Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

Archivio per 'Diritto della famiglia'

[CASS., SS.UU., n. 22755/2009] Dichiarazione del coniuge non acquirente e rifiuto al co-acquisto

Inviato da Gianluca La Marca il 17 gennaio 2010

Importante sentenza delle sez. un. (Cass., SS.UU., 28 ottobre 2009, n. 22755) concernente la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente circa la natura personale del bene acquistato dall’altro coniuge (art. 179, comma 2, c.c.).
I giudici, intanto, hanno escluso che possa trattarsi di un atto negoziale: secondo l’opinione prevalente, infatti, il diritto alla comunione legale ex art. 177, lett. a), c.c. è indisponibile da parte di ciascun coniuge, pertanto non può ammettersi che il coniuge non acquirente possa intervenire con efficacia sostanziale(-negoziale) esclusiva del bene dalla comunione legale (ergo: NO rifiuto al co-acquisto).
Se, allora, la dichiarazione del coniuge non acquirente resa ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.c. non ha natura negoziale, essa può avere:
1) natura ricognitiva di tipo confessoria solo se tale dichiarazione ha ad oggetto una situazione di fatto, come ad esempio la natura personale del bene scambiato (o del denaro pagato) per l’acquisto effettuato (ex art. 179, comma 1, lett. f);
2) invece, se la dichiarazione non realizza una attestazione di fatti, ma esprime una “dichiarazione di intenti“, a tale dichiarazione non può riconoscersi natura ricognitiva-confessoria (con tutte le conseguenze di disciplina), come nel caso in cui il coniuge non acquirente condivida l’intento dell’altro coniuge di destinare alla propria attività personale il bene che viene acquistato (ex art. 179, comma 1, lett. d). In tale ipotesi, la dichiarazione del coniuge varrà come atto adesivo ad un atto di destinazione compiuto dal coniuge acquirente, da cui discende la natura personale dell’acquisto solo se sarà effettiva la destinazione manifestata.
Pertanto, non rileva la veridicità o falsità della dichiarazione di intenti del coniuge non acquirente, quanto piuttosto se a tale intento sia seguita effettivamente la destinazione espressa: se SÌ, il bene è personale; se NO, il bene appartiene alla comunione legale.
Quindi, la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere il bene dalla comunione legale: è altresì necessario, infatti, che sussistano per davvero i presupposti materiali per cui i beni suscettibili di esclusione (cfr. art. 179, comma 1, lett.re c, d ed f) possano dirsi veramente personali. Ovverosia: nel caso sub lett. c, che sussista l’uso strettamente personale del bene acquistato; sub lett. d, che risulti effettiva (i.e. non fittizia, né tradita) la destinazione del bene all’attività professionale del coniuge acquirente; sub lett. f, che sia veritiera la provenienza personale del denaro o del bene dato come corrispettivo dell’acquisto.
In conclusione, se la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente non ha natura negoziale e non è, pertanto, idonea ad escludere di per sé il bene acquistato dalla comunione legale, tale coniuge – ha affermato la Corte – può sempre proporre azione di accertamento della natura comune del bene (ovviamente nei limiti probatori che dipendono dalla natura ricognitiva-confessoria ovvero dalla natura dichiarativa d’intenti della dichiarazione); e se tale azione è esperita all’interno dell’azione di annullamento ex art. 184 c.c. per essere stato venduto il bene in oggetto ad un terzo senza il consenso dell’altro coniuge, trova applicazione l’art. 1445 c.c., secondo il quale sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede purché il loro acquisto (se immobiliare) sia stato trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento.

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[CASS. N. 15835/2009] Convivenza more uxorio e divieto di espulsione dal territorio dello Stato

Inviato da Eleonora Antonuccio il 29 luglio 2009

Con la decisione di seguito riportata (Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2009, n. 15835), i giudici di legittimità affrontano il caso dell’ordine di espulsione dal territorio dello Stato del Prefetto nei confronti di una straniera che conviva more uxorio con un cittadino italiano. A fronte dell’opposizione della destinataria, il Giudice di pace di Trapani aveva sospeso con decreto l’esecutorietà del provvedimento impugnato sino alla regolarizzazione del rapporto di convivenza. Accogliendo il ricorso del Prefetto, gli ermellini hanno cassato il decreto del Giudice di Pace per due ragioni: “in considerazione del suo carattere abnorme (potendo il procedimento di opposizione essere definito con accoglimento o rigetto della domanda) ed in quanto, secondo un principio che va ribadito (Cass. n. 13810 del 2004), la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, in virtù di una esegesi che neppure si pone in contrasto con principi costituzionali (Corte Cost. n. 481 del 2000; n. 313 del 2000; v. anche n. 192 del 2006)”.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente -
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Prefetto di Trapani – domiciliato ex lege in ROMA, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
contro
K.M.;
- intimata -
avverso il decreto del Giudice di pace di Trapani depositato il 26.3.2008;
udita la relazione della causa svolta nella Cartiera di Consiglio del 30 marzo 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato.

RITENUTO IN FATTO
K.M. proponeva opposizione avverso il decreto del Prefetto di Trapani, che ne aveva ordinato l’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e art. 5.
Si costituiva il Prefetto di Trapani che chiedeva il ribello dell’opposizione.
Il Giudice adito, con Decreto del 26 marzo 2008 “sospende(va) l’esecutorietà del provvedimento impugnato” sino alla regolarizzazione del rapporto di convivenza tra l’opponente ed un cittadino italiano.
Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso il Prefetto di Trapani, affidato ad un motivo; non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:
“1- Il ricorrente, con un unico motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la convivenza della straniera con un cittadino italiano non costituisce causa preclusiva dell’espulsione, ai sensi dell’art. 19 cit., come affermato costantemente questa Corte, in virtù di un’interpretazione ritenuta costituzionalmente incensurabile dal giudice delle leggi.
La difesa erariale formula, quindi, quesito di diritto diretto a conoscere se l’art. 19, comma 2 cit., sia applicabile nel caso di convivenza more uxorio.
Il motivo appare manifestamente fondato.
Il decreto con il quale il Giudice di pace, investito della opposizione avverso il provvedimento di espulsione di una straniera dal territorio dello Stato, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato fino alla regolarizzazione legale del rapporto di convivenza, ha carattere definitivo e decisorio, potendo acquisire stabilità, fino all’esito soddisfacente di detta regolarizzazione.
Pertanto, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto non impugnabile altrimenti, non essendone possibile la revoca o l’annullamento, nè essendo lo stesso assoggettabile ad actio nullitatis, con riguardo al suo carattere abnorme, non trattandosi di provvedimento strumentale o cautelare (per una fattispecie analoga, Cass. n. 14292 del 2006).
Il decreto va cassato – e disposto il rinvio al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato – in considerazione del suo carattere abnorme (potendo il procedimento di opposizione essere definito con accoglimento o rigetto della domanda) ed in quanto, secondo un principio che va ribadito (Cass. n. 13810 del 2004), la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, in virtù di una esegesi che neppure si pone in contrasto con principi costituzionali (Corte Cost. n. 481 del 2000; n. 313 del 2000; v. anche n. 192 del 2006).
Pertanto, il ricorso, stante la manifesta fondatezza, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.
In accoglimento del ricorso, il decreto va cassato e la causa rinviata al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato, che procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009

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[CASS. N. 4555/2009] Sì alla pensione di reversibilità per il coniuge separato con addebito

Inviato da Daria Perrone il 22 giugno 2009

La Corte di cassazione, con la pronuncia in oggetto, fa proprio l’indirizzo della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui tale disposizione esclude “dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato”.

Dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c., non sarebbe ammissibile il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli.

Inoltre, sussisterebbe un’indiscriminata disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato, al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell’assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere -

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. S.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO ALESSANDRO, Nicola Valente e Giovanna Biondi per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

T.L., rappresentata e difesa dall’Avv. SPOLDI ROBERTO ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis 31, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Fausti come da procura in atti rep. 8011 del 26/10/2006 notaio Stefano Andreani;

- costituita con procura -

per la cassazione della sentenza n. 68/05 della Corte di Appello di Perugia del 17.02.2 005/25.05.2 005 nella causa iscritta al n. 103 del R.G. anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.01.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Roberto Spoldi per T.L.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso, depositato il 10.06.2002, T.L. esponeva:


- di avere contratto matrimonio in data **** con Sc.Ma.;
- che dal matrimonio erano nati i figli D. e V. attualmente maggiorenni;
- che con sentenza n. 145 del 1989 il Tribunale di Terni aveva dichiarato la separazione personale con addebito ad entrambi i coniugi senza diritto ad assegno di mantenimento;

- che lo Sc. aveva versato ad essa ricorrente, stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000;

- che lo Sc. era deceduto nel ****;

- che invano essa ricorrente aveva chiesto all’INPS l’erogazione della pensione di reversibilità.

Nel costituirsi l’INPS contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito, espletata prova per testi, il Tribunale di Terni con sentenza n. 764 del 2003 accoglieva il ricorso e per l’effetto riconosceva a favore della ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità.

Tale decisione, impugnata dall’INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 68 del 2005. La Corte ha osservato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987 ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui esclude dall’erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Ciò posto, il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza del giudice delle leggi, nel dichiarare l’illegittimità dell’anzidetta norma, non abbia previsto alcuna condizione limitativa, sicchè nel caso di specie la pensione di reversibilità spettava alla ricorrente indipendentemente dall’addebito di colpa in sede di separazione.
L’INPS ricorre con un solo motivo.

La T. si è costituita e on procura partecipando con il suo difensore alla udienza di discussione.

Diritto

1. Con l’unico motivo del ricorso l’INPS denuncia:

- violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, convertito nella L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e dalla L. n. 903 del 1965, art. 22;

- violazione della L. n. 153 del 1969, art. 24, come vagliato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987;

- vizio di motivazione.

Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare il ricorrente si richiama a un precedente di questa Corte (sentenza n. 11428 del 2004), sostenendo che nell’ipotesi in cui il coniuge defunto non sia tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento ne di assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell’altro coniuge, in mancanza del presupposto della “vivenza a carico”, non sussistendo una precedente funzione di sostentamento da proseguire, deve escludersi il diritto del superstite alla pensione di reversibilità.

2. Il motivo è infondato.

La Corte Costituzionale, come ricordato dalla sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui tale disposizione esclude “dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato”.

Il nucleo essenziale della motivazione della decisione del giudice delle leggi è che non è più giustificabile, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c., il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell’assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.

La motivazione del giudice delle leggi, se conduce ad equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l’interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se è possibile individuare contenuti precettivi ulteriori, essi riguardano esclusivamente il legislatore, autorizzato senza dubbio a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni. D’altro canto l’attuale assetto normativo, come determinato dall’intervento della Corte Costituzionale, non può essere sospettato di contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la posizione del coniuge separato non è comparabile con quella del divorziato, mentre il diverso trattamento riservato ai dipendenti statali potrebbe indurre e a dubitare della legittimità di questo e non certo del trattamento più favorevole del settore privato (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003).

Su tali presupposti questo Collegio ritiene corretta la decisione di appello impugnata, atteso che, venuta meno l’esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante a norma del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22.

Nè questo Collegio ritiene convincente l’orientamento (cfr. Cass. n. 11428 del 2004), fatto proprio dall’INPS, pur esso intervenuto dopo l’intervento del giudice delle leggi, secondo cui nell’ipotesi in cui il coniuge defunto non era tenuto al mantenimento o all’assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell’altro coniuge, in mancanza del presupposto della “vivenza a carico” e della funzione di sostentamento da proseguire, dovrebbe escludersi il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto a seguito della sentenza costituzionale n. 286/1987, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito della se-parazione, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, opera la presunzione legale di “vivenza a carico” del lavoratore assicurato al momento della morte (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003 citata).

A conferma della impugnata decisione può da ultimo osservarsi che l’INPS non ha espressamente contestato la sentenza impugnata laddove, nella narrativa dello svolgimento del processo, espone che lo Sc. aveva comunque versato alla moglie T., stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000.


3. In conclusione il ricorso dell’INPS è destituito di fondamento e va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del riferito contrasto giurisprudenziale sulla questione, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

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Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all’art. 711 c.p.c.

Inviato da Daria Perrone il 27 marzo 2009

(Riflessioni a seguito delle modifiche introdotte a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con emendamenti, nella L. 14 maggio 2005, n. 80)

a) La disciplina applicabile

In base all’art. 711 c.p.c., “nel caso di separazione consensuale previsto nell’art. 158 c.c., il presidente su ricorso di entrambi i coniugi deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarsi nel modo indicato nell’art. 708 (…). Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazionedel tribunale”.

Nel caso della separazione consensuale dei due coniugi non sono previste regole specifiche con riferimento ai criteri di competenza da applicarsi. Pertanto, nel silenzio della disposizioni, si configurano due soluzioni possibili:

  1. applicare le regole generali in materia di competenza di cui agli artt. 18 ss c.p.c..
  2. applicare i criteri specifici previsti dal legislatore per le separazioni personali dei coniugi di cui all’art. 706 c.p.c. (così come recentemente modificato dall’art. 2 comma 3, lett. e-ter, decreto d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80).

Ora, risulta condiviso anche in giurisprudenza l’orientamento in base al quale qualsiasi domanda di separazione, anche consensuale, debba comunque seguire le regole speciali in materia di competenza di cui all’art. 706 c.p.c.. Tale conclusione, infatti si può agevolmente dedurre a contrario da diverse pronunce della Suprema Corte1, in cui si afferma appunto la necessaria applicabilità delle regole comuni di cui agli artt. 18 ss. c.p.c. nel caso di domande di modifica dei provvedimenti esclusivamente di contenuto patrimoniale disposti dal giudice nel corso del procedimento di separazione.

In altre parole, nel caso di provvedimenti aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, adottati ai sensi dell’art. 710 o dell’art. 711, comma 5, del codice di procedura civile, si dovranno applicare le ordinarie regole in tema di competenza (per materia, per valore, per territorio), mentre in tutti i restanti casi si dovrà fare riferimento anche per la separazione consensuale alle regole previste in tema di separazione su domanda unilaterale ex art. 706 c.p.c., così come recentemente modificato dall’art. 2, comma 3, lett. e-terd.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

b) Il criterio dei fori successivamenti concorrenti

In base al nuovo art. 706, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla recente riforma, si prevede che “la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”.

Sebbene non si sia ancora sviluppata sul punto un’elaborata dottrina e giurisprudenza data la recente entrata in vigore, sulla base della mera formulazione letterale della norma, sembra comunque che il legislatore abbia voluto delineare l’esistenza di due fori cd. “successivamente concorrenti”, allorchè all’attore è rimessa la facoltà di scegliere un foro solo in mancanza dell’altro (PROTO PISANI, Diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 269). Il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi costituirà quindi il primario criterio per delineare la competenza territoriale del giudice; potendo fare riferimento al luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio solo in chiave sussidaria, nell’ipotesi residuale in cui non sia possibile rinvenire l’ultima residenza comune dei due ricorrenti.

c) La rilevabilità del vizio di competenza

Altra questione, invece, concerne la rilevabilità di tale vizio.

In primo luogo, occorre precisare se, nei confronti dell’omologazione del Presidente del Tribunale ex art. 711 c.p.c., sia possibile o meno applicare le regole generali in tema di incompetenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c. 2. Infatti, l’art. 711 c.p.c. delinea un procedimento peculiare di separazione personale, senza peraltro precisare esplicitamente il regime applicabile.

Ora, sebbene si tratti di una pronuncia che non riguarda direttamente il procedimento di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., può comunque essere utile citare la sent. 11 febbraio 2004, n. 2672 della Cassazione civile in tema di art. 30-bis (laddove cioè una delle parti in causa sia un magistrato). Tale pronuncia, infatti, non solo offre un utile orientamento nel caso peculiare in cui una delle due parti rivesta una funzione all’interno dell’ordinamento giudiziario, ma costituisce anche un particolare indicatore della possibilità di applicare le regole comuni in tema di incompetenza, di cui all’art. 38 c.p.c., anche a casi simili.

Secondo la Corte, “la competenza nelle cause di cui siano parte i magistrati, individuata a norma dell’art. 30 bis c.p.c., si configura come competenza territoriale inderogabile, senza peraltro che il rilievo o l’eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell’ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis c.p.c. citato trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 38 c.p.c., con la conseguenza che l’incompetenza territoriale, anche nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione3.

Dopo aver, quindi, ammesso l’applicabilità dell’art. 38 c.p.c. sulla base di tale recente pronuncia del giudice di legittimità, restano comunque da chiarire le conseguenze dell’eventuale incompetenza e la sua rilevabilità.

La competanza costituisce un requisito per la valida costituzione del giudice. Ai sensi dell’art. 158 c.p.c., si stabilisce che i vizi generali relativi alla costituzione del giudice sono rilevabili d’ufficio e danno luogo a nullità insanabili (cioè non soggette a convalidazione oggettiva ex art. 156, comma 3, c.p.c., nè a sanatoria soggettiva ex art. 157 c.p.c.). Tali nullità sono soggette inoltre al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di appello.

Tuttavia, i vizi di competenza e giurisdizione, pur essendo presupposti della valida costituzione del giudice, sfuggono dalla disciplina generale appena delineata dell’art. 158 c.p.c. e sono soggetti, quanto alla rilevabilità, alle regole di cui all’art. 37 e art. 38 c.p.c. (PROTO PISANI,Diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 269).

Nello specifico, in base all’art. 38 c.p.c., il vizio di incompetenza può essere rilevato anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Nel caso in cui tale vizio non venga rilevato tempestivamente, non sarà più possibile farlo valere. L’omologazione pronunciata dal giudice, quindi, non sarà colpita da nullità, ma sarà perfettamente valida ed efficace.

______________________

1 In questo senso, si ritiene che “la domanda di modificazione dell’assegno alimentare o di mantenimento che venga proposta, ai sensi dell’art. 710 cod. proc. civ. e dell’art. 711 cod. proc. civ. (originario testo), da uno dei coniugi separati in base a sentenza o verbale di separazione consensuale omologato, è soggetta ai normali criteri di competenza per valore e per territorio (e, quindi, con riguardo alla competenza per territorio, anche al foro concorrente del luogo dell’esecuzione dell’obbligazione, da identificarsi con il domicilio dell’avente diritto all’assegno), tenuto conto che la domanda medesima investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione, e si sottrae, pertanto, alle speciali regole di competenza per quest’ultima dettate dall’art. 706 cod. proc. Civ.” (Cass. civ., sez. I, 22-03-2001, n. 4099). Ed ancora, “si deve, pertanto, ritenere che gli speciali criteri di competenza per materia e per territorio, stabiliti dall’art. 706 c.p.c., non si estendono all’azione di cui agli artt. 710 e 711 (testo originario) c.p.c. con cui uno dei coniugi separati in base a sentenza o a verbale di separazione consensuale omologato tende ad ottenere una modifica dell’assegno di mantenimento o alimentare in precedenza determinato. Tale azione, avente natura di causa relativa a diritti di obbligazione, è soggetta ai normali criteri di competenza per territorio e per valore” (Cass. civ., sez. unite, 16-01-1991, n. 381).

2 Sulla base dell’art. 38 c.p.c., si stabiliscono i criteri generali per rilevare i vizi di incompetenza per materia, per valore e per territorio ed, in particolare, che “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall`art. 28 sono rilevate anche d`ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L`incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall`art. 28 è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l`indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall`eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.

 3 Cass. civ., 11 febbraio 2004, n. 2672.

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[CASS. N. 2569/2009] Quote di società di persone e comunione legale

Inviato da Gianluca La Marca il 19 marzo 2009

In tema di acquisti rientranti nella comunione legale tra coniugi, la recente Cass., 2 febbraio 2009, n. 2569 ha stabilito che anche le quote di società di persone sono beni assoggettati al regime di comunione legale, il cui acquisto (o sottoscrizione) compiuto separatamente da un sol coniuge rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 177, lett. a), c.c.
Coerentemente, la Cassazione ha poi ritenuto che solo gli aumenti della partecipazione sociale eseguiti in costanza di matrimonio cadano in comunione dei beni, e non anche la partecipazione iniziale laddove questa sia stata acquisita prima del matrimonio stesso.
Il principio testé affermato costituisce un assoluto precedente in giurisprudenza, che privilegia una visione più “civilistica” della quota sociale, quale cosa immateriale che può formare oggetto di diritti: essa, quindi, non solo può essere trasferita a terzi (Cass., 9 settembre 1997, n. 8784) e pignorata (Cass., 11 luglio 1962, n. 1835, sebbene con riferimento alla quota di S.r.l.) alla stregua di un bene mobile (cfr. art. 812, comma 3, c.c.), ma può anche essere acquistata, e secondo le regole che disciplinano la comunione legale dei coniugi.
Secondo questa tesi, quindi, non sussisterebbe alcuna differenza tra tipi societari, di persone o di capitali, al fine di qualificare la quota sociale come acquisto in comunione legale dei beni.
La visione più “commercialistica”, invece, appartenente all’orientamento dominante in materia, rimarca la suddetta distinzione e considera lo status di socio di una società di persone prevalente rispetto al profilo patrimoniale dell’investimento legato alla quota corrispondente.
In altri termini, l’intuitus personae che caratterizza i tipi societari a base personale contrasterebbe con la disciplina dell’art. 177, lett. a), c.c.; con la conseguenza che solo le quote sociali di società di capitali, si ritiene anche quelle di S.r.l., possono considerarsi compatibili con il regime del coacquisto da parte dell’altro coniuge.

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[CASS. N. 21098/2007] Diritti di credito e comunione legale

Inviato da Gianluca La Marca il 5 novembre 2007

La Cassazione ribadisce, alla luce del più recente orientamento, l’irrilevanza della natura dei diritti che possono entrare nella comunione legale tra coniugi ex art. 177 c.c.
Secondo una recente sentenza della Cassazione (Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098), la comunione legale degli acquisti non riguarda solo i diritti reali ma anche i diritti di credito, almeno in quelle ipotesi di credito “d’investimento”, ossia quelle situazioni che integrano una prospettiva di “incremento” (e non di mero “accantonamento”: vedi Cass., 20 gennaio 2006, n. 1197) della massa patrimoniale comune.
In questo senso, pertanto, rientrano nella comunione legale immediata anche i titoli di partecipazione azionaria, così come le quote di fondi di investimento, e i titoli obbligazionari, ancorché siano stati acquistati con i proventi dell’attività personale di uno solo dei coniugi (cfr. lett. a) e lett. c) dell’art. 177 c.c.).
In conclusione, dovrebbe poter essere ammesso tra gli acquisti che cadono in comunione legale anche il diritto di credito che sorge da un contratto preliminare di vendita concluso da uno solo dei coniugi/promissario acquirente, con la conseguenza che l’altro coniuge sarebbe legittimato, sostituendosi al primo, a proporre la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. contro il promittente venditore e, in litisconsorzio necessario, contro il di lui coniuge/promissrio acquirente (in senso contrario, vedi Cass. n. 9513/1991 e Cass. n. 7424/1992).

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[CASS. N. 19218/2007] Nullità della notificazione effettuata al convivente more uxorio

Inviato da Gianluca La Marca il 23 ottobre 2007

Ennesima sentenza della Corte di Cassazione in tema di equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia di diritto: questa volta gli ermellini si sono espressi in senso negativo!
Con sentenza 14 settembre 2007, n. 19218, la Corte di Cassazione sembra aver fatto un passo indietro in ordine all’equiparazione tra il coniuge legittimo e il c.d. “coniuge di fatto”, ossia il convivente more uxorio. I giudici di piazza Cavour, infatti, hanno escluso la validità del procedimento speciale di notificazione di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c. se la copia dell’atto da notificare è consegnata a persona non appartenente al nucleo familiare del destinatario, ancorché esista con questi un rapporto di stabile convivenza.
Il principio di diritto espresso dalla sentenza in parola è, a mio avviso, alquanto opinabile!
Esso si fonda sul c.d. “scopo di conoscibilità” al cui perseguimento è diretta la disciplina della notificazione, il quale, però, a parere della Corte, non verrebbe ugualmente garantito se la consegna della copia dell’atto venisse effettuata a mani di persona che non sia legata al destinatario da un rapporto familiare legittimo (di coniugio, parentela o affinità), essendo peraltro sufficiente la sua presenza non occasionale in uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell’art. 139 c.p.c., e non necessariamente un rapporto di stabile convivenza. Sicché, secondo il Collegio, la convivenza more uxorio non offrirebbe le stesse garanzie di certezza formale della conoscenza dell’atto che invece, espressamente secondo il Legislatore, offrirebbe, ad esempio, anche la
sola consegna della copia a persona meramente addetta alla casa (sic). Non si capisce, cioè, la ratio di un’equiparazione tra persona di famiglia e persona addetta alla casa se per ‘famiglia’ il Legislatore non avesse inteso, in generale, un agglomerato affettivo di individui conviventi, o anche solo non occasionalmente presenti, nella stessa abitazione, e dunque se avesse inteso esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio.
Si potrebbe rispondere sostenendo che nei casi previsti testualmente dalla legge esiste un rapporto oggettivamente accertabile tra i soggetti coinvolti (destinatario e consegnatario), ossia un rapporto risultante dai registri dello Stato Civile o un rapporto di lavoro, che invece mancherebbe tra i membri di una famiglia di fatto, e che pertanto non garantirebbe quella sicurezza e stabilità del rapporto stesso quali presupposti di perseguimento dello scopo di conoscibilità succitato.
In contrario, si può replicare intanto che non è sempre detto che tra destinatario e persona addetta alla casa vi sia un rapporto tale da offrire sempre le stesse garanzie di certezza e stabilità (a tacer del fatto che anche un coniuge di fatto potrebbe in concreto qualificarsi come “addetto alla casa”); ma soprattutto che, ammessa ormai pacificamente la sufficienza del minus della non occasionalità della presenza del consegnatario nella casa di residenza del destinatario (per i precedenti sul punto, vedi i riferimenti citati nel testo della sentenza), sarebbe illogico, e costituzionalmente illegittimo, non ammettere tra i consegnatari
legittimi una persona legata da un vincolo affettivo di sicura maggiore stabilità come quello del coniuge di fatto, non fosse altro che il Legislatore, in altri settori (vedi art. 157 c.p.p. che parla di “persona che conviva anche temporaneamente”) e materie ben più delicate (vedi, fra tutti, art. 199, comma 3, lett. a), c.p.p.), estende a quest’ultimo l’applicabilità del regime giuridico del coniuge legittimo sulla base della stessa considerazione qui esposta.
Resta comunque condivisibile il secondo motivo per cui nel caso di specie la Corte ha dichiarato nulla la notificazione, in quanto la copia dell’atto fu consegnata alla convivente del destinatario in un luogo diverso da quelli prescritti dall’art. 139 c.p.c..

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[CASS. N. 14921/2007] Assegno divorzile e nuova convivenza more uxorio

Inviato da Gianluca La Marca il 8 settembre 2007

L’instaurazione di una nuova convivenza more uxorio non è di per sé sufficiente ad escludere il diritto all’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.
Con la sentenza che si annota (Cass., 28 giugno 2007, n. 14921), la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno divorzile di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 è dovuto all’ex coniuge anche se questi abbia intrapreso una nuova stabile relazione di convivenza con un altra persona, atteso che – spiega la Corte – la convivenza more uxorio, “pur ove acquisti carattere di stabilità, non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano“. Detta convivenza, infatti, rappresenta “solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio“, e non già una condizione idonea a negare tout court la corresponsione dell’assegno (per alcuni precedenti, vedi Cass., 26 gennaio 2006, n. 1546; Cass., 9 aprile 2003, n. 5560).

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Assassinio “Chiesa”: riconosciuto il “danno diretto” del convivente gay

Inviato da Gianluca La Marca il 20 luglio 2007

Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto anche in sede penale il diritto al risarcimento del danno subito dalla morte del convivente omosessuale.
Il giudice della udienza preliminare ha ieri accolto la richiesta di Mario Chinazzo, compagno della vittima, che si era costituito parte civile per il riconoscimento del suo diritto al risarcimento del danno derivante dall’interruzione del rapporto affettivo col proprio convivente. Il gup ha ritenuto, previo accertamento di un rapporto more uxorio effettivo, che il convivente anche omosessuale meriti la stessa attenzione e abbia gli stessi diritti del coniuge. In questo modo è stato esteso per la prima volta in Italia un principio, consolidatosi in ambito civile, per cui dalla morte del proprio convivente gay può scaturire un danno diretto patrimoniale meritevole di risarcimento, ancorché il rapporto di convivenza in questione manchi dei crismi matrimoniali.
L’ordinanza con cui il giudice ha deciso in ordine alla regolare costituzione della parte civile, però, risolve solo preliminarmente la questione suddetta. In attesa, pertanto, della prima chiusura del processo, si rinvia a Di Gianvito, Gay ucciso, sì al compagno come parte civile, su Corriere della Sera.it

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