Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

Archivio per 'Diritto del lavoro'

[CASS. N. 4555/2009] Sì alla pensione di reversibilità per il coniuge separato con addebito

Inviato da Daria Perrone il 22 giugno 2009

La Corte di cassazione, con la pronuncia in oggetto, fa proprio l’indirizzo della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui tale disposizione esclude “dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato”.

Dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c., non sarebbe ammissibile il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli.

Inoltre, sussisterebbe un’indiscriminata disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato, al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell’assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere -

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. S.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO ALESSANDRO, Nicola Valente e Giovanna Biondi per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

T.L., rappresentata e difesa dall’Avv. SPOLDI ROBERTO ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis 31, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Fausti come da procura in atti rep. 8011 del 26/10/2006 notaio Stefano Andreani;

- costituita con procura -

per la cassazione della sentenza n. 68/05 della Corte di Appello di Perugia del 17.02.2 005/25.05.2 005 nella causa iscritta al n. 103 del R.G. anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.01.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Roberto Spoldi per T.L.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con ricorso, depositato il 10.06.2002, T.L. esponeva:


- di avere contratto matrimonio in data **** con Sc.Ma.;
- che dal matrimonio erano nati i figli D. e V. attualmente maggiorenni;
- che con sentenza n. 145 del 1989 il Tribunale di Terni aveva dichiarato la separazione personale con addebito ad entrambi i coniugi senza diritto ad assegno di mantenimento;

- che lo Sc. aveva versato ad essa ricorrente, stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000;

- che lo Sc. era deceduto nel ****;

- che invano essa ricorrente aveva chiesto all’INPS l’erogazione della pensione di reversibilità.

Nel costituirsi l’INPS contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All’esito, espletata prova per testi, il Tribunale di Terni con sentenza n. 764 del 2003 accoglieva il ricorso e per l’effetto riconosceva a favore della ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità.

Tale decisione, impugnata dall’INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 68 del 2005. La Corte ha osservato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987 ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui esclude dall’erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Ciò posto, il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza del giudice delle leggi, nel dichiarare l’illegittimità dell’anzidetta norma, non abbia previsto alcuna condizione limitativa, sicchè nel caso di specie la pensione di reversibilità spettava alla ricorrente indipendentemente dall’addebito di colpa in sede di separazione.
L’INPS ricorre con un solo motivo.

La T. si è costituita e on procura partecipando con il suo difensore alla udienza di discussione.

Diritto

1. Con l’unico motivo del ricorso l’INPS denuncia:

- violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, convertito nella L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e dalla L. n. 903 del 1965, art. 22;

- violazione della L. n. 153 del 1969, art. 24, come vagliato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987;

- vizio di motivazione.

Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare il ricorrente si richiama a un precedente di questa Corte (sentenza n. 11428 del 2004), sostenendo che nell’ipotesi in cui il coniuge defunto non sia tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento ne di assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell’altro coniuge, in mancanza del presupposto della “vivenza a carico”, non sussistendo una precedente funzione di sostentamento da proseguire, deve escludersi il diritto del superstite alla pensione di reversibilità.

2. Il motivo è infondato.

La Corte Costituzionale, come ricordato dalla sentenza impugnata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui tale disposizione esclude “dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato”.

Il nucleo essenziale della motivazione della decisione del giudice delle leggi è che non è più giustificabile, dopo la riforma dell’istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c., il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell’assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.

La motivazione del giudice delle leggi, se conduce ad equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l’interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se è possibile individuare contenuti precettivi ulteriori, essi riguardano esclusivamente il legislatore, autorizzato senza dubbio a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni. D’altro canto l’attuale assetto normativo, come determinato dall’intervento della Corte Costituzionale, non può essere sospettato di contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la posizione del coniuge separato non è comparabile con quella del divorziato, mentre il diverso trattamento riservato ai dipendenti statali potrebbe indurre e a dubitare della legittimità di questo e non certo del trattamento più favorevole del settore privato (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003).

Su tali presupposti questo Collegio ritiene corretta la decisione di appello impugnata, atteso che, venuta meno l’esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante a norma del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22.

Nè questo Collegio ritiene convincente l’orientamento (cfr. Cass. n. 11428 del 2004), fatto proprio dall’INPS, pur esso intervenuto dopo l’intervento del giudice delle leggi, secondo cui nell’ipotesi in cui il coniuge defunto non era tenuto al mantenimento o all’assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell’altro coniuge, in mancanza del presupposto della “vivenza a carico” e della funzione di sostentamento da proseguire, dovrebbe escludersi il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto a seguito della sentenza costituzionale n. 286/1987, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito della se-parazione, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, opera la presunzione legale di “vivenza a carico” del lavoratore assicurato al momento della morte (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003 citata).

A conferma della impugnata decisione può da ultimo osservarsi che l’INPS non ha espressamente contestato la sentenza impugnata laddove, nella narrativa dello svolgimento del processo, espone che lo Sc. aveva comunque versato alla moglie T., stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000.


3. In conclusione il ricorso dell’INPS è destituito di fondamento e va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del riferito contrasto giurisprudenziale sulla questione, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

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[CASS. N. 7260/2009] Distinzione tra lavoro subordinato ad autonomo

Inviato da Daria Perrone il 22 giugno 2009

Ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e autonomo determinante è il requisito della subordinazione, da configurarsi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, mentre altri elementi, quali assenza di rischio organizzativo d’impresa, la continuità della prestazione, la cadenza e la misura fissa del compenso, l’osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario.

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 25 marzo 2009, n. 7260

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 28 dicembre 2005 al Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva rigettato la domanda proposta da P. G., diretta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società in nome collettivo Gecom, di cui era anche socio, negato dall’INPS con il verbale di accertamento del 12 dicembre 1996.

La Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione, in base al rilievo che non risultava dimostrato il vincolo della subordinazione, e neppure erano state specificate le mansioni svolte dall’appellante, il quale a fronte del dedotto inquadramento come operaio specializzato, aveva, secondo le dichiarazioni dei testimoni escussi, espletato “mansioni amministrative di controllo e supervisione dell’attività amministrativa ed anche commerciale della società”.

La cassazione della sentenza è stata richiesta dal soccombente con ricorso basato su un motivo, poi illustrato con memoria.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Disposta la trattazione della causa in Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il P., nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonchè vizio di motivazione, critica la sentenza impugnata per non avere valutato altri elementi, quali l’osservanza dell’orario di lavoro, la predeterminazione della retribuzione, necessari ai fini della qualificazione del rapporto, allorchè non emergano elementi univoci per accreditare il rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, e di non avere vagliato in modo adeguato le deposizioni di alcuni testimoni, ove erano stati specificati gli orari di lavoro di esso ricorrente.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante, le sentenze 29 maggio 2008 n. 14371, 28 settembre 2006 n. 21028, Cass. 6 agosto 2004 n. 15275), ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e autonomo determinante è il requisito della subordinazione, da configurarsi come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, mentre altri elementi, quali assenza di rischio organizzativo d’impresa, la continuità della prestazione, la cadenza e la misura fissa del compenso, l’osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario. E si è altresì rilevato che ai fini della suddetta distinzione è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il Giudice del merito ad inquadrare il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema.

Nella specie, il Giudice di merito, senza escludere a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra la società ed uno dei soci, purchè ricorrano determinate condizioni, e precisamente a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia (secondo il principio affermato da Cass. 11 gennaio 1999 n. 216, oltre che da Cass. 18 aprile 1994 n. 3650), ha tuttavia escluso, in considerazione degli elementi di fatto accertati, la sussistenza del vincolo della subordinazione.

In tal modo, per negare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente, il medesimo giudice ha utilizzato il criterio discretivo fondamentale, e nel contempo elemento qualificante, della subordinazione, e non sussiste perciò la violazione della norma di legge denunciata.

La Corte di merito ha pure adeguatamente motivato il proprio convincimento. Infatti, dopo avere richiamato l’assetto societario, evidenziando che amministratrici della società erano N.A. M. e L.A., coniugi rispettivamente del P. e di D.G. (altro socio che aveva agito in giudizio in analoga controversia, pendente in appello dinanzi alla stessa Corte territoriale), ha sottolineato, richiamando le risultanze delle prove testimoniali assunte in primo grado, la partecipazione dell’odierno ricorrente a riunioni periodiche, ogni quindici giorni, con le due amministratrici e l’altro socio D., per “fare il punto della situazione”, l’espletamento da parte del P. di mansioni amministrative di controllo e di supervisione dell’attività amministrativa ed anche commerciale della società, con i contatti con la clientela normalmente tenuti dallo stesso.

Il predetto Giudice ha pure rimarcato che a fronte di mansioni dichiarate di operaio specializzato, ma in realtà non specificate, il P. dava direttive al personale, controllandone l’attività, secondo quanto era emerso dalle deposizioni di alcuni testimoni.

Ed una volta esclusa la subordinazione per il rapporto di lavoro, restava superflua l’analisi dei criteri sussidiari indicati, relativi all’osservanza dell’orario di lavoro e alla predeterminazione della retribuzione, essendo tali elementi compatibili anche con la posizione del socio nell’ambito dell’azienda e nell’esercizio di un effettivo gestorio.

Di conseguenza non decisive si presentano le deposizioni, che si assumono pretermesse, dei testimoni D.C. e G., che hanno riferito dell’osservanza da parte del P. di un orario di lavoro coincidente con quello da loro espletato.

Infine, non può essere addebitato al giudice del merito di non avere indagato se la prestazione lavorativa del ricorrente non integrasse un conferimento previsto dal contratto sociale, l’onere di tale prova negativa incombendo alla parte, cui faceva carico di dimostrare la sussistenza del rivendicato rapporto di lavoro subordinato.

In conclusione, la sentenza impugnata deve andare esente dalle critiche formulate dal ricorrente e il ricorso deve essere rigettato.

Sebbene soccombente, il P. resta esonerato, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

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[CASS., SEZ. LAVORO, N. 17898/2007] Le assenze a lavoro per malattia, anche per un solo giorno, devono essere documentate

Inviato da Giorgio Larx il 25 agosto 2007

Secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore che si assenta dal posto di lavoro adducendo motivi di salute è tenuto a presentare, se richiesto dal proprio datore, il relativo certificato medico, anche se l’assenza riguarda un solo giorno di lavoro.
Con sentenza n. 17898 del 22 agosto 2007 la Corte di Cassazione ha deciso che le assenze a lavoro devono sempre essere documentate, da apposito certificato medico, anche se relative ad un solo giorno, non bastando a tal fine la mera comunicazione da parte dell’interessato. In caso contrario, infatti, il datore di lavoro può legittimamente trattenere dalla paga giornaliera il corrispettivo spettante al lavoratore che non riesca a provare la malattia, in quanto si configurerebbe l’ipotesi disciplinata in generale dall’art. 1460 c.c.: non si può parlare, quindi, di provvedimento disciplinare emanato dal datore di lavoro. In questo modo la S.C. conferma un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di merito.

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Il mobbing: nozione, responsabilità e onere probatorio

Inviato da Iure proprio il 26 luglio 2007

Autrice: Stefania Gatto

Il termine mobbing deriva dal verbo inglese to mob, che significa: accerchiare, attaccare, aggredire in massa. Questo termine è ormai entrato a far parte del vocabolario del mondo del lavoro, rappresentando un fenomeno ampio e dagli effetti pericolosissimi sia per il lavoratore che ne è colpito, sia per il benessere dell’intera società. Si tratta, infatti, di vari comportamenti aggressivi o subdoli messi in atto sul posto di lavoro ai danni di un lavoratore. Nella XIV legislatura sono stati presentati ben 14 progetti di legge sul mobbing (9 al Senato e 5 alla Camera), i quali, ovviamente, innanzitutto, propongono una definizione normativa del fenomeno.

Nel nostro ordinamento è assente una legge che definisca specificatamente il mobbing; tuttavia – va sottolineato – risulterebbe pleonastico un intervento del legislatore in tal senso, in quanto compete al legislatore medesimo dare un regolamentazione del fenomeno piuttosto che una definizione di esso.
Ciò premesso, in definitiva, la concreta individuazione del
mobbing è di volta in volta rimessa al sindacato del giudice che, in assenza di tipizzazione normativa, diventa un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, laddove congruamente e logicamente motivato.

La rilevanza giuridica del mobbing trova un aggancio sicuro nelle disposizioni legislative in materia di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore ex art. 2087 c.c. (“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica a la personalità morale dei prestatori di lavoro”), ma anche, e più in generale, nella nostra Carta Costituzionale agli articoli 2, 3, 32, 41, c. 2, nonché, percorrendo la via tracciata dalla direttiva 2000/78/CE, nel d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro. Anche il diritto comunitario, pertanto, si volge verso l’obiettivo di garantire la sicurezza, la libertà e la dignità dei lavoratori, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro.
Negli ultimi anni, si è assistito a un ricorso “abusivo” alla tutela per il danno derivante da
mobbing, tentando di ricomprendere nella sua definizione le più disparate fattispecie lesive dei diritti dei lavoratori. Pertanto, sembra opportuno sottolineare, in accordo con il pensiero di Scognamiglio, che il mobbing “può farsi consistere in una sequenza di atti o comportamenti miranti e/o idonei, per le modalità che rivestono, a realizzare una forma di persecuzione psicologica del lavoratore, in cui un peso rilevante assumono i connotati della durata e della frequenza, da valutare di caso in caso, tenendo conto anche della diversa natura e gravità degli atti o comportamenti persecutori” (v. Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1-2/2006, 3). Questa definizione dovrebbe bastare a segnare la differenza della condotta persecutoria del datore di lavoro o dei compagni nei confronti del lavoratore, dal caso, ben diverso, in cui il c.d. “male di lavoro” dipenda piuttosto dall’eccessiva sensibilità del lavoratore.
Del mobbing si possono individuare tre differenti tipologie:

  • orizzontale, quando il soggetto attivo che pone in essere la condotta “mobizzante” si identifica nel “collega” del soggetto passivo, che ne subisce le vessazioni;

  • ascendente, quello predisposto dai dipendenti contro il proprio responsabile, di solito non il datore, ma il soggetto da questi predisposto;

  • verticale, posto in essere dal datore verso il subordinato.

Secondo taluni, potrebbe anche ravvisarsi una ipotesi di mobbing atipico, laddove le condotte “mobbizzanti” siano poste in essere in un contesto associativo differente da quello lavorativo (famiglia, scuola, ecc.).
Il fenomeno, quindi, ha diverse possibili configurazioni e tutte, comunque, ascrivibili alla responsabilità civile.
Senz’altro, la responsabilità in cui incorre il datore di lavoro che pone in essere la condotta “mobbizzante” assume
natura contrattuale, consistendo nell’inadempimento alla obbligazione di sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.. Di contro, quando la condotta persecutoria è posta in essere da altri soggetti che non siano il datore, e che pertanto non abbiano col soggetto leso alcun vincolo contrattuale, sorge la c.d. responsabilità extra-contrattuale di cui all’art. 2043 c.c. e, di conseguenza, il datore di lavoro incorre nella responsabilità per fatto altrui ai sensi dell’art. 2049 c.c. per la condotta illecita posta in essere dai suoi dipendenti.
Pertanto, il mancato esercizio da parte del datore di lavoro di misure tese a evitare gli atti vessatori posti in essere dagli altri dipendenti determina l’insorgere di una responsabilità contrattuale. Posto ciò, occorre altresì comprendere come debba essere ripartito l’
onere della prova. In merito, la sentenza Cass., sez. lavoro, 25 maggio 2006, n. 12445, rileva che “la presunzione legale di colpa – stabilita (dall’ art. 1218c.c.) a carico del datore di lavoro inadempiente all’obbligo di sicurezza (di cui all’art. 2087 c.c.) – deroga, parzialmente al principio generale ex art. 2697 c.c., che impone – a chi vuol far valere un diritto in giudizio – l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In altri termini, spetterà al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1218 c.c.provare la non imputabilità dell’inadempimento”, risultando il medesimo contrattualmente responsabile in quanto “debitore” della sicurezza. Secondo i giudici di legittimità, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale “la prova sull’imputazione materiale e su quella psicologica del danno – anziché essere concentrata sul lavoratore (come in genere sul creditore) danneggiato che agisca per ottenere il risarcimento – dovrà essere ripartita tra il lavoratore creditore e il datore debitore”.

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