerarsi quella relativa all’adempimento dell’obbligazione di garanzia.
3In questo senso la giurisprudenza decisamente prevalente: Cass., 24 novembre 1966, n. 2797, in Giust. civ., 1967, I, 1702; Cass., 4 dicembre 1967, n. 2867, in Giur. it., 1968, I, 1, 818; Cass., 18 maggio 1971, n. 1494 ed anche Cass., 17 marzo 1994, n. 2541. In senso opposto, invece, Cass., 16 maggio 1981, n. 3249 e Bianca, La vendita e la permuta, nel Trattato Vassalli, VII, 1, Torino, 1993, 840, secondo il quale il venditore risponde anche per cause di evizione successive purché legate da un nesso causale con la violazione dell’impegno traslativo del venditore e, nel caso di acquisto dal donatario soggetto a riduzione, l’evizione deve ritenersi consumata quando il compratore subisce la condanna alla restituzione del bene ex art. 563 c.c. (p. 850).
4Ieva, op. cit., 1137.
5Più precisamente, le norme “frodate” sarebbero quella contenuta nell’art. 549 c.c., sull’intangibilità della legittima da parte del de cuius, poiché l’esercizio delle azioni di riduzione e restitutoria diverrebbe, come detto, sostanzialmente improduttivo per il legittimario leso; e quella di cui all’art. 458 c.c., sul divieto dei patti successori istitutivi, in quanto da detta pattuizione deriverebbe una garanzia operante in favore del creditore ipotecario in conseguenza della morte del donante (Caccavale – Tassinari, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, in Riv. dir. priv., 1997, 90).
6Magliulo, Gli atti di disposizione sui beni indivisi, in Riv. notar., 1995, 140.
7Sul problema della divisibilità della garanzia per evizione a carico dei successori del venditore v. Rubino, La compravendita, nel Trattato Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1971, 732; Bianca, op. cit., 752.

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Profili generali sull’istituto dell’esecutore testamentario

Inviato da Daria Perrone il 27 aprile 2009

SOMMARIO: 1. Inquadramento dogmatico dell’istituto; 2. L’accettazione della nomina; 3. Sui compiti dell’esecutore;  4. La responsabilità dell’esecutore testamentario, 5. Sulla cessazione dall’ufficio.

 

1. Inquadramento dogmatico dell’istituto

L’esecutore testamentario è una persona di fiducia, al quale il de cuius affida l’incarico di curare che siano correttamente attuate le sue ultime volontà, così come risultanti dal testamento. Si tratta di un ufficio di natura privata, svolto in nome proprio dall’esecutore testamentario e senza alcun rapporto di rappresentanza[1], in attuazione di interessi interni alla successione.

In questo senso, l’ufficio non si costituisce in via unilaterale, solo sulla base della disposizione testamentaria di nomina: l’accettazione, infatti, deve essere intesa come elemento costitutivo della fattispecie. L’istituto può quindi essere assimilato ad una forma di mandato post mortem, nel quale si coordinano, pur rimanendo autonome e distinte, la nomina e la conseguente accettazione.

In base all’art. 700, primo comma, c.c., il testatore può nominare anche più esecutori così come può nominare dei sostituti, nell’ipotesi in cui uno o tutti non accettino.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o che si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario (art. 700, comma 2, c.c.) Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (art. 708 c.c.)[2].

In base all’art. 701 c.c., può essere nominato esecutore testamentario anche un erede o un legatario, oltrechè ovviamente anche un semplice estraneo, purchè possieda la capacità d’agire.

In questo senso, quindi, è ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà pur sempre avere la piena capacità di obbligarsi (ovvero, la piena capacità di agire) esattamente come è richiesto per le persone fisiche. Ne consegue che non possano perciò svolgere il compito di esecutore testamentario i soggetti minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli emancipati.

Il legislatore prevede infine che, nella disposizione di nomina, il testatore possa anche non indicare i compiti specifici che l’esecutore sarà chiamato a svolgere, ed in questo caso l’incaricato si atterrà alle disposizioni generali in materia (artt. 700 ss.) del codice civile. Il testatore può, inoltre, sottrarre espressamente all’esecutore alcuni incarichi specifici.

2. L’accettazione della nomina

L’accettazione dell’incarico da parte dell’esecutore testamentario costituisce  un vero e proprio negozio giuridico, dato che la volontà dell’accettante pone a suo carico una serie di obblighi giuridici specifici. L’accettazione viene fatta con dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel registro delle successioni  (art. 702, comma 1, c.c.).

In particolare, secondo l’indirizzo delle Suprema Corte, “l’investitura dell’ufficio di esecutore è genericamente collegata ad una fattispecie complessa a formazione progressiva, rivestita da forme richieste “ad substantiam”, sia per la nomina che per l’accettazione: ciò in armonia con il principio di solennità che informa le disposizioni in materia di successioni “mortis causa”, per la necessità di assicurare un ambito di massima certezza per il grande rilievo economico attribuito dall’ordinamento al trasferimento dell’intero patrimonio dal “de cuius” ai suoi successori. Ne consegue che l’accettazione della nomina, ove non sia formalizzata a norma dell’art. 702 c.c., non comporta l’investitura dell’ufficio per il designato od esecutore testamentario” [3].

Sulla base del dettato normativo, inoltre, l’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o a termini, anche se l’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un eventuale termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante (art.702, commi 2 e 3, c.c.).

Il legislatore quindi, pur non sono fissando espressamente dei termini legali entro i quali accettare l’incarico,  mette a disposizione di qualsiasi interessato, tramite lo strumento di un’ actio interrogatoria, la possibilità di sollecitare un termine perentorio entro cui formalizzare l’accettazione.

Una volta effettuata l’accettazione, quindi, l’incaricato assume l’ufficio di esecutore testamentario, che è libero, personale e  gratuito.

Il requisito della libertà permette all’esecutore di rinunziare all’incarico assunto in qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuta accettazione. In tale ipotesi, tuttavia, per una parte della dottrina (CUFFARO[4], MESSINEO) la rinuncia potrebbe farsi solo per gravi motivi[5]. Il carattere della personalità è, invece, espressione del vincolo fiduciario tra il testatore ed il nominato[6] ed impedisce l’esercizio per delega dell’incarico.

Infine, vale la pena di sottolineare che la gratuità istituzionale dell’incarico, come elemento corollario del requisito della libertà, non vieta tuttavia al testatore di stabilire una retribuzione a favore dell’esecutore[7]. Infatti, in base all’art.711 c.c., il legislatore precisa che “l’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità”.

Anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “l’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito, come espressamente stabilito dall’art. 711 c.c. La gratuità, nonostante l’onerosità dell’incarico, si giustifica con il fatto che il soggetto può rifiutarsi di accettarlo oppure espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza reclamare alcun compenso a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo, comunque, il diritto di ripetere le spese sostenute per svolgere l’incarico”[8]. Qualora infatti nell’esercizio delle sue funzioni, l’esecutore testamentario affronti delle spese, queste sono poste certamente a carico dell’eredità (art. 712 c.c.).

Inoltre, sull’eventuale diritto retributivo dell’esecutore, oltre a quanto eventualmente previsto dal de cuius, la Corte di legittimità ha stabilito che “spetta al giudice di merito accertare e valutare se, oltre agli atti che rientrano nella normale competenza dell’esecutore testamentario, e come tali non retribuibili, questi abbia effettivamente compiuto atti diversi che debbano essere compensati ad altro titolo[9].

3. Sui compiti dell’esecutore

I compiti dell’esecutore testamentario possono dividersi in due gruppi: il primo attiene all’amministrazione della massa ereditaria, il secondo alla gestione ed all’esatto adempimento delle disposizioni.

In primo luogo, l’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703, comma 1, c.c.) e, a tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, con la diligenza del buon padre di famiglia, prendendo possesso[10] dei beni che ne fanno parte (art. 703, comma 2, c.c.).

Ai sensi del quarto comma dell’art. 703 c.c., quando è necessario alienare beni dell’eredità, l’esecutore testamentario ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 747 c.p.c., la quale provvede sentiti gli eredi. In particolare, l’autorizzazione a vendere beni ereditari deve essere richiesta con ricorso diretto al Tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a persone incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Infine, il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’art. 739 c.p.c..

Quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l’esecutore testamentario fa apporre i sigilli all’eredità e fa redigere l’inventario del complesso dei beni ereditari in loro presenza, o comunque dopo averli opportunamente invitati (art. 705 c.c.).

Ai sensi dell’art. 706 c.c., il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733 c.c.. Ad ogni modo, prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

L’esecutore testamentario deve anche consegnare all’erede, che ne faccia richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio (art. 707, comma 1, c.c.). Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere nel rispetto della volontà del testatore o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od comunque offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri (art. 707, comma 2, c.c.).

4. La responsabilità dell’esecutore testamentario

Per quanto attiene al profilo della responsabilità dell’esecutore testamentario, il legislatore prevede che gli atti compiuti nell’esercizio del suo ufficio non possono mai pregiudicare il diritto dei chiamati alla successione a rinunziare all’eredità o ad accettarla col beneficio d’inventario (art. 703, comma 5, c.c.).

Al termine dell’incarico[11], quindi, l’esecutore testamentario deve necessariamente rendere il conto della propria gestione, anche nell’ipotesi in cui il testatore lo avesse appositamente escluso da qualsiasi responsabilità (art. 709, commi 1 e 4, c.c.). Tale rendiconto consente il controllo dell’attività svolta dall’esecutore testamentario ed è preordinato all’accertamento delle sue eventuali responsabilità.

Qualora, nell’esercizio del suo ufficio, l’esecutore testamentario causi colposamente o dolosamente dei danni agli eredi o ai legatari, in violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia, sarà tenuto all’eventuale risarcimento dei danni. Trattandosi di obblighi derivanti dalla legge, l’esecutore testamentario al fine di liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare di non essere stato in colpa, o che l’evento dannoso è derivato da causa estranea a lui non imputabile[12].

Inoltre, nel caso in cui il testatore abbia nominato più esecutori testamentari, il legislatore espressamente prevede che essi rispondano solidalmente per la gestione comune (art. 709, comma 3, c.c.).

Infine, nel caso di gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, di inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia, oltre all’eventuale azione di risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio, dietro apposita istanza di ogni interessato (art. 710, comma 1, c.c.).

In tal caso, l’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti (art. 710, comma 2, c.c.).

5. Sulla cessazione dall’ufficio

L’ufficio di esecutore testamentario può cessare per varie cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all’incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all’esecutore, esonero disposto dal giudice ai sensi dell’art. 710 c.c.[13].

In particolare, per quanto riguarda l’ipotesi di morte dell’esecutore, la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare appunto che “l’ufficio di diritto privato dell’esecutore testamentario – cui l’art. 704 c.c. attribuisce la veste di litisconsorte necessario con l’erede nelle azioni concernenti l’eredità – viene a cessare con la morte della persona nominata, senza che ciò comporti l’interruzione del processo e la riassunzione nei confronti degli eredi dell’ esecutore ovvero del custode dei beni ereditari successivamente nominato a tale incarico”[14].

Non è invece prevista dalla legge la cessazione dell’ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, dall’art. 703, comma 3, c.c. che il possesso dei beni ereditari non possa durare per più di un anno, rinnovabile per un altro anno dal giudice per evidente necessità, dall’accettazione.

Giova infine ricordare che l’eventuale restituzione del possesso da parte dell’esecutore testamentario non significa comunque necessariamente cessazione dell’ufficio (CRISCUOLI[15]; contra, CICU). Si tratta infatti di una conseguenza possibile ma non automatica, in quanto i poteri ed i compiti dell’esecutore non si esauriscono in quelli strettamente connessi al possesso della massa ereditaria.

 


[1] Non è quindi condivisibile l’opinione per la quale la costituzione dell’ufficio dell’esecutore è riconducibile ad un contratto: infatti, la nascita di questo ufficio è un “super – effetto’ che dipende dal combinarsi dell’effetto della disposizione testamentaria di nomina con quello tipico dell’accettazione del designato.

[2] Inoltre, il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio (art. 700, comma 3, c.c.).

[3] Cass. civ. Sez. II, 27-04-1993, n. 4930; in Vita Notar., 1993, 1452, Riv. Notar., 1994, 183, Giur. It., 1994, I,1, 1070 e Nuova Giur. Civ., 1994, I, 289 nota di MAGNI.

[4] CUFFARO, Gli esecutori testamentari, in Trattato Rescigno 6, II, Utet, Torino 1982.

[5] La rinuncia soggiace alle stesse modalità formali previste per l’accettazione, ossia deve effettuarsi tramite dichiarazione alla Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione con conseguente annotazione nel registro delle successioni .

[6] TRIMARCHI V. M., Esecutore testamentario, in Enc. Dir. XV, Giuffrè, Milano 1966.

[7] Sull’eventuale natura giuridica di tale retribuzione, in dottrina si ritiene che non si tratti comunque di un debito a carico dell’eredità.

[8] Cass. civ. Sez. II, 30-08-2004, n. 17382, in Notariato, 2004, 582.

[9] Cass. civ. Sez. II, 30-08-2004, n. 17382, in Guida al Diritto, 2004, 36, 36 nota di LEO.

[10] Tuttavia, stabilisce il legislatore che “il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno” (art. 703, comma 3, c.c.). Sul rapporto tra il possesso dei beni ereditari e il termine dall’accettazione dell’incarico si è pronunciata anche la Suprema Corte, sottolineando che “l’esecutore testamentario non acquista il possesso dei beni ereditari ipso iure con l’accettazione dell’incarico, dovendo richiederlo all’erede. Ove, pertanto, egli non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari – avvenga ciò per rifiuto dell’erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per altre contestazioni dallo stesso sollevate – non può porsi a carico dell’esecutore l’impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno dalla dichiarazione di accettazione, previsto dall’art. 703 c.c., non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell’impedimento” (Cass. civ. Sez. II, 27-01-1995, n. 995, in Mass. Giur. It., 1995).

[11] Sulla base della stessa disposizione normativa (art. 709 c.c.), il legislatore opportunamente specifica che l’esecutore testamentario sarà tenuto a presentare il proprio conto della gestione anche trascorso un anno dalla morte del testatore, se la gestione stessa si prolunga oltre tale periodo.

[12] MANCA, Degli esecutori testamentari, in Codice civile. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni. Comm. dir. da M. D’Amelio, Firenze, 1941, p. 654.

[13] BONILINI, “Esecutore testamentario“, in Digesto delle disciplina privatistiche Sez. Civ. IV, Utet, Torino 1989.

[14] Cass. civ. Sez. II, 05-07-1996, n. 6143, in Mass. Giur. It., 1996.

[15] CRISCUOLI, Il testamento, Cedam, Padova 1995.

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[APP. ROMA, 17 GIUGNO 2008] Il modus può essere contenuto in un atto separato

Inviato da Gianluca La Marca il 27 marzo 2009

L’App. Roma, 17 giugno 2008 ha stabilito che l’assunzione del modus in un contratto di donazione può risultare anche da un atto separato rispetto al negozio di liberalità, configurandosi in questo caso un fenomeno di collegamento negoziale.
Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto una donazione modale – escludendone pertanto la normale risolubilità per inadempimento (cfr. art. 793, comma 4, c.c.) – nelle stipulazioni separate di una donazione pura e di un contratto di mantenimento.

A tale conclusione, invero, è possibile aderire sol dove si accetti la teoria del negozio autonomo dell’obbligazione modale, cioè quella recente tesi secondo cui il modus non è un elemento accidentale del contratto a cui accede (così l’impostazione classica: per tutti, Santoro Passarelli), bensì è l’oggetto di un negozio autonomo, seppur accessorio, rispetto a quello principale (Capozzi).
Pertanto, si capisce come l’assunzione dell’obbligazione modale possa avvenire per mezzo di un atto separato, che costituisce cioè il documento del negozio accessorio di cui l’obbligazione stessa è oggetto.

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[APP. NAPOLI, 6 GIUGNO 2008] Valida la donazione di cosa altrui

Inviato da Gianluca La Marca il 18 marzo 2009

Anche a seguito della pronuncia che si segnala (App. Napoli, 6 giugno 2008, in Obbl. e contr., 2, 2009, 183), pare che la giurisprudenza si stia assestando sulla linea interpretativa più liberale (vedi, in proposito l’apripista Cass., 5 febbraio 2001, n. 1596), secondo cui la nullità concernente la donazione di beni futuri (art. 771, comma 1, c.c.) non riguarda anche la donazione di cosa altrui. Questa, infatti, costituisce “una fattispecie sostanzialmente diversa dalla donazione di cosa futura”, tal per cui la stessa risulta soltanto inefficace (arg. art. 1478 c.c.).
Si ricorda, tuttavia, che la dottrina prevalente (per tutti, Torrente, La donazione, in Trattato Cicu-Messineo, 2006, 495) riconduce l’ipotesi dell’altruità nell’ambito della futurità di tipo soggettivo, allorquando cioè un bene non si trovi attualmente nel patrimonio del donante, pur esistendo in natura.
Il dubbio, in effetti, deriva dal fatto che lo stesso art. 769 c.c. precisa che la liberalità donativa possa effettuarsi anche “…assumendo verso la stessa [parte donataria] una obbligazione“, che nella donazione di cosa altrui consisterebbe nell’obbligo di procurarne l’acquisto al donatario (cfr. art. 1478 c.c.).
Ma poiché anche nella donazione di cosa oggettivamente futura il donante assumerebbe il medesimo obbligo (nella specie, quello di astenersi da comportamenti contrari allo scopo e, se concordato dalle parti, anche quello di adoperarsi affinché la cosa venga ad esistenza), la disparità di trattamento tra donazione di cosa futura e donazione di cosa altrui sembrerebbe alquanto irragionevole (cfr. art. 3 Cost.).

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[CASS., SS.UU., N. 24657/2007] L’assenza del litisconsorzio obbligatorio del coerede nell’azione per il riconoscimento dei crediti del de cuius

Inviato da Daria Perrone il 7 gennaio 2009

(Vedi già [CASS., SS.UU., n. 24657/2007] Comunione dei crediti ereditari ed azioni esperibili a vantaggio della cosa comune)

 

LA MASSIMA:

I crediti del de cuius – a differenza dei debiti – non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.

Ciascuno dei partecipanti può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.

 

 

IL COMMENTO

1. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657 del 28 novembre 2007: la soluzione del contrasto interpretativo

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007 – udienza del 9 ottobre 2007-  si sono pronunciate in ordine al contrasto dottrinale e giurisprudenziale insorto in tema di successione, sul litisconsorzio necessario del coerede di fronte nell’azione per il riconoscimento di crediti del de cuius.

L’occasione è stata offerta dal ricorso di un debitore per violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 757 e 760 c.p.c. in relazione all’art. 354 c.p.c., per aver negato la sussistenza di un vizio di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio un coerede creditore, escludendo l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i coeredi nell’azione promossa per l’accertamento del credito del de cuius.

La causa è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite per l’esame della questione dell’integrità del contraddittorio; questione su cui, in effetti, si era registrato un contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra eredi del creditore nell’azione per il recupero delle somme dovute al loro dante causa.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti può agire anche singolarmente per far valere il diritto di credito, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi[1].

 

2. Sulla sorte dei diritti di credito del defunto al momento dell’apertura della successione: inapplicabilità del brocardo secondo cui “nomina ed debita ipso in dividuntur

 

In realtà, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale trae origine da una questione prodromica, ossia quella della sorte dei diritti di credito del defunto al momento dell’apertura della successione. Infatti, la soluzione della questione del litisconsorzio dei coeredi varia a seconda che si ritenga che i crediti automaticamente si ripartiscano in ragione delle rispettive quote (come è espressamente previsto anche per i debiti dall’art. 752 c.c.) o piuttosto che tali diritti entrino a far parte per intero della comunione ereditaria, alla stessa stregua degli altri beni. Il problema nasce dalla constatazione dell’esistenza di una disciplina esplicita solo per le cd. passività del defunto. Infatti, per i debiti vale il disposto dell’art. 752 c.c. (secondo cui “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie,  salvo che il testatore abbia altrimenti disposto” [2]), non operando nel nostro ordinamento l’antico brocardo di diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur. Per i crediti del de cuius, quindi, nel silenzio della legge, si sono aperti gli spazi per alcuni dubbi interpretativi.

Ora, sulla base di un primo[3], tradizionale orientamento i crediti del de cuius dovrebbero seguire lo stesso destino dei debiti, dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. Da tale conclusione ne deriverebbe, di conseguenza, la titolarità in capo a ciascun coerede del diritto di credito, nei limiti però delle rispettive quote, escludendo la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non avessero partecipato all’azione di recupero del credito.

In questo senso, la Cassazione, anche di recente, aveva già avuto modo di sottolineare che, in caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, si determina un frazionamento pro quota dell’originario debito del de cuius fra gli aventi causa, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile, non determinandosi nell’eventuale giudizio alcun litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (Cass., 9 marzo 2006, n. 5100).

Tale orientamento della ripartizione per quote dei diritti di credito, pur non essendo espressamente previsto dal legislatore, troverebbe comunque sostegno dalla interpretazione di alcune precise disposizioni normative ed in particolare, dall’art. 1314 c.c. laddove si precisa che “se più sono … i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori può agire per la sua parte”, dall’art. 1295 c.c. (in base al quale, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote), dall’art. 1301 c.c. (nel quale è stabilito che la rinuncia al credito fatta da uno solo dei creditori solidali determina l’estinzione della sola quota di credito del rinunciante) e dall’art. 1772 c.c. (in base al quale, nel caso in cui a un solo depositante succedono più eredi e questi non si accordano circa la restituzione della cosa indivisibile, la stessa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’Autorità giudiziaria)[4].

Secondo invece un altro indirizzo, più recente, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividerebbero automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria (Cass., 13 ottobre 1992, n. 11128). Di conseguenza ne deriverebbe che, negli eventuali giudizi diretti all’accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero litisconsorti necessari, escludendo l’ammissibilità di un’azione individuale.

Tale orientamento si fonderebbe su di una specifica analisi della normativa codicistica, ed in particolare dalla lettura combinata degli artt. 727 e 760 c.c. in tema di crediti ereditari.

Per la precisione, si argomenta che l’art. 752 c.c. (che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra i coeredi) si riferisce espressamente solo ai debiti[5], mentre per i crediti dovrebbe trovare applicazione una differente disciplina. In particolare, l’art. 727 c.c., stabilendo che le porzioni ereditarie debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti, presuppone evidentemente che gli stessi facciano parte della comunione[6]. Un’ulteriore conferma si trarrebbe anche dalla disposizione dell’art. 760 c.c. che, nell’escludere la garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, si riferisce alla possibilità che oggetto della divisione (della comunione ereditaria) siano anche i crediti.

In questo senso, il legislatore presupporrebbe che i crediti cadano automaticamente in comunione al momento dell’apertura della successione.

Inoltre, le argomentazioni portate a sostegno del primo orientamento (sulla ripartizione dei crediti pro quota) sarebbero del tutto infondate. Con riferimento, ad esempio, all’art. 1295 c.c. già citato – secondo cui l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote – si tratterebbe di un richiamo assolutamente inconferente, dato che disciplina semplicemente la diversa ipotesi di un credito già solidale in capo al de cuius[7] ed altri soggetti, senza peraltro specificare l’appartenenza di tali crediti alla comunione ereditaria. Inoltre, anche il richiamo all’art. 1314 c.c. – che concerne la divisibilità del credito in generale – non risulta formulato per la specifica ipotesi delle obbligazioni ereditarie, disciplinate invece dagli artt. 1315 ss. c.c..

In questo stesso senso, infine, si è osservato che anche il riferimento all’art. 1301 c.c.  – in tema di rinuncia al credito fatta da uno solo dei concreditori solidali – sarebbe sprovvisto di rilevanza, dato che la remissione del credito non potrebbe comunque pregiudicare la posizione degli altri creditori solidali[8].

Vale, infine, la pena di ricordare che anche in giurisprudenza la tesi dell’appartenenza dei crediti alla comunione ereditaria ha trovato conforto. Si veda, in tal senso, Cass. civ., 21 gennaio 2000, n. 640 e Cass. civ., 5 settembre 2006, n. 19062, in base alle quali le ragioni del mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino al momento della divisione deriverebbero anche dall’esigenza di conservare l’integrità della massa ereditaria.

Con la sentenza oggi in commento, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo, fondamentalmente accogliendo le argomentazioni esposte da ultimo, per quanto cioè attiene al regime di comunione dei crediti ereditari, allineandosi alla precedente decisione del 13 ottobre 1992, n. 11128 e confermando “il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria[9].

 

3. Sull’inesistenza del litisconsorzio necessario dei coeredi

 

Le Sezioni Unite, tuttavia, pur aderendo all’indirizzo da ultimo richiamato circa l’appartenenza dei crediti del defunto alla comunione ereditaria, differiscono sulle conclusioni[10], escludendo cioè la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore.

Infatti, secondo i giudici di legittimità varrebbe il principio di diritto generale, convalidato da una costante giurisprudenza[11], in base al quale “ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza”[12].

In questo senso, allora, ciascun partecipante può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe l’intero asse ereditario.

Alla stessa stregua dei principi di ordine generale in tema di comunione, quindi, la pronuncia sul diritto fatto valere in giudizio è destinata a produrre i suoi effetti nei riguardi di tutti i soggetti interessati, anche se non direttamente parti del giudizio[13]. Restano, peraltro, estranei all’ambito della tutela – secondo l’orientamento delle Sezioni Unite -  i rapporti patrimoniali interni tra i coeredi, destinati ad essere successivamente definiti in sede di divisione[14].

Risulta in questo senso evidente il richiamo, sebbene non espresso, operato dalla sentenza in esame alla disciplina prevista sui limiti soggettivi del giudicato sulle obbligazioni solidali dall’art. 1306 c.c., in base al quale “la sentenza pronunciata (…) tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri (…) creditori”.

 


[1] Quindi, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Corte di Appello, pur precisando la necessità di dover correggere la motivazione.  Ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.; infatti, la necessità di integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi è stata esclusa esattamente, ma sull’erroneo presupposto che ogni erede possa agire soltanto nei limiti della propria quota”.

[2] La disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari risulta espressamente prevista dall’art.752 c.c., in base al quale infatti ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta. In tema di debiti ereditari non può dirsi dunque operativa la regola della solidarietà propria delle obbligazioni. Ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti soltanto in proporzione della sua quota: egli risponderà della quota parte di debito ereditario in base agli ordinari principi in tema di responsabilità personale ed illimitata ex art. 2740 c.c.

[3] A titolo esemplificativo di tale indirizzo, vedi ad esempio, in tema di diritto al risarcimento, Cass. 5 gennaio 1979 n. 31, in base alla quale si ritiene che i prossimi congiunti di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui, ove agiscano iure ereditario, possono chiedere il ristoro del danno ciascuno nei limiti della propria quota, per far valere il diritto al risarcimento già entrato nel patrimonio del defunto. In questa stessa linea e sempre in tema di risarcimento del danno, cfr. anche Cass. 28 febbraio 1984 n. 1421 che ha escluso, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta da un coerede nei confronti di altri coeredi o di un terzo, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi.

Il principio secondo cui nomina ed debita ipso in dividuntur è stato seguito anche in materia di diritti previdenziali, come risulta ad esempio, da Cass. 5 maggio 1999 n. 4501, che ha affermato che la prestazione assistenziale o previdenziale può essere richiesta, dopo la morte dell’avente diritto, da ciascun coerede nei limiti della propria quota ereditaria (nello stesso senso si esprimono anche Cass. 9 agosto 2002 n. 12128, 29 marzo 2004 n. 6237, 5 aprile 2004 n. 6659).

[4] LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 28.

[5] Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 13 ottobre 1992, n. 11128, la tesi della comunione ereditaria deriverebbe in primo luogo dall’art. 727 c.c., in base al quale le porzioni debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti (che altrimenti, a ritenere  cioè la divisione automatica, non sarebbero utilizzabili per comporre i lotti). Un altro argomento si ricaverebbe  dall’art. 757 c.c.,  disposizione questa, la quale, prevedendo che il coerede cui siano assegnati tutti i crediti o l’unico credito del de cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell’apertura della successione, esclude la ripartizione automatica dei crediti tra i coeredi, e, quindi, la partecipazione degli stessi alla comunione ereditaria. Una conferma di questa  tesi verrebbe infine dall’art. 760 c.c., norma che, contemplando l’implicita possibilità di assegnare i crediti a uno solo dei coeredi (“non e’ dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi…”), presuppone necessariamente la presenza dei detti beni  nella comunione.

[6] A tale proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare, inoltre, che “l’opinione di chi, per circoscrivere la portata del principio di cui all’art. 727 c.c.., limita l’operatività della comunione dei crediti a quelli indivisibili, non trova alcun riscontro nel dato normativo, dovendosi del resto escludere, come ha osservato attenta dottrina, che vi sia incompatibilità tra distinzione strutturale dei diritti di credito degli eredi e permanenza degli stessi in comunione” (Cass. civ., Sez. Un., n. 24657 del 28 novembre 2007).

[7] Secondo LEO, “quanto all’art. 1295 c.c., se ne è sottolineato il richiamo improprio, dal momento che il credito (o il debito) considerato dalla disposizione era già solidale in capo al de cuius: tale norma pertanto sancirebbe semplicemente l’inoperatività della solidarietà tra gli eredi di un con creditore in solido”. V. LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 29.

[8] Come sottolineato anche dalla Cass.civ.,13 ottobre 1992, n. 11128, sulla base dell’art. 1301 c.c., in generale la remissione del credito comporta la liberazione del debitore solo per la parte spettante al creditore rinunciante. In materia successoria, al contrario, avendo rilevanza il concetto di quota astratta, la liberazione del debitore è subordinata all’assegnazione di una porzione del credito al rinunciante (con la precisazione che, nel caso di assegnazione ad altro coerede, la remissione è comunque priva di effetti giuridici). V. LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 29.

[9] Cass.civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657.

[10] In precedenza, i giudici di legittimità avevano invece ritenuto come logica conseguenza della natura “comune” dei crediti ereditari, la necessità dell’integrazione del contraddittorio nell’eventuale giudizio in merito. Infatti, secondo quanto risulta dalla sentenza della Cassazione n. 1128/92, si stabiliva che “proprio per garantire l’incolumità della comunione ereditaria (della quale i crediti fanno parte) e la successiva divisione, è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti”.

[11] Cfr. Cass. civ.,  22 ottobre 1998 n. 10478; Cass. civ., 17 novembre 1999 n. 12767; Cass. civ., 28 giugno 2001 n. 8842; Cass. civ.,  6 ottobre 2005 n. 19460.

[12]Cass.civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657.

[13] Secondo le Sezioni Unite del 28 novembre 2007, tuttavia, si potrebbe eventualmente profilare un’ipotesi di litisconsorzio obbligatorio, soltanto dietro richiesta del debitore convenuto. Infatti, “l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione”.

[14] Le Sezioni Unite, in questo senso, hanno infatti colto l’occasione di precisare che “il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi”.

 

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L’istituzione di eredità ex re certa – Analogie e differenze con l’istituto del legato

Inviato da Daria Perrone il 14 settembre 2008

A. Inquadramento dogmatico dell’istituto

Ricorre la fattispecie della cd. institutio ex re certa di cui all’art. 588, comma 2, c.c.allorquando il testatore, anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio, faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l’intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell’intero asse ereditario (cfr. App. Bari Sez. III, 29-07-2005, Cass. civ. Sez. II, 01-03-2002, n. 3016). In giurisprudenza si ritiene che “non si configura una istituzione di erede ex re certa quando il testatore disponga delle proprie sostanze con lasciti aventi ad oggetto beni specifici ed individuati, sia pure assorbenti l’intero asse, ma li consideri come beni determinati e singoli, cioè come legati e non in funzione di quote ideali del suo patrimonio; coesistono la successione testamentaria e la successione ex lege quando la portata effettiva della volontà testamentaria, pur esaurendo l’intero asse si traduca esclusivamente in disposizioni a titolo particolare” (Trib. Pavia, 21-05-1992).

L’istituto presenta indubbiamente notevoli affinità con la figura del legato, dato che anch’esso consiste per natura nell’attribuzione di uno o più cespiti determinati. In entrambi gli istituti infatti il testatore fa riferimento non ad una quota del proprio patrimonio, ma piuttosto a beni determinati (un immobile, un conto corrente, ecc.). Si tratta dunque di individuare gli elementi di distinzione tra le due fattispecie, soprattutto alla luce delle rilevanti conseguenze pratiche che potrebbero derivare dal far rientrare un determinato lascito in una categoria piuttosto che in un’altra (in un caso, ne deriverebbe l’istituzione di erede, nell’altro di mero legatario).

In primo luogo, dall’interpretazione letterale e dalla lettura congiunta del primo e del secondo comma dell’art. 588 c.c., si desume che il lascito di un bene determinato configuri normalmente un legato. Recita infatti il secondo comma che “l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio” L’utilizzo dell’espressione “non esclude” e l’affermata esigenza di un ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie, rappresentato “dall’intenzione del testatore” evidenzia come, in presenza di un lascito di un bene determinato, di regola si riterrà di essere in presenza di un mero legato, mentre solo in chiave eccezionale e derogatoria potrà configurarsi una successione a titolo universale.

Se ne desume, pertanto, che il rapporto intercorrente tra il legato e l’institutio ex re certa sia di regola ed eccezione: quando cioè si sia in presenza di un lascito determinato la regola generale è che si tratti di un legato, mentre l’eccezione è che si tratti di un’eredità (ex multis, IEVA,Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996, p. 33).

B. Parametri di interpretazione della volontà testamentaria

In considerazione del rapporto appena delineato esistente tra l’art. 588, comma 2, c.c. e il legato, l’istituzione di erede ex certa re potrà ricercarsi unicamente allorquando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l’indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi ad una successione a titolo universale (DELLE MONACHE, Testamento – Disposizioni generali, in Comm. Schlesinger, Milano, 2005, p. 167 ss.). In tutti gli altri casi, nelle ipotesi cioè in cui dalle disposizioni testamentarie non emerga alcun dubbio sull’intenzione del testatore di istituire un vero e proprio legato, rimane ab origine preclusa per l’interprete qualsiasi ulteriore indagine sulla volontà testamentaria ai fini dell’applicabilità dell’art. 588, comma 2, c.c..

Di conseguenza, la presunzione iuris tantum a favore del lascito a titolo particolare potrà essere superata solo nel caso in cui la volontà del testatore di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio emerga con certezza dall’interpretazione oggettiva e soggettiva della disposizione testamentaria (BASINI, Lasciti di beni determinati ed istituzione di erede ex re certa, Fam. Pers. succ., 2007, 03, Successioni e nello stesso senso anche, MENGONI, L’istituzione di erede ex re certa secondo l’art. 588, comma 2°, c.c., p. 758, per il quale “il problema se, nel dubbio, la res certa debba ritenersi attribuita a titolo universale o particolare deve certamente risolversi in ogni caso, nel secondo senso”).

Tuttavia, non sempre tale volontà risulterà in modo univoco dall’interpretazione del testamento (Cass. civ., 16-11-1985, n. 5625, ed in dottrina GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. IV, Padova, 2004, p. 239), tenuto conto anche del fatto che la ricostruzione della mens testantisdovrà avvenire ex ipsomet testamento, non aliunde, non extrinsecus (Cass. civ., 26.06.76, n. 2417).

La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, 12-07-2001, n. 9467) ha ritenuto che, al fine “di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale – che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede – e disposizioni a titolo particolare – che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario – il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell’atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all’intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini – che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati – può stabilirsi se attraverso l’assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicchè la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l’istituzione nell’”universum ius” (sicchè la successione è a titolo di legato”).

Ne deriva dunque, in primo luogo, che l’utilizzo di espressioni quali “erede” o “eredità” non forniscono segnali univoci a favore della qualificazione come disposizione a titolo universale, costituendo tutt’al più elementi indiziari per ricostruire ed interpretare la volontà del testatore.

In questo senso, “al fine di stabilire se l’attribuzione di beni determinati configuri istituzione di eredità o legato, deve innanzitutto considerarsi il contenuto della disposizione, cioè il modo di attribuzione dei beni secondo il criterio stabilito dalla legge, mentre l’attribuzione formale del titolo di erede (o di legatario) può essere valutata solo come elemento confermativo del risultato delle indagini condotte sull’obiettiva consistenza della disposizione. Ai sensi del secondo comma dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario. A tal fine l’indagine, di carattere obiettivo circa il contenuto dell’atto (…) e di carattere soggettivo sull’intenzione del testatore deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni” (Cass. civ., 16.11.85, n. 5624).

Del resto, anche nella giurisprudenza di merito, si ritiene che “nella successione testamentaria si ha institutio ex re certa allorquando il testatore, al di là delle espressioni usate, attribuisca beni determinati o un complesso di beni con l’intenzione di assegnarli come quota del patrimonio e, quindi, a titolo universale. In virtù del suddetto principio, nell’ipotesi in cui il testatore, senza mai utilizzare l’espressione erede o legatario, lasci la disponibilità dei propri conti correnti a più persone (con percentuali differenti), mentre, quanto all’unico immobile, provveda ad una diversa attribuzione, deve ritenersi che la disposizione relativa alla liquidità sia stata fatta a titolo di legato” (Trib. Roma Sez. lavoro (Ord.), 12-02-2003).

In secondo luogo, poi, nemmeno l’ulteriore criterio della proporzionalità di valore tra il bene determinato oggetto della disposizione e quello dell’intero asse ereditario potrebbe avere rilevanza decisiva. Infatti, mentre parte della giurisprudenza maggiormente datata (Cass.civ., 12.05.71, n. 1368, cfr. anche Cass. civ., 26.10.72, n. 3282) attribuiva valore a tale criterio, ritenendo che “l’istitutio ex re certa deve considerarsi istituzione di erede quando il de cuius ha considerato la res certa in rapporto alla totalità del suo patrimonio, come quota di esso, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore della res certa attribuita e il valore dell’intero asse” , oggi la giurisprudenza e la dottrina dominante (BIGLIAZZI GERI – BRESCIA – BUSNELLI – NATOLI, Diritto civile, 4, Le successioni a causa di morte, Torino, 1997) ritiene che la sola adozione della regola della proporzionalità non sia di per sé sufficiente ad accertare la reale mens testantis, dato che il valore della res certafinirebbe pur sempre a corrispondere ad una quota, foss’anche minima, dell’intero asse ereditario.

Di conseguenza, ne deriva il necessario ricorso anche ad altri criteri interpretativi, all’interno di un’indagine ermeneutica diretta a stabilire le effettive intenzioni del de cuius.

In questo senso, secondo l’opinione dominante, si potranno utilizzare anche i cd. elementi extratestuali (MENGONI, L’istituzione di erede ex re certa secondo l’art. 588, comma 2°, c.c., p. 758, BASINI, Lasciti di beni determinati ed istituzione di erede ex re certa, Fam. Pers. succ., 2007, 03, Successioni, Cass. civ., 19.02.01, n. 3940), ma unicamente nella misura in cui questi consentano di chiarire una volontà emersa nella scheda testamentaria e non mai per ricostruire un intento rimasto del tutto inespresso.

In sintesi, dunque, qualora dall’interpretazione del dettato testamentario non emerga con chiarezza l’intenzione del de cuius e permangano dei fondati dubbi sulla volontà di istituire un eredità ex re certa, allora si imporrà a carico dell’interprete l’arduo compito di attribuire valore ad una serie di elementi indiziari, sulla base di una lettura congiunta ed integrata del dettato testamentario, che esalti e prediliga il senso complessivo delle dichiarazioni, piuttosto che il singolo particolare, di per sé irrilevante.

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