Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

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Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un bene in comproprietà di un soggetto estraneo al reato

Inviato da Daria Perrone il 12 dicembre 2009

Sommario: 1. Inquadramento normativo: il sequestro preventivo e la confisca; 2. Il concetto di “appartenenza a persona estranea al reato”; 3. Le sentenze n. 24015 del 6 maggio 2009 e n. 28189 del 24 giugno 2009 della Cassazione.

1. Inquadramento normativo: il sequestro preventivo e la confisca

Il sequestro preventivo, quale misura cautelare reale, è disciplinato dall’art. 321 c.p.p., in base al quale “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”.
Anche al di fuori di questi presupposti, il sequestro preventivo “delle cose di cui è consentita la confisca” è rimesso alla discrezionalità del giudice, mentre diventa obbligatorio nel corso dei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando si accerti, anche per fatti sopravvenuti, l’insussistenza delle esigenze di prevenzione che l’avevano giustificato. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto motivato, entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
La confisca consiste invece nell’espropriazione a favore dello Stato di determinate cose attinenti al reato commesso. Si tratta di una misura di sicurezza reale, disciplinata dall’art. 240 c.p., sebbene tale natura sia stata in parte contestata dalla dottrina, per il fatto che si fonderebbe più sulla pericolosità della cose che su quella della persona. Infatti secondo alcuni autori, si tratterebbe tutt’al più di una pena sui generis o di una sorta di pena accessoria (tale tesi invece è contestata dalla giurisprudenza). Infatti con la sentenza del 26 aprile 1983, la Cassazione, a sezioni unite, ha chiarito che nel vigente sistema la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, talché l’istituto tende a prevenire la commissione di nuovi reati e come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria.
La confisca può essere ordinata per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. In questi casi, la confisca è discrezionale per il giudice. Il giudice è quindi chiamato a disporre la misura ogni qual volta la disponibilità della cosa nelle mani del condannato potrebbe costituire per quest’ultimo un incentivo alla commissione di ulteriori reati. Ne deriva quindi che la confisca falcoltativa prevista dal primo comma dell’art. 240 c.p. può considerarsi legittima a condizione che si dimostri il diretto carattere strumentale della cosa sequestrata al compimento del reato e sia formulata una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa stessa da parte del condannato (così Cass., sez. III, 7 maggio 1991, n. 5020).
La confisca è invece obbligatoria rispetto alle cose che:
costituiscono il prezzo del reato; la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
In questo caso , il giudice, pur non essendo tenuto a motivare l’applicazione della misura come invece avviene nel caso di confisca discrezionale, deve comunque evidenziare il presupposto legale in mancanza del quale la confisca è inapplicabile.
In base al terzo comma dell’art. 240 c.p., la confisca non si applica al prezzo, al prodotto e al profitto del reato se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
Inoltre, la confisca non si applica alle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Orbene, ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca, è sufficiente l’esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, nel senso che debba essere specificatamente predisposta, fin dall’origine o per successiva modifica, per l’azione criminosa. Tale ulteriore connotazione, in quanto attinente al grado di pericolosità della cosa, sarà valutata dal giudice di merito nel momento in cui, pronunciata la condanna, dovrà decidere se esercitare o meno il potere di disporre la misura di sicurezza (in questo senso, Cass., sez. VI, 11 dicembre 1996, n. 3334, dove la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di autovettura utilizzata dall’indagato per trasporto ed occultamento di sostenne stupefacenti destinate allo spaccio).
Il sequestro preventivo, pur finalizzato alla confisca, può ricadere su beni comunque a titolo di comproprietà dell’indagato, senza che possano avere “vincoli” posti in materia contrattualistica dal codice civile, volti a regolare i rapporti “interni” tra il medesimo ed altri soggetti (per riferimenti, Cass., sez. IV,, 22 maggio 2009, n. 26438; sez. VI, 14 marzo 2007, Squillante ed altri; sez. VI, 29 marzo 2006, Lucci ed altro).
La questione poi della confisca sarà valutata dal giudice del merito che dovrà tenere conto, da un lato, della natura sanzionatoria della confisca de qua, che certo non può trovare limiti di applicazione con riferimento a profili di natura civilistica che concernano i “rapporti interni” tra i soggetti vantanti la contitolarità della res, e, dall’altro, del fatto che comunque per “persona estranea al reato” ai fini della non applicazione della misura ablatoria deve intendersi non solo chi non ha concorso nel reato, ma anche chi non ha neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorchè non punibile, con la consumazione del reato.

2. Il concetto di “appartenenza a persona estranea al reato”

Per meglio comprendere la portata della limitazione di cui al terzo comma dell’art. 240 c.p., occorre preliminarmente soffermarsi su due concetti: la nozione di “appartenenza” e quella di “estraneità” al reato.
Sotto il primo profilo, la Relazione del Guardasigilli al codice del 1930 si limita a esporre genericamente la ratio della limitazione soggettiva alla confisca obbligatoria, per cui “a tutela dei diritti dei terzi (…) non si fa luogo a confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato se la cosa appartenga a persona, che sia rimasta estranea al reato medesimo”. Di qui l’esigenza della dottrina e della giurisprudenza di attribuire un significato certo al concetto di “appartenenza”.
In particolare, ai fini dell’art. 240 c.p., si discute da tempo se si tratti di un sinonimo di «proprietà» o debba considerarsi come un concetto più ampio, andando a ricomprendere i diritti reali (di godimento e di garanzia) e perfino i diritti personali di godimento.
In origine, la dottrina italiana aveva mostrato una preferenza, con rare eccezioni, per una nozione ampia di «appartenenza», nel senso di titolarità di un diritto avente per oggetto un bene (concezione lata) o nel senso di potere di disponibilità sulla cosa, pertanto comprensivo del possesso (concezione latissima).
Proverebbero la correttezza della tesi, da un lato, la provenienza della nozione dal diritto civile, dove l’ “appartenenza a titolo di proprietà” è soltanto una forma, tra le tante, di «appartenenza»; dall’altro il fatto che allorché il legislatore ha inteso riferirsi al diritto di proprietà, ha utilizzato espressioni specifiche quali proprietario, cosa altrui, ecc.; infine la natura di sanzione repressiva della confisca, di tal che se questa fosse applicabile a danno del terzo titolare di un diritto reale anche diverso dalla proprietà verrebbe leso il principio della responsabilità personale.
Anche la giurisprudenza aveva aderito all’idea in base alla quale l’appartenenza contemplasse tutti i diritti reali, compresi quelli di garanzia, e che quindi la titolarità di diritti reali in capo a terzi escluda la confisca (in questo senso, ex pluribus, Cass., sez. III, 12 dicembre 1978, e più recentemente sez. I, 25 luglio 1991). Tuttavia, al fine di evitare pericolose elusioni della norma, la suprema Corte aveva anche precisato che la titolarità del diritto dovesse essere effettiva e non fittizia e di conseguenza ha ritenuto confiscabile un oggetto formalmente intestato a terzi, ma in possesso esclusivo dell’imputato.
Restava tuttavia il problema degli ingiustificati vantaggi scaturenti in capo al reo per effetto dell’intangibilità di beni su cui insistono diritti reali altrui, problema che a ben vedere aveva indotto la dottrina minoritaria ad optare per la nozione restrittiva di appartenenza.
La dottrina più recente, partendo dalla constatazione delle irrazionalità cui conduce la predetta nozione lata con riguardo alle finalità preventive della confisca, ha proposto, quanto meno ai fini dell’art. 240 c.p., la tesi restrittiva dell’appartenenza come diritto di proprietà, la quale, unica, coerentemente consente la confisca di cosa di proprietà del reo gravata da diritti di terzi.
Detta soluzione è stata accolta dalla suprema Corte, allorché in diverse occasioni, da ultimo, pur continuando ad aderire in via astratta alla nozione lata di appartenenza, ha decretato che la parziale titolarità non esclude la confisca e la titolarità in capo al reo gravata da diritti altrui non impedisce la confisca “salvi i diritti dei terzi”. La Cassazione si è pronunciata, ad esempio, anche sulla legittimità del sequestro preventivo a scopo di confisca della sola parte d’immobile dell’imputato di cui questi condivida la proprietà con terzo estraneo (cfr. Cass., sez. III, sent. 13 novembre 2007, n. 346).
Dunque, la res è confiscabile allorché il penalmente responsabile ne sia proprietario, quand’anche sussistano diritti parziali di terzi; al contrario, è inconfiscabile, sia pur limitatamente ai diritti dei terzi, la cosa in proprietà di terzi: in questa ipotesi infatti la cosa in quanto appartenente a terzi, sarà inconfiscabile in base agli ultimi due commi dell’art. 240 c.p. e, dato che solo il diritto di proprietà è suscettibile di confisca, saranno inconfiscabili anche i diritti appartenenti al reo.
Orbene, per quanto invece concerne il secondo profilo, ossia la questione sul concetto di “estraneità” al reato, sia nella prassi giurisprudenziale, sia nella dottrina, vi è la tendenza ad interpretare tale concetto in modo da ampliare la portata della confisca.
In particolare, tra gli autori, non di rado si è escluso dall’ambito della «persona estranea al reato» non solo – come ovvio – chi ha concorso alla realizzazione del reato, ma anche a chi vi ha partecipato con attività altrimenti connessa e comunque chi ha tratto dal reato un illecito profitto.
Ed ancora, la giurisprudenza ha escluso che possa considerarsi «estraneo» colui che non ha partecipato al processo, e tuttavia risulta implicato nel reato, o per avervi partecipato con attività variamente connessa, o anche per aver evidenziato un collegamento diretto o indiretto con il reato e perfino chi abbia partecipato all’utilizzazione dei profitti del reato o sia implicato moralmente con lo stesso.

3. Le sentenze n. 24015 del 6 maggio 2009 e n. 28189 del 24 giugno 2009 della Cassazione

Due recenti pronunce della Cassazione hanno contribuito a chiarire meglio la problematica della sequestrabilità, finalizzata alla confisca, di un bene in comproprietà con un soggetto estraneo al reato. Entrambe le sentenza riguardano il reato di cui all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), in base al quale si stabilisce che
”chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a)con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b)con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c)con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato“.
Come è agevole verificare dal tenore della norma, si tratta di confisca obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata (“è sempre disposta”) sia dal richiamo al secondo comma dell’art. 240 c.p. che prevede, appunto, casi di confisca obbligatoria (in questo senso deve intendersi il richiamo all’art. 240: v. Cass., sez. IV, 11 febbraio 2009 n. 13831, Fumagalli, rv. 242479). 
Dalla natura obbligatoria della confisca deriva un’importante conseguenza: che, nel caso di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., l’esistenza del periculum – cui l’emissione di tale misura cautelare reale è subordinata – è presunta per legge, con la conseguenza che non deve essere accertata caso per caso e che non può essere disposta (a meno che non vengano meno i presupposti per ritenere esistente il fumus) la restituzione del veicolo prima della sentenza definitiva (v. la già citata sentenza 13831/2009 nonché Cass., sez. fer., 28 agosto 2008 n. 36822, Simmerle, rv. 241269 – entrambe relative alla norma innovata del codice della strada – e in generale, precedentemente, Cass., sez. III, 6 aprile 2005, n. 17439, Amico, rv. 231516).
Nella sentenza n. 24105 del 6 maggio 2009, nel caso di specie, la questione pratica riguardava un soggetto che, sottoposto a controllo alcolimetrico dai carabinieri, risultava in stato di ebbrezza alcolica. Il veicolo veniva sottoposto quindi a sequestro preventivo (poi tempestivamente convalidato e reiterato dal giudice delle indagini preliminari) finalizzato alla confisca obbligatoria sancita dall’art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), come modificato ed integrato dalla L. n. 125 del 2008.
In seguito, la moglie dell’agente chiedeva la restituzione dell’autovettura, rivendicandone l’esclusiva proprietà e – comunque – contestando la sequestrabilità della medesima anche se ritenuta di proprietà comune con il marito.
Tuttavia, sia il giudice delle indagini preliminari che il Tribunale del capoluogo di provincia, in sede di appello ex art. 322bis c.p.p., sostenevano che, pur essendo l’istante estranea al reato, ciò non impediva di mantenere il sequestro al fine di confiscare la quota spettante all’imputato con la conseguente vendita dell’autovettura, sul cui prezzo la moglie avrebbe potuto soddisfare il proprio diritto di comproprietaria.
A seguito poi del ricorso per cassazione, la Corte aveva modo di pronunciarsi nello specifico, stabilendo che “poiché il bene non è divisibile non potrebbe essere sacrificato il diritto di comproprietà a vantaggio della confiscabilità”. 
Il diritto della moglie va salvaguardato, trattandosi di comproprietaria estranea al reato, ma ciò comporta che il sequestro dell’autovettura è finalizzato alla confiscabilità della quota di proprietà dell’imputato, finalità ammissibile che richiede il mantenimento del sequestro al fine di evitare che il bene sia disperso e che, ritornato nella disponibilità dei coniugi, possa essere nuovamente usato dal soggetto che è stato trovato alla guida in stato di alterazione alcolica, situazione che la norma in oggetto intende prevenire.
Con successiva sentenza n. 28189 del 24 giugno 2009, la Cassazione è tornata sul medesimo punto, con un ulteriore contributo in materia di sequestro preventivo, disposto in base al nuovo testo dell’art. 186 comma 2° del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) modificato dall’art. 4 del d.1. 23 maggio 2008 n. 92 convertito, con modificazioni, nella 1. 24 luglio 2008 n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
 Secondo la Corte, solo nel caso di appartenenza integrale del veicolo ad un terzo la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall’uso del veicolo può risultare attenuata mentre, in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra.
Il rimedio per la salvaguardia del valore della quota del bene a favore del soggetto estraneo al reato è quindi costituito dalla possibilità per quest’ultimo di rivalersi sul prezzo ricavabile dalla vendita dell’autovettura.

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[C. COST. N. 177/2009] L’allontanamento ingiustificato non superiore alle dodici ore non è causa automatica di revoca della detenzione domiciliare ordinaria per la madre di prole di età non superiore a dieci anni.

Inviato da Daria Perrone il 22 giugno 2009

Il punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela sociale sottesa alla necessaria esecuzione di una pena inflitta in seguito alla commissione di un reato e l’interesse dei bambini a giovarsi dell’affetto e delle cure materne è stato individuato nella possibilità di concedere alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente, la possibilità di espiare la pena nella propria abitazione. Tale finalità generale è stata perseguita nella legislazione con due distinte discipline, succedutesi nel tempo.

 

La prima disciplina, introdotta nell’ordinamento penitenziario dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e successivamente modificata prende in considerazione il caso della madre di prole di età non superiore ad anni dieci, con lei convivente, sul presupposto che la pena da scontare abbia durata pari od inferiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena.

 

La seconda misura (definita dal legislatore «detenzione domiciliare speciale») è stata introdotta dalla legge 8 marzo 2001, n. 40. Tale normativa prende in considerazione i casi in cui non ricorra il presupposto di cui all’art. 47-ter, vale a dire che la pena da espiare non sia superiore a quattro anni, ed estende agli stessi la possibilità della concessione della detenzione domiciliare, allo scopo di «ripristinare la convivenza con i figli», purché la detenuta abbia espiato almeno un terzo della pena, ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni, nel caso di condanna all’ergastolo.

 

Occorre anzitutto considerare la stretta compenetrazione tra la previsione meno rigorosa dettata per la detenzione domiciliare speciale e l’ipotesi specifica della madre di prole di età non superiore a dieci anni.

 

Il legislatore del 2001  ha introdotto infatti un regime più flessibile per i ritardi, per i quali, specie se brevi, non sempre è possibile fornire adeguata e documentata giustificazione. La maggiore indulgenza è quindi legata alla situazione specifica della madre e del bambino e prescinde dallo status penitenziario della prima, che è stato già valutato al momento della concessione della misura alternativa.

 

In particolare, la disciplina della detenzione domiciliare speciale prevede che la condannata, anche nell’ipotesi di ritardi inferiori alle dodici ore, «può essere proposta per la revoca della misura». Escluso ogni automatismo, viene lasciato al giudice il compito di esaminare caso per caso – attribuendo il giusto peso all’interesse del minore – l’opportunità di sanzionare con la revoca comportamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista della doverosa osservanza delle prescrizioni che accompagnano il regime di detenzione domiciliare.

 

Chiarito il legame tra la previsione della detenzione domiciliare speciale e l’ipotesi della madre di prole di età non superiore a dieci anni, risulta manifestamente irragionevole che quest’ultima subisca un trattamento sanzionatorio, per l’ipotesi di ritardo nel rientro nel domicilio, più severo di quella che, in uguali condizioni, abbia ancora da espiare una pena di durata maggiore.

 

L’irragionevolezza investe pertanto solo uno dei presupposti, che preclude ad una parte delle madri detenute con figli minori in tenera età il godimento di un beneficio predisposto dal legislatore a vantaggio precipuo dei minori stessi.

 

L’art. 47-ter, commi 1, lett.a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 devono essere pertanto dichiarati illegittimi nella parte in cui non limitano la punibilità, ai sensi dell’art. 385 c. p., al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, comma 2, della legge n. 354 del 1975.

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco          AMIRANTE                                       Presidente

- Ugo                   DE SIERVO                                         Giudice

- Alfio                  FINOCCHIARO                                       ”

- Alfonso              QUARANTA                                            ”

- Franco               GALLO                                                    ”

- Luigi                  MAZZELLA                                             ”

- Gaetano             SILVESTRI                                              ”

- Sabino               CASSESE                                                ”

- Maria Rita          SAULLE                                                  ”

- Paolo Maria        NAPOLITANO                                         ”

- Giuseppe            FRIGO                                                     ”

- Alessandro         CRISCUOLO                                           ”

- Paolo                 GROSSI                                                   ”

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1 e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 luglio 2008, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2008.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. − Con ordinanza depositata il 17 luglio 2008, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1 e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 c.p. al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore».

La rimettente è investita del ricorso avverso una sentenza di condanna per evasione, deliberata nei confronti di una donna già ammessa al regime di restrizione domiciliare in quanto madre di prole di età inferiore a dieci anni, per aver violato l’orario di rientro nell’abitazione di «soli 40 minuti».

La Corte di cassazione riferisce che la difesa della ricorrente ha eccepito l’irrilevanza penale del fatto, in forza dell’applicazione analogica dell’art. 47-sexies, comma 1, della citata legge n. 354 del 1975, il quale, con riguardo alla detenuta ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, esclude che l’allontanamento non autorizzato dal domicilio per un tempo inferiore alle dodici ore integri la fattispecie punita dall’art. 385 del codice penale.

In subordine, la stessa ricorrente ha proposto questione di legittimità costituzionale della previsione contenuta nei commi 1 e 8 dell’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975, in riferimento all’art. 3 Cost., per l’ingiustificato deteriore trattamento riservato alla condotta di allontanamento della madre che si trovi in regime di detenzione domiciliare «ordinaria» rispetto a quella che si trovi nella situazione, in tutto analoga, della detenzione domiciliare speciale.

La rimettente esclude di poter procedere all’invocata applicazione analogica della più favorevole disciplina prevista dall’art. 47-sexies della legge n. 354 del 1975, in quanto il comma 8 del precedente art. 47-ter inequivocabilmente qualifica come delitto di evasione la condotta di allontanamento dal domicilio nel quale il condannato si trovi in stato di detenzione (è richiamata in proposito la sentenza n. 173 del 1997 della Corte costituzionale), mentre condivide il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla difesa e solleva la relativa questione, evidenziando che dall’accoglimento della stessa discenderebbe l’irrilevanza penale del fatto ascritto alla ricorrente.

La Corte di cassazione precisa anzitutto che non v’è contraddizione tra l’odierno atto di promovimento e la precedente pronuncia (Cass. penale, sentenza n. 31995 del 2003), di segno contrario, con la quale è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 «nella parte in cui […] determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento sia nei confronti del condannato ammesso al regime di semilibertà, sia nei confronti della madre di figli infradecenni ammessa alla detenzione domiciliare, per i quali opera un regime differenziato di sanzioni». Nella richiamata decisione, infatti, erano poste a raffronto le norme contenute rispettivamente negli artt. 47-ter e 51 della legge n. 354 del 1975, e la fattispecie in concreto esaminata non riguardava un caso di detenzione domiciliare di madre di prole infradecenne.

Nella vicenda odierna, invece, la ricorrente è una detenuta già ammessa alla misura della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, lettera a), seconda parte, della legge n. 354 del 1975, e il termine di raffronto è costituito dalla disciplina dettata per la detenzione domiciliare speciale, misura alternativa riservata alle madri con prole infradecenne le quali, avendo riportato condanne superiori a quattro anni di reclusione, non possono beneficiare della misura della detenzione domiciliare ordinaria.

La Corte di cassazione evidenzia come, a fronte della identica finalità delle due misure alternative, volte a «favorire un proficuo rapporto tra madre e figlio, al di fuori della restrizione carceraria», risulti privo di giustificazione il differente, più severo trattamento previsto dal comma 8 dell’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 per la condotta di allontanamento non autorizzato della madre ammessa alla detenzione domiciliare “ordinaria”, che integra immediatamente il delitto di evasione, senza il margine di tolleranza previsto nella disciplina della detenzione domiciliare speciale.

La disparità di trattamento appare alla rimettente ancor più ingiustificata in quanto la misura della detenzione domiciliare speciale si caratterizza per una situazione «soggettivamente più “critica” rispetto a quella di cui all’art. 47-ter e, quindi, non appare meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio in relazione alle condotte “trasgressive”».

Il differente trattamento, infine, non potrebbe trovare giustificazione neppure nella previsione, contenuta nel comma 3 dell’art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, secondo cui il tribunale di sorveglianza è chiamato non solo a fissare le modalità di esecuzione della misura, in base ai criteri indicati nell’art. 284 del codice di procedura penale, ma anche a precisare il periodo di tempo che la detenuta ammessa alla detenzione domiciliare speciale può trascorrere all’esterno. La richiamata disposizione, secondo la Corte rimettente, avrebbe il solo scopo di fissare «un limite generale invalicabile per le eventuali autorizzazioni di cui al comma 3 dell’art. 284 c.p.p.», e in ogni caso non risulterebbe collegabile in alcun modo al disposto del comma 1 dell’art. 47-sexies della legge n. 354 del 1975, che prevede conseguenze soltanto disciplinari per l’allontanamento non autorizzato inferiore alle dodici ore.

2. – Con atto depositato in data 11 novembre 2008 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

La difesa erariale eccepisce in primo luogo la «mancata descrizione, da parte del giudice remittente, della fattispecie del giudizio a quo», con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza (sono richiamate le ordinanze numeri 447, 408 e 243 del 2007 e n. 376 del 2006 della Corte costituzionale). In particolare, l’Avvocatura segnala come l’ordinanza di rimessione riporti, in modo sintetico, «la sola prospettazione della ricorrente, impedendo così qualsiasi verifica in ordine alla effettiva riconducibilità della posizione processuale della parte interessata all’uno o all’altro degli istituti processuali […] evocati».

Un ulteriore profilo di inammissibilità si connetterebbe al fatto che l’eventuale accoglimento della questione «sfocerebbe in una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato» (sono richiamate le ordinanze n. 233 del 2007 e n. 210 del 2006).

Nel merito, l’Avvocatura generale evidenzia come l’ammissione della detenuta madre di prole infradecenne alla misura della detenzione domiciliare speciale sia subordinata alla formulazione da parte del tribunale di sorveglianza di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell’interessata (art. 47-quinquies, comma 1), prognosi che invece non sarebbe richiesta ai fini dell’ammissione alla detenzione domiciliare “ordinaria”, cui si accederebbe «senza alcun previo apprezzamento in punto di esigenze preventive». Tale diversità, riguardante i presupposti di ammissione alle due misure, sarebbe sufficiente a giustificare la differente rilevanza, anche agli effetti penali, che il legislatore attribuisce ad «eventuali allontanamenti dal domicilio che si protraggano oltre l’orario consentito».

 

Considerato in diritto

 

1. − La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1 e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 c.p. al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore».

2. – La questione è fondata nei termini di seguito specificati.

2.1. – Secondo il giudice rimettente, vi sarebbe identità di ratio tra le due discipline poste a confronto, e cioè il censurato art. 47-ter, nella unitaria considerazione dei commi 1 e 8, da una parte, e gli artt. 47-quinquies e 47-sexies della stessa legge n. 354 del 1975, dall’altra. In entrambi i casi il legislatore avrebbe inteso «favorire un proficuo rapporto tra madre e figlio, al di fuori della restrizione carceraria». Il punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela sociale sottesa alla necessaria esecuzione di una pena inflitta in seguito alla commissione di un reato e l’interesse dei bambini a giovarsi dell’affetto e delle cure materne è stato individuato nella possibilità di concedere alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente, la possibilità di espiare la pena nella propria abitazione. Tale finalità generale è stata perseguita nella legislazione con due distinte discipline, succedutesi nel tempo.

La prima disciplina, introdotta nell’ordinamento penitenziario dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successivamente modificata dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), prende in considerazione – nel testo attualmente vigente – il caso della madre di prole di età non superiore ad anni dieci, con lei convivente, sul presupposto che la pena da scontare abbia durata pari od inferiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena.

La seconda misura (definita dal legislatore «detenzione domiciliare speciale») è stata introdotta dalla legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori) e – nel testo vigente – è disciplinata dall’ordinamento penitenziario con gli artt. 47-quinquies e 47-sexies. Tale normativa prende in considerazione i casi in cui non ricorra il presupposto di cui all’art. 47-ter, vale a dire che la pena da espiare non sia superiore a quattro anni, ed estende agli stessi la possibilità della concessione della detenzione domiciliare, allo scopo di «ripristinare la convivenza con i figli», purché la detenuta abbia espiato almeno un terzo della pena, ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni, nel caso di condanna all’ergastolo.

2.2. – Come si può notare agevolmente, la finalità perseguita dal legislatore, con le due discipline, è identica, anche se diverse sono le fattispecie regolate. Nell’intento di perfezionare ed estendere la tutela dei minori in tenera età, visti nel loro essenziale rapporto con la madre, il legislatore ha ritenuto – con l’intervento attuato nel 2001 – di includere nel beneficio anche le condannate per delitti gravi, cui manchino più di quattro anni per la completa espiazione della pena. Il senso dell’estensione si rinviene nel rilievo preminente dell’interesse dei bambini, che non devono essere eccessivamente penalizzati dalla differenza di situazione delle rispettive madri in riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla quantità di pena già espiata. Una completa parificazione di tutti i casi è stata tuttavia esclusa; infatti restano fuori dalla possibilità di ottenere la detenzione domiciliare le madri detenute che abbiano da scontare più di quattro anni e non abbiano espiato almeno un terzo della pena (o quindici anni, nel caso di ergastolo).

Mediante le due forme indicate di detenzione domiciliare, di cui la seconda integra e completa la prima, il legislatore ha perseguito un ragionevole bilanciamento tra le diverse esigenze ricordate al paragrafo 2.1, in una visione più attenta alla finalità di tutela delle persone deboli come i minori.

2.3. – Nell’introdurre la disciplina più recente, lo stesso legislatore ha subordinato la concessione del beneficio alle madri condannate per delitti anche molto gravi, che comunque abbiano davanti a sé un periodo di pena da espiare superiore a quattro anni, alla condizione che non sussista «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (art. 47-quinquies, comma 1). Tale condizione non è prevista esplicitamente nell’art. 47-ter, che regola la detenzione domiciliare «ordinaria», sia per l’ipotesi della madre di prole in tenera età – che viene in rilievo nel presente giudizio – sia per altre fattispecie elencate nella medesima disposizione.

Un ulteriore profilo di differenziazione è dato dall’art. 47-sexies, comma 2, che introduce una disciplina parzialmente diversa da quella valevole per la detenzione domiciliare “ordinaria”, in quanto l’applicabilità dell’art. 385, primo comma, del codice penale (che prevede il reato di evasione) è limitata al caso in cui l’assenza della condannata dal proprio domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per un tempo superiore a dodici ore. Per assenze di durata inferiore il comma 1 dello stesso articolo 47-sexies dispone che la contravveniente possa essere proposta per la revoca della misura.

Il comma 8 dell’art. 47-ter prevede invece semplicemente che il reato di evasione debba essere contestato per qualsiasi ipotesi di allontanamento dall’abitazione. Di conseguenza, quando la condannata sia stata autorizzata ad allontanarsi temporaneamente, qualsiasi pur minimo ritardo integra gli estremi del reato di evasione (come è avvenuto nel caso che ha dato luogo al giudizio a quo, in cui il ritardo è stato di circa quaranta minuti). In questo senso si è orientata l’interpretazione giurisprudenziale dominante e da tale presupposto ermeneutico muove il giudice rimettente.

3. – Occorre anzitutto considerare la stretta compenetrazione tra la previsione meno rigorosa, quanto all’ingiustificato ritardo, contenuta nella normativa, successiva nel tempo, dettata per la detenzione domiciliare speciale e l’ipotesi specifica della madre di prole di età non superiore a dieci anni. La legge n. 40 del 2001 ha come unico oggetto le misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e minori e recepisce, nel contesto di un intervento legislativo mirato su tale specifica finalità etico-sociale, un’esigenza naturalmente connessa alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che possono imporre l’allontanamento dal domicilio e che risentono inevitabilmente delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni di questi ultimi (frequenza scolastica, cure mediche, attività ludiche e socializzanti, etc.). Se non fosse consentito alla madre di sostenere i figli minori nelle loro primarie esigenze anche fuori dell’abitazione, verrebbe meno gran parte del fondamento della stessa previsione della misura alternativa alla detenzione.

Di ciò si è reso conto il legislatore del 2001, che ha introdotto un regime più flessibile per i ritardi, per i quali, specie se brevi, non sempre è possibile fornire adeguata e documentata giustificazione. La maggiore indulgenza è quindi legata alla situazione specifica della madre e del bambino e prescinde dallo status penitenziario della prima, che è stato già valutato al momento della concessione della misura alternativa. Da ciò deriva che la prognosi che non vi sia pericolo concreto che la condannata commetta altri delitti attiene alla predetta concessione, e non ha alcun collegamento con eventuali inosservanze degli orari di rientro, che invece sono da valutare in rapporto alla specifiche esigenze di cura della prole.

D’altra parte, come sopra ricordato, la disciplina della detenzione domiciliare speciale prevede che la condannata, anche nell’ipotesi di ritardi inferiori alle dodici ore, «può essere proposta per la revoca della misura». Escluso ogni automatismo, viene lasciato al giudice il compito di esaminare caso per caso – attribuendo il giusto peso all’interesse del minore – l’opportunità di sanzionare con la revoca comportamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista della doverosa osservanza delle prescrizioni che accompagnano il regime di detenzione domiciliare.

4. – Chiarito il legame tra gli artt. 47-quinquies e 47-sexies, che si integrano a vicenda, risulta manifestamente irragionevole che la madre di prole di età non superiore ad anni dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni, subisca un trattamento sanzionatorio, per l’ipotesi di ritardo nel rientro nel domicilio, più severo di quella che, in uguali condizioni, abbia ancora da espiare una pena di durata maggiore. Se – come s’è visto sopra – la ragione della disciplina più indulgente introdotta nel 2001 è dovuta ad una valutazione specifica delle esigenze nascenti dalla cura dei bambini, la sua mancata estensione a chi deve affrontare gli stessi problemi è priva di giustificazione. Il comma 8 dell’art. 47-ter, infatti, è dettato in via generale per tutti i condannati che si trovino nelle situazioni di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1, che contemplano figure eterogenee e non assimilabili a quella della madre di prole in tenera età.

Quando il legislatore ha deciso di introdurre un certo margine di elasticità nella valutazione dell’inadempienza all’obbligo di rientro, ha indebitamente escluso da tale nuova e più duttile previsione –meglio adeguata alle particolari ragioni morali e sociali dell’istituto – madri che, in ipotesi, abbiano commesso reati di gravità minore, e comunque debbano scontare una pena di durata inferiore. Per questo motivo, il tertium comparationis evocato dal giudice rimettente può essere ritenuto omogeneo e pertinente, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Omogeneo, perché si tratta di situazioni identiche rispetto alle finalità perseguite dalla legge; pertinente perché la disciplina evocata in via comparativa ha il medesimo contenuto, anche se variano i presupposti per la sua applicazione. L’irragionevolezza prima illustrata investe pertanto solo uno dei presupposti, che preclude ad una parte delle madri detenute con figli minori in tenera età il godimento di un beneficio predisposto dal legislatore a vantaggio precipuo dei minori stessi.

Le disposizioni censurate devono essere pertanto dichiarate illegittime – come richiesto dal giudice rimettente – nella parte in cui non limitano la punibilità ai sensi dell’art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, comma 2, della legge n. 354 del 1975.

5. – L’irragionevole mancata estensione della nuova normativa, sul margine di tolleranza del ritardo, alla precedente previsione, riguardante la detenzione domiciliare “ordinaria”, deve intendersi riferita al sistema costituito dagli artt. 47-quinquies e 47-sexies, che contengono norme simultaneamente introdotte dal legislatore, in obbedienza ad una logica unitaria e indivisibile, che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti. Il bilanciamento tra le diverse e contrastanti esigenze si ricompone pertanto ad un altro livello, in cui si pongono in equilibrio da una parte una maggiore tutela della sicurezza sociale e dall’altra una più adeguata considerazione dei bisogni dei minori e delle attività delle madri destinate a soddisfarli. Per questo motivo, l’ampliamento di efficacia della norma evocata in comparazione deve intendersi riferito al necessario complemento della previa valutazione dell’inesistenza del rischio concreto che il soggetto ammesso alla misura possa commettere altri delitti.

Del resto, la giurisprudenza, pur in mancanza di una letterale previsione in questo senso, ha ritenuto debba ricorrere, anche nelle ipotesi di cui all’art. 47-ter, il presupposto dell’assenza del pericolo di recidiva escludendo qualsiasi automatismo nella concessione della predetta misura, sul rilievo che la ratio comune a tutte le misure alternative alla detenzione – anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse – è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di nuovi reati (da ultimo, Cassazione penale, sentenza n. 28558 del 2008). L’implicazione logica del presupposto di cui sopra è quindi insita nell’ordinamento, da cui questa Corte desume la necessità di abbinare all’estensione della disciplina più favorevole, connessa alla detenzione domiciliare speciale, anche l’esplicita previsione della ragionevole prognosi di non recidiva.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

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[CASS. PEN., SS.UU., N. 40049/2008] La formula d’assoluzione e l’interesse ad impugnare della parte civile

Inviato da Eleonora Antonuccio il 25 maggio 2009

La questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione riguarda l’ammissibilità del ricorso della parte civile che lamenti l’erroneità della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, in luogo di quella “perché il fatto non costituisce reato”, quando si sia in presenza di una causa di giustificazione, nella specie l’esercizio del diritto di critica, che, ai sensi dell’art. 51 c.p., scrimina la condotta di diffamazione a mezzo stampa.
Le Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., 28 ottobre 2008, n. 40049) sono giunte alla soluzione della mancanza della concretezza dell’interesse della parte civile seguendo un iter argomentativo articolato in tre momenti: la formula più corretta da adottare in presenza di una causa di giustificazione; l’interesse della parte civile ad impugnare una sentenza di assoluzione pronunciata con formula non corretta; gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile per il risarcimento del danno da reato.
Riguardo al primo aspetto, la Cassazione non si è lasciata trascinare tra le incerte distinzioni dommatiche, dipendenti dall’accoglimento della teoria bipartita o tripartita del reato e riguardanti casi affatto particolari, né ha imboccato l’ardua strada di un inquadramento delle varie ipotesi di “non punibilità”. Si è, bensì, riagganciata a un dato condiviso dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie, secondo il quale la formula “perché il fatto non costituisce reato” va utilizzata quando, pur essendo presenti gli elementi oggettivi del reato, manchi l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ovvero sussista una causa di giustificazione, comune o speciale, precisando, altresì, che la stessa formula deve esser adottata anche quando vi sia il dubbio sull’esistenza della scriminante, inteso come insufficienza o contraddittorietà della prova. Ha, perciò, ritenuto che, nel caso concreto di assoluzione dal delitto di diffamazione a mezzo stampa per l’accertata presenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica ex art. 51 c.p., i giudici di merito avrebbero dovuto adottare la formula “perché il fatto non costituisce reato”, invece di quella effettivamente utilizzata, “perché il fatto non sussiste”.
Rilevato, quindi, l’errore nella scelta della formula, la Corte si è chiesta se la parte civile possa avere interesse a impugnare l’assoluzione per tale vizio.
La parte civile ha diritto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., di impugnare la sentenza di assoluzione ai soli effetti civili, cosicché, in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero, rimarrà intangibile il contenuto dell’accertamento relativo alla responsabilità penale, ma non sarà precluso al giudice di riconsiderare, in via incidentale, i profili di responsabilità dell’autore dell’illecito per la decisione sulla domanda civilistica.
Nei confronti delle sentenze di assoluzione, che possono compromettere il diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno, non vi sono difficoltà a riscontrare un interesse all’impugnazione. Ciò vale anche nei confronti di quelle sentenze assolutorie che non sarebbero preclusive rispetto all’azione civile davanti al giudice civile. Anche in queste ipotesi, infatti, il danneggiato, che si sia costituito parte civile per esercitare la sua azione di risarcimento nel processo penale, ha interesse a ottenere, in quest’ultima sede, il massimo di quanto può essergli riconosciuto e, quindi, anche la sostituzione di formule che possano, in qualche modo, limitare la soddisfazione della sua pretesa riparatoria nella sede competente, dal momento che la proposizione di un’azione di risarcimento dei danni per fatto illecito è senz’altro agevolata nel caso in cui il danneggiato possa avvalersi in sede civile di un accertamento della responsabilità per fatto illecito, già compiuto in sede penale.
Fatte queste precisazioni, la Cassazione, però, invita alla lettura della questione dal punto di vista degli effetti della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, a prescindere dall’analisi sulla formula adottata, condotta sino a questo momento.
L’attenzione dell’interprete è, allora, richiamata al contenuto dell’art. 652 c.p.p.. Esso dispone che la sentenza di assoluzione abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno solo con riguardo “all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”. Sicché, quanto alle situazioni che conducono alla pronuncia assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”, è chiaro che l’art. 652 c.p.p. seleziona solo alcune di esse: l’adempimento di un dovere e l’esercizio di un diritto, rientranti nella sola causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p..
Ma ciò che preme sottolineare alla Cassazione è che l’art. 652 c.p.p. accorda valore di giudicato, non alla formula in sé e per sé, bensì all’effettivo e positivo accertamento che la sentenza contiene. Perciò, il giudice civile dovrà tener conto, non soltanto della formula utilizzata, ma anche della motivazione, per ricostruire il contenuto dell’accertamento effettuato, anche eventualmente prescindendo dalla stessa formula utilizzata.
Tanto più che, nel nostro ordinamento, la formula assolutoria deve essere la stessa anche nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, ai sensi dell’art. 530, c. 2 e 3, c.p.p.. Però, se questo vale per la statuizione di responsabilità penale, così non è ai fini del giudicato. Richiedendo, infatti, l’effettivo e concreto accertamento della non sussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all’imputato o della presenza di una scriminante ex art. 51 c.p., l’art. 652 c.p.p. esclude l’effetto di giudicato possa nei casi di assoluzione conseguenti alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova. Di talché, anche le formule assolutorie più ampie non precludono automaticamente l’introduzione del giudizio civile, potendo esse ricomprendere anche le situazioni dubitative. Spetta al giudice accertare il contenuto dell’accertamento effettuato in sede penale e trarne le dovute, eventuali, preclusioni.
Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente di sostituire la formula assolutoria adottata, non correlata da alcun intervento sull’accertamento compiuto in sede penale, non sortirebbe, se accolta, alcun vantaggio concreto per la parte civile, posto che il giudice della domanda risarcitoria sarebbe vincolato all’accertata presenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. (in cui rientra l’esercizio del diritto di critica ravvisato), anche a prescindere dall’adozione della formula “perché il fatto non costituisce reato”. Manca, perciò, l’interesse concreto della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata.

V. anche Santalucia G., L’errore nell’uso della formula assolutoria: quale spazio per l’impugnazione della parte civile?, in Cass. pen., 3, 2009, 897 ss..

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[D.L. N. 11/2009, CONV. LEGGE N. 38/2009] Introdotto il c.d. reato di stalking

Inviato da Daria Perrone il 4 maggio 2009

Con l’approvazione del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, viene previsto, in particolare, l’introduzione del reato di atti persecutori (c.d. stalking) all’art. 612-bis c.p., inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale.

In base alla riforma, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In ordine alla natura giuridica del reato, si tratta di un reato di danno, e non di mero pericolo, richiedendosi la lesione effettiva del bene giuridico protetto.

Si tratta inoltre di un reato di evento, per la consumazione del quale il legislatore richiede che la condotta dell’agente cagioni alternativamente,

  1. un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  2. ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
  3. ovvero costringa ad alterare le proprie abitudini di vita.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Secondo parte della dottrina, maggiori dubbi potrebbero sussistere in ordine alla possibilità di configurare gli atti persecutori in presenza di dolo eventuale. In particolare, è stato sostenuto che mentre risulterebbe ammissibile che il soggetto si rappresenti la possibilità, accettandone il rischio, di minacciare o molestare qualcuno; tale elemento soggettivo sarebbe difficilmente applicabile al risultato pratico della condotta richiesto dalla norma, ossia allo stato psicologico – emotivo richiesto in capo alla persona offesa dal reato (stato di ansia, fondato timore per l’incolumità, ecc..). Invero, pare opportuno segnalare che tale ultimo requisito non sarebbe affatto necessario ai fini della configurabilità dell’imputazione a titolo di dolo eventuale, essendo sufficiente in capo all’agente la rappresentazione e l’accettazione del rischio della condotta di minaccia o molestia, a prescindere da una difficile, se non impossibile, indagine sullo stato emotivo della persona offesa. Ai fini di un’imputazione a titolo di dolo eventuale, sarà quindi sufficiente che l’agente si rappresenti la possibilità di una condotta che possa cagionare uno stato emotivo di turbamento particolarmente grave nei confronti della vittima, e ne accetti il rischio.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata, la pena è aumentata fino alla metà.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Inoltre, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Se il reato di atti persecutori è commesso da un soggetto già precedentemente ammonito, si procede d’ufficio e la pena è aumentata.

Il legislatore ha inoltre previsto l’introduzione dell’art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), stabilendo che, con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

Se la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa, con i suoi prossimi congiunti, o con persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.

Nel corso del procedimento, infine, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392, comma 1, c.p.p..

***

Decreto-legge 23 febbraio 2009
(«Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

(come convertito dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009 in vigore il giorno successivo)

Art. 1.
Modifiche al codice penale

1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies ;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 -bis nei confronti della stessa persona offesa.».

Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, secondo periodo , le parole: «all’articolo 416 -bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -
quater , nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , escluso il quarto comma, e 600 -quinquies del codice penale,»;
a -bis ) all’articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d -bis ) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 -bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto.

 Art. 3.
Modifiche all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. All’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti :

«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 -ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416 -bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fi ne di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , primo e secondo comma, 601, 602, 609 -octies , qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1 -quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all’articolo 291 -quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16 -nonies e 17 -bis del decreto-
legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1 -bis . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1 -ter . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , secondo e terzo comma, 600 -ter , terzo comma, 600 -quinquies , 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291 -ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1 -quater . I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609 -octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609 -bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;

b) al comma 2 -bis , le parole: “di cui al comma 1, quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1-ter”».

 Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4 -bis è aggiunto il seguente:

«4 -ter . La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4 -bis è aggiunto il seguente:
«4 -ter . La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».

 Art. 5.

(Abrogato)

Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».

2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a) , del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2 – bis . Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).

6. (Abrogato).

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».

Art. 6-bis.
Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri

1. Nell’anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fi ne di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l’Arma dei carabinieri può procedere all’immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l’Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Art. 7.
Modifiche al codice penale

1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:

«Art. 612- bis (Atti persecutori). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».

Art. 8.
Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 282 -bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 282- ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».
«Art. 282- quater (Obblighi di comunicazione) . — 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282 -bis e 282 -ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) all’articolo 392, il comma 1- bis è sostituito dal seguente:

«1 -bis . Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinquies , 609 -
octies , 612 -bis , 600, 600 -bis , 600 -ter , anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 -quater .1, 600 -quinquies , 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

c) al comma 5 -bis dell’articolo 398:

1) le parole: «e 609 -octies » sono sostituite dalle seguenti: «, 609 -octies e 612 -bis »;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore»
sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore»
sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;

d) al comma 4 -ter dell’articolo 498:

1) le parole: «e 609 -octies » sono sostituite dalle seguenti: «, 609 -octies e 612 -bis »;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 10.
Modifica all’articolo 342 -ter del codice civile

1. All’articolo 342 -ter , terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

1. Le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.
Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 12.
Numero verde

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la fi nalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Art. 12-bis.
Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fi no al complessivo riordino della materia.

Art. 12-ter.
Categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all’evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fi ssa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Art. 13.
Copertura fi nanziaria

1. ( Abrogato).

2. ( Abrogato).

3. Per le finalità di cui all’articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4 -bis . Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all’articolo 4, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11 -ter , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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[TRIB. PISA, 23/03/2009] Sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 12, comma 5-bis, d. lgs. n. 286/1998

Inviato da Eleonora Antonuccio il 24 aprile 2009

L’art. 5, c. 1, della l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha convertito con modificazioni il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, ha introdotto all’art. 12 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T. U. sull’Immigrazione, il comma 5-bis. Tale nuovo comma punisce “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione” con la reclusione da sei mesi a tre anni. La formulazione della norma induce alcuni problemi interpretativi che, inevitabilmente, si riverberano sul piano pratico (tra i primi commenti, v. Amato G., Punito chi dà alloggio agli irregolari, in G. al dir., 32, 2008, 90 ss.; Antonini E., Le altre modifiche al codice penale, in Dir. pen. e proc., 11, 2008, 1357 ss.).
Riportiamo qui di seguito uno dei primi provvedimenti relativi alla nuova fattispecie, adottato in sede cautelare dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa.

 

TRIBUNALE DI PISA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI CONVALIDA DI SEQUESTRO PREVENTIVO E EMISSIONE DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Il Giudice per le indagini preliminari, dr. Leonardo Degl’Innocenti;
visti gli atti relativi al procedimento penale sopra indicato, nei confronti di [omissis], ivi generalizzata, in ordine al reato di cui all’art. 12, c. 5 bis D.Lvo. n. 286/98 perché, al fine di trarne profitto, cedeva in locazione, senza alcun contratto, l’immobile di sua proprietà sito in S. Giuliano Terme, [omissis], a [omissis], [omissis] e [omissis], cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
Acc. S.G.T. 19.3.2009;
assistita e difesa dall’Avv. Alessandro Orselli, del Foro di Pisa, di fiducia;
rilevato, poi, che in data 20/3/2009 alle ore 09.00 personale della Stazione dei C.C. di Pontasserchio (PI) ha provveduto ad effettuare il sequestro preventivo dell’immobile indicato in imputazione, di proprietà dell’indagata;
rilevato, ancora, che il relativo verbale di sequestro è stato trasmesso al P.M. lo stesso 20/3/2009 e che l’organo dell’accusa ha, a propria volta, richiesto la convalida del predetto sequestro preventivo e l’emissione del relativo decreto di sequestro in data 21/3/2009 alle ore 14,10;
rilevato, dunque, che sono stati rispettati tutti i termini prescritti dall’art. 321 comma 3 bis c.p.p. per la richiesta di convalida;
rilevato che dal contenuto della comunicazione di notizia di reato 20/3/2009 della ricordata P.G. emerge la configurabilità, nella fattispecie, del reato ipotizzato dal P.M. in quanto:
a) in data 18/3/2009, sono stati rinvenuti all’interno dell’immobile in questione e tratti in arresto, nella flagranza del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90, i cittadini extracomunitari [omissis], [omissis] e [omissis], tutti privi di permesso di soggiorno;
b) il contratto di comodato stipulato dall’indagata in favore di tale [omissis], persona provvista di permesso di soggiorno, appare palesemente simulato posto che, da un lato, l’indagata medesima ha spontaneamente dichiarato alla P.G. operante di avere incontrato il comodatario, all’interno dell’abitazione, in una sola occasione, dall’altro, i suoi vicini hanno dichiarato di averla vista, da circa due mesi (e, quindi, antecedentemente alla stipula del ricordato comodato avvenuta il 3/2/2009 – cfr. documentazione in atti) ed ogni fine settimana, intrattenersi prolungatamente con gli stranieri indicati in imputazione;
c) il giorno del sequestro la [omissis] è stata rivenuta dalla P.G. operante all’interno dell’immobile, evidentemente avvertita dell’arresto dei più volte menzionati cittadini extracomunitari;
d) risultano pendenti, nei confronti dell’indagata, altri procedimenti concernenti reati della stessa indole;
rilevato, altresì, come l’immobile sequestrato sia soggetto a confisca obbligatoria, salvo che il bene appartenga a persona estranea al reato;
rilevato, inoltre, che, anche a voler prescindere da quanto da ultimo esposto, vi e’, comunque, fondata ragione di ritenere che la libera disponibilità, da parte della persona indagata, del bene di cui viene chiesto il sequestro preventivo possa:
aggravare o protrarre le conseguenze del menzionato reato mediante la reiterazione dello stesso come comprovato dalle ricordate pendenze;
agevolare la commissione di altri reati in materia di immigrazione;
ritenuto, pertanto, di dovere convalidare il sequestro preventivo effettuato, in via di urgenza, dalla P.G. operante e di dovere, inoltre, emettere il richiesto decreto di sequestro preventivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 D.Lv. 271/89

CONVALIDA

il sequestro preventivo dell’immobile di proprietà di [omissis], sito in S. Giuliano Terme, [omissis], meglio descritto in narrativa.

DISPONE

il sequestro preventivo del predetto immobile.
Manda alla Cancelleria per l’immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al P.M. per l’esecuzione nelle forme e con le garanzie previste dalla Legge.

Pisa, lì 23/3/2009

IL G.I.P.

(dr. Leonardo Degl’Innocenti)

 

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[CASS. PEN. N. 9700/2009] Art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e mancata comparizione della persona offesa

Inviato da Eleonora Antonuccio il 23 marzo 2009

L’art. 34 del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 prevede che il Giudice di pace possa pronunciare la non procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto di reato. In particolare, ove ravvisi i presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo durante il corso delle indagini preliminari, il GdP dichiarerà di non doversi procedere con decreto d’archiviazione “solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento”. Mentre, se è già stata esercitata l’azione penale, dovrà pronunciarsi con sentenza e “solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.

Stante la lettera della norma, il GdP di Bolzano ha deciso per la non procedibilità del reato nel caso particolare di contumacia dell’imputato e di mancata comparizione all’udienza della persona offesa. Al di là dei requisiti oggettivi e soggettivi che possono fondare il giudizio di tenuità del fatto, la questione di cui è stata investita la Corte di Cassazione riguarda la valutazione del suddetto comportamento delle parti processuali alla stregua di una “non opposizione”.
In Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2009, n. 9700, la S.C., discostandosi da un suo stesso precedente del 2004, ha ritenuto che “la decisione di non comparire all’udienza va[da] … ritenuta come inequivoca espressione di una precisa strategia processuale e cioè della volontà di rinuncia all’esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, come la possibilità di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell’azione per la particolare tenuità del fatto”.
La motivazione stringata lascia forse aperto qualche dubbio. Infatti, l’unica ipotesi espressa in cui il d.lgs. n. 274/2000 conferisce rilevanza processuale alla mancata comparizione della persona offesa si configura quando il giudizio sia stato instaurato a seguito di suo ricorso immediato (artt. 21, 28 e 20). Tenere tale dato in considerazione al di fuori delle ipotesi normativamente previste comporta per la parte interessata un onere, coniato, in questo caso, dal giudice.
Le logiche deflattive e conciliative che sottendono alla competenza penale del GdP, strettamente connesse alla natura lieve, se non bagatellare, delle offese trattate, possono probabilmente spiegare l’accentuata valorizzazione di certi comportamenti “rinunciatari”.

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[CASS. CIV. N. 14/2008] Computo degli anni per l’equa riparazione da eccessiva durata del processo

Inviato da Eleonora Antonuccio il 14 gennaio 2008

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2008, n. 14), il danno conseguente all’accertata violazione del principio di ragionevole durata del processo va quantificato riferendosi al periodo eccedente il termine ragionevole.
I motivi addotti dal ricorrente avverso il decreto 6.12.2004 della Corte d’Appello di Roma, che aveva deciso dell’originario ricorso per l’equa riparazione, riguardano, sotto il profilo che qui interessa, l’assunta violazione dell’art. 2 della l. 24 marzo 2001, n. 29 (c.d. “l. Pinto”), e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché dei parametri adottati dalla Corte europea in materia di indennizzo. In particolare, si prospetta questione di incostituzionalità dell’art. 2 della l. Pinto nei confronti dell’art. 117 Cost., proprio laddove il primo prevede l’indennizzo solo per gli anni eccedenti la durata ragionevole, in contrasto con quanto ammesso dalla CEDU, che lo estende a tutti gli anni del procedimento.
La Cassazione chiarisce che il parametro interposto, l’art. 117 Cost., pone operativamente dei vincoli alla potestà legislativa di Stato e Regioni derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali solo allorquando sia possibile individuare in via determinata quali debbano essere tali obblighi. A questo proposito, va sottolineato che le norme della Convenzione devono essere considerate alla luce del significato loro attribuito dalla Corte europea, “nel senso che ogni singola norma vive nella specifica interpretazione che ne dà la Corte”. Il ricorrente sostiene che la violazione dell’art. 117 Cost. dovrebbe essere integrata dal disposto dell’art. 6 della Convenzione, ma – sostengono gli ermellini – la giurisprudenza europea del 2004 richiamata, che appunto individua il criterio “dell’intera durata del processo”, non può essere riferita precipuamente a tale articolo. Le decisioni del 10 novembre 2004, in verità, assumono quale parametro l’art. 41 della CEDU, che disciplina le conseguenze delle violazioni della Convenzione e le modalità della loro riparazione (“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”), e l’art. 13 della CEDU (“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente convenzione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”). Dunque, la disposizione della l. Pinto che assume a criterio i soli anni eccedenti la ragionevole durata non viola l’art. 117 Cost., né l’art. 6 della CEDU, non essendo a quest’ultimo che la giurisprudenza della Corte europea riferisce il parametro dell’intera durata. Quest’ultimo “produce il solo effetto di aprire, alla ‘vittima’ della violazione, la via sussidiaria dell’applicabilità dell’art. 41 della CEDU sull’equa soddisfazione”.
Tanto più che la stessa Corte europea non ha escluso la bontà dello strumento riparatorio introdotto dal legislatore italiano con la l. n. 89/2001, essendo quella dell’esclusivo ricorso per indennizzo una scelta idonea, di discrezionalità statuale, nei cui confronti la Corte deve lasciare un ampio margine di valutazione alle parti contraenti perché possano tener conto dei sistemi giuridici nazionali, delle tradizioni e del tenore di vita dei singoli Paesi.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ritiene che “ai fini dell’indennizzo del danno non deve aversi riguardo, come pretende il ricorrente, ad ogni anno di durata del processo presupposto, ma soltanto al periodo eccedente il termine ragionevole di durata (cfr. per tutte cass. n. 21597 del 2005), essendo il giudice nazionale tenuto, nella ipotesi in esame, ad applicare la legge dello Stato, e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. A) della legge n. 89/2001, non potendo darsi alla giurisprudenza CEDU, in questione, diretta applicazione nell’ordinamento giuridico italiano con il disapplicare la norma nazionale su indicata”.

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[C. COST. N. 320/2007] Il P.M. può appellare le sentenze di proscioglimento emesse in giudizio abbreviato

Inviato da Eleonora Antonuccio il 22 luglio 2007

Giunge all’esame della Corte Costituzionale la questione dell’appellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse in giudizio abbreviato: la menomazione del potere d’appello del P.M., conseguita alla modifica della l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. l. “Pecorella”), è stata dichiarata incostituzionale per violazione del principio della parità delle parti, sancito dal comma 2 dell’art. 111 Cost.
Dopo la sentenza C. Cost. n. 26 del 2007, che aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M. nel rito ordinario, era rimasto aperto il dubbio sulla compatibilità costituzionale della disciplina del giudizio abbreviato novellata dalla l. “Pecorella”. La Corte di Cassazione ha provato di recente a sciogliere questo nodo in via interpretativa con la sentenza Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2007, n. 15293, optando per una conservazione della preclusione all’appello sancita per il rito abbreviato, in quanto

la mancata estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale a tale disciplina si spiega alla luce della stessa sentenza della Corte costituzionale [C. Cost. n. 26/2007, n.d.r.] che ha negato in via di principio la necessità, alla stregua della Costituzione, di una generalizzata attribuzione di poteri processuali identici al P.M. e all’imputato, anche con riguardo ai mezzi d’impugnazione e trova la sua ragion d’essere nella specialità del rito abbreviato, in quanto mirato ad assicurare, attraverso una serie di semplificazioni, la ragionevole durata del processo nel suo complesso e quindi costituente il portato della ricerca di un equilibrio tra valori di rilievo costituzionale”.

Questa linea è oggi smentita da quanto deciso dal Giudice delle Leggi con la sentenza C. Cost. 20 luglio 2007, n. 320 (il cui testo è reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it), emessa a seguito di un’ordinanza della Corte militare d’appello, sezione distaccata di Verona, e di due ordinanze della Corte d’appello di Milano.
La Consulta procede, innanzitutto, a un riepilogo degli interventi normativi e giurisprudenziali che nel tempo hanno ridisegnato la fisionomia del rito speciale in oggetto, fino a giungere alla l. 16 dicembre 1999, n. 479, con la quale la scelta di accedere al giudizio abbreviato viene a configurarsi come un “diritto” dell’imputato, viene escluso il vaglio del giudice sulla decidibilità della causa allo stato degli atti, compensandola con la possibilità di integrare la base probatoria ex officio (art. 441, c. 5, c.p.p.), e allo stesso imputato viene riconosciuta la possibilità di una richiesta “condizionata” di rito abbreviato, subordinata a un’integrazione probatoria (art. 438, c. 5, c.p.p.). Per quanto riguarda il P.M., non è più necessario il suo consenso al rito e, quando questo è accompagnato da una richiesta di integrazione probatoria, residua per lui solo un potere di controprova. Le sentenze di proscioglimento emesse in base a quest’assetto non sono appellabili né dall’imputato né dal P.M., salva l’ipotesi in cui l’appello sia diretto a ottenere una diversa formula (art. 443, c. 1, c.p.p.). Mentre vige per la sola parte pubblica il divieto d’appello avverso le sentenze di condanna, a meno che si tratti di sentenza che modifichi il titolo del reato (art. 443, c. 3, c.p.p.).
L’intervento della l. n. 46/2006 sull’art. 443 c.p.p. così strutturato non sfugge alle censure costituzionali, al pari di quello già deciso, riguardante l’art. 593 c.p.p. (a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata). La Corte costituzionale precisa, infatti, che i precedenti limiti all’appello per la parte pubblica erano stati, per giurisprudenza costante, salvati in quanto la preminenza della speditezza del processo si conciliava con l’inappellabilità delle sentenze di condanna, le quali comportano comunque, seppur parzialmente, la realizzazione della pretesa punitiva.
Invece, la l. “Pecorella” incide sulle sentenze di proscioglimento. Per quanto venga ribadito che il principio di parità delle parti dell’art. 111, c. 2, Cost., non implichi la necessità di una perfetta uguaglianza di poteri tra i protagonisti della vicenda processuale, potendosi articolare diversamente i vari strumenti nella logica di un equilibrio complessivo, la menomazione dei poteri del P.M. operata in questo caso comporta “una dissimmetria radicale” non tollerabile, proprio perché nega in toto alla parte la possibilità di far valere l’interesse pubblico alla pretesa punitiva di cui è portatrice. Ciò soprattutto se si tiene in considerazione che, soppressa la necessità del consenso del P.M. alla scelta del rito, questi si trova oggi “a ‘subire’ una scelta del tutto unilaterale dell’imputato” e che l’esito del giudizio abbreviato può allontanarsi radicalmente da quello suggerito dal materiale probatorio raccolto dal P.M. durante le indagini preliminari, grazie alle integrazioni probatorie richieste dall’imputato o promosse ex officio, nonché ai risultati delle investigazioni difensive.
L’ampliamento dei motivi di ricorso in Cassazione, di cui al c. 1 dell’art. 606 c.p.p., non può dirsi sufficiente a sanare questo squilibrio, trattandosi di un rimedio che non consente alla parte pubblica di far valere in pieno le sue doglianze di merito.
Neanche il perseguimento della ragionevole durata dei processi, presupposto della specialità dei riti alternativi, può giustificare una compressione talmente radicale dei poteri di una sola delle parti, poiché questo principio va pur sempre bilanciato con le altre garanzie costituzionali.
In più, la Corte sottolinea un’incoerenza sistematica. Mentre al P.M. è inibito esperire l’appello contro le sentenze di proscioglimento, “che disattendono completamente le istanze dell’accusa”, permane la possibilità di appellare le sentenze di condanna che mutino il titolo del reato, “le quali invece recepiscono, sia pure parzialmente, le predette istanze, affermando la responsabilità dell’imputato”.
Per quanto riguarda l’art. 10 della l. n. 46/2006, è anch’esso dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede che sia inammissibile l’appello contro una sentenza di proscioglimento a seguito di rito abbreviato, proposto dal P.M. prima dell’entrata in vigore della medesima legge.

Riguardo alla sentenza Cass. civ. n. 15293/2007, vedi, tra gli altri, Natalini A., L’imputato che rinuncia al contraddittorio deve avere condizioni d’impugnabilità diverse, in G. al Dir., 27/2007, 72 e ss., dove si legge:

[…] a fronte di un imputato rinunciante ad esercitare il pieno contraddittorio per la prova (ovvero, disposto a limitarlo fortemente nel caso di abbreviato ‘condizionato’ ex articolo 438, comma 5, del Cpp), è ragionevole ipotizzare che questi possa, anzi debba essere messo in condizioni di appellabilità non identiche a quelle dell’organo requirente, anche per aver agevolato la rapida definizione del processo, a beneficio dell’efficienza del sistema. In questo senso, è innegabile che il regime di perdurante inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze proscioglitive emesse in esito di rito abbreviato trovi una giustificata e razionale ‘contropartita’ caratterizzata da una contrapposta rinuncia del prevenuto all’esercizio di proprie facoltà, atta a comprimere i tempi processuali”.

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[CASS. PEN. N. 15293/2007] Appellabilità nel giudizio abbreviato

Inviato da Eleonora Antonuccio il 28 giugno 2007

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa l’estensione della dichiarazione d’illegittimità relativa all’art. 593 c.p.p., avutasi con sent. C. Cost. n. 26 del 2007, anche all’inappellabilità prevista dall’art. 443 c.p.p. nell’ambito del giudizio abbreviato.
La l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. l. “Pecorella”), dopo l’art. 1, con il quale è intervenuta sui casi d’appello dell’art. 593 c.p.p., operando la riforma più pregnante quanto controversa, prosegue le sue modifiche incidendo, all’art. 2, sul testo del comma 1 dell’art. 443 c.p.p., disciplinante i limiti all’appello nel contesto del giudizio abbreviato. Con un’opera di cesello, sopprimendo cioè le parole “quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula”, il legislatore ha ottenuto il risultato di rendere inappellabili, sia da parte del PM che dell’imputato, tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate col rito speciale predetto.
La logica è, appunto, la stessa che ha portato a limitare il potere d’appello del PM ex art. 593 c.p.p., contro le sentenze di proscioglimento, alla sola ipotesi dell’art. 603, c. 2, c.p.p., ossia alla sopravvenienza o alla scoperta dopo il giudizio di primo grado di nuove prove che siano decisive, evenienza di poca incidenza pratica, tanto da potersi parlare di sostanziale inappellabilità.
Quest’ultimo aspetto è stato oggetto di numerose questioni incidentali di costituzionalità e ha portato alla pronuncia del Giudice delle Leggi n. 26 del 2007 (v. nota su questo portale). In quest’ultima sentenza, la menomazione delle facoltà del PM d’appellare è ritenuta troppo “generale” e “unilaterale”, tanto da compromettere al di là del limite della ragionevolezza la modulazione dei poteri processuali tra le parti e quindi violarne la parità. Pertanto, l’art. 1 della l. n. 46 del 2006 è dichiarato incostituzionale e così anche l’art. 10, nella parte in cui sancisce l’inammissibilità degli appelli promossi dal PM prima della data di entrata in vigore della stessa legge. Dunque, è restituito alla parte pubblica il potere di appellare le sentenze di proscioglimento.
Riguardo agli altri punti dolenti della l. “Pecorella” (come le ricadute sui poteri d’appello della parte civile, l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere e, appunto, delle sentenze emesse in giudizio abbreviato), la sentenza nulla dice.
A fronte di questo silenzio, il Procuratore generale della Repubblica di Venezia ha fatto proprie le critiche mosse rispetto al nuovo art. 593 c.p.p., accolte dalla Corte Costituzionale, e le ha formulate nel ricorso per Cassazione deciso con sent. Cass. pen., III sez., 13 marzo 2007, n. 15293 (disponibile per la consultazione sul sito www.cortedicassazione.it). La proposta del PG di estendere i risultati della sent. C. Cost. n. 26 del 2007 anche all’art. 443, 1°c., c.p.p., non ha, però, incontrato il favore della Suprema Corte.
E’ stato, innanzitutto, richiamato l’art. 27 della l. n. 87 del 1953, che prevede che la Corte Costituzionale dichiari, nelle proprie decisioni, quali disposizioni legislative siano da ritenersi illegittime in conseguenza dell’incostituzionalità di altre norme dichiarata principaliter. Tale dichiarazione di “illegittimità consequenziale”, come detto, manca nella sentenza sulla l. “Pecorella”. E se questo non bastasse a escludere l’estensione dei suoi effetti al giudizio abbreviato, la Suprema Corte aggiunge che una tale operazione va esclusa alla luce del ragionamento svolto nell’accertamento dell’incostituzionalità, in quanto in esso viene chiaramente ribadito (prendendo, oltretutto, come spunto argomentativo una sentenza costituzionale proprio in tema di giudizio abbreviato, la sent. C. Cost. n. 363 del 1991) che il principio di parità delle parti, di cui al c. 2 dell’art. 111 Cost., non va inteso come perfetta simmetria dei poteri processuali in ogni momento del processo, bensì è possibile una diversificazione che tenga conto delle prerogative esercitabili nelle varie fasi. In specie, il giudizio abbreviato sconta la particolarità di giungere a una sentenza sulla base, in primis, del materiale formato dal PM durante le indagini preliminari: ciò crea quel ragionevole contrappeso al limite dei poteri d’appello della parte pubblica a fronte di una sentenza di proscioglimento, nell’ottica di una semplificazione che assicuri la speditezza dei processi. Rimane invariato l’assetto dell’appello riguardante il giudizio abbreviato, così come tracciato dalla l. n. 46 del 2006.

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[C. COST. N. 26/2007] Incostituzionale la legge Pecorella

Inviato da Daria Perrone il 27 aprile 2007

1) L’art. 1 e l’art. 10 della legge 46/06 sull’inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento

 

Entrata in vigore il 9 marzo 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 22 febbraio 2006, la legge n. 46, in breve c.d. Legge Pecorella, ha destato svariati dibattiti e polemiche soprattutto in relazione alla previsione sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Infatti, mentre prima della riforma l’articolo 593 c.p.p stabiliva che “1. salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, il Pm e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. 2. L’imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa”, in base all’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 si prevede che “l’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 1. salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”.

Inoltre, in base all’art. 10, primo e secondo comma, della legge n. 46/06, si riteneva che “1. la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile”.

Per meglio comprendere la ratio interna della riforma, è necessario rifarsi al tipico modello accusatorio di origine anglosassone, ed in particolare al principio di presunzione di innocenza dell’imputato; l’intera riforma è infatti ispirata al principio per cui, qualora il pubblico ministero non riesca a vincerla in primo grado, tale presunzione diviene assoluta. In effetti, dunque, i principi ispiratori della riforma derivano dall’esperienza del diritto internazionale (si pensi ad esempio all’art. 14 comma 5 del Patto internazionale), nonché dalla tradizione normativa della maggior parte dei paesi di origine common law. Solo a titolo esemplificativo e senza alcuna presunzione di completezza ma solo per meglio comprendere i principi – guida della riforma, basti ricordare che nell’ordinamento processuale penale inglese vige da sempre il principio della intangibilità del giudicato assolutorio di primo grado. Ciò significa che le sentenze assolutorie chiudono definitivamente la vicenda processuale, per cui di conseguenza al pubblico ministero non viene riconosciuto il diritto di impugnare le sentenze che assolvono l’imputato nel giudizio ordinario. L’impugnazione è una prerogativa del condannato (par. 108-110 Magistrates’ Court Ac,t 1980) che può contestare sia il merito della decisione (“convinction”, cioè l’affermazione di colpevolezza, anche in caso di confessione) sia la entità della pena inflitta (“sentence”), con riferimento ai provvedimenti di condanna emessi da entrambi gli organi giurisdizionali di primo grado (la Magistrates’ Court e la Crown Court). Nell’ipotesi in cui venga contestato un provvedimento emesso dalla Crown Court, l’appello viene considerato ammissibile soltanto a fronte del requisito – recentemente codificato (1995) – della “safety of the convinction”, cioè solo se “la condanna è ingiusta”. In conclusione, coerentemente con i principi del modello accusatorio inglese si consente una seconda chance soltanto in caso di condanna, garantendo la celebrazione di un nuovo e completo giudizio nel contraddittorio delle parti. La sentenza di assoluzione, invece, chiude definitivamente il processo. Tornando, poi, ai principi ispiratori della riforma, lo stesso on. Pecorella ha avuto modo di sottolineare in uno dei numerosi dibattiti antecedenti all’entrata in vigore della riforma, il legame sussistente tra la presunzione di innocenza e la necessità che essa, se superata, lo sia in maniera particolarmente pregnante (espressione tradotta dall’angloamericano “beyond any reasonable doubt”, ossia “al di là di ogni ragionevole dubbio”). In questo modo, quando non si riesca a superare tale presunzione già nel primo grado, si inibisce la possibilità di raggiungere tale prova nei gradi successivi, perché si tratterebbe comunque di una “prova” non abbastanza forte e pregnante, data la sua difficoltà di superare la presunzione di innocenza iniziale.

 

2) I dubbi di compatibilità del nuovo dettato con il principio di parità delle armi ai sensi dell’art. 111 Cost.

 

Un ostacolo all’entrata in vigore della riforma era invece costituito dalla polemica, dai toni non sempre pacati, sulla presunta incostituzionalità del nuovo regime, soprattutto alla luce del principio di parità delle armi, garantito alle parti processuali dall’art. 111 Cost.. In effetti, le preoccupazioni che già anticipavano l’entrata in vigore della legge e che l’avevano sempre accompagnata durante tutti i lavori preparatori, si sono poi realmente ritorte contro di essa, grazie alla tempestiva e rapida censura di costituzionalità, pronunciata prontamente dalla Corte sull’incompatibilità dell’art. 1 e dell’art. 10 della legge Pecorella con diversi principi costituzionali, tra cui anche l’art. 111 Cost. Ad ogni modo, per meglio comprendere il dibattito che aveva accompagnato la formazione della legge e le motivazioni che avevano portato il legislatore a non accogliere i previdenti dubbi di incostituzionalità, occorre precisare che in effetti il principio di parità delle parti non trova la propria sede naturale nel processo penale, poiché al suo interno si realizza già una evidente posizione privilegiata della pubblica accusa. Il concetto di “giusto equilibrio” non comporta necessariamente il riconoscimento di eguali poteri tra le parti processuali davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ma l’“égalité des armes”  implica l’obbligo di offrire ad ogni parte la concreta possibilità di esporre la propria difesa in parità di condizioni rispetto all’avversario. L’invocazione della norma costituzionale che ha cristallizzato le garanzie del “proces equitable” non comporta sempre e necessariamente una identità assoluta e simmetrica di strumenti,  ma piuttosto un insieme di regole generali da modulare in ragione della intrinseca diversità delle funzioni processuali. Ad ogni modo, nonostante questa interpretazione “elastica” e flessibile del principio di cui all’art. 111 Cost., la privazione del pubblico ministero del diritto ad un secondo grado di giudizio, posto che non può presentare appello avverso le sentenze di assoluzione, suscita inevitabilmente numerosi dubbi di compatibilità costituzionale, nonostante la lettura ampia appena formulata del principio di parità delle parti, non inteso cioè come rigida e formale simmetria di poteri e facoltà, ma piuttosto come uno strumento di adeguamento sostanziale ai casi concreti ed alle varie situazioni processuali.

 

3) L’applicazione pratica del disposto normativo tra accese polemiche ed incertezze di conformità al dettato costituzionale

 

La promulgazione della nuova legge in materia di impugnazioni ha riacceso, inoltre, i riflettori sulla patologica lunghezza del  processo penale italiano; malessere per il quale, nel contesto europeo, l’Italia si presenta ancora come “vigilata speciale” del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in più occasioni infatti tale si è occupato di sollecitare il nostro paese affinché aderisse con maggior rigore alle Convenzioni europee in tema di ragionevole durata del processo . In definitiva, l’insegnamento profuso dalla giurisprudenza di Strasburgo rammenta che ogni singolo Stato contraente è tenuto a predisporre la propria organizzazione processuale in modo tale da consentire ad ogni Tribunale di celebrare il processo in tempi ragionevoli, vale a dire nei tempi strettamente necessari per compiere le attività funzionali al perseguimento dello scopo tipico del processo (inteso come verifica della fondatezza dell’accusa elevata contro il singolo). Alla luce di una simile interpretazione, vengono considerati “non ragionevoli” i tempi morti, cioè tutti quegli intervalli tra un’attività processuale e l’altra non giustificabili in base ad oggettive esigenze del processo e cioè non necessarie per l’accertamento del reato in tutti i suoi elementi tipici. La nuova legge in tema di appellabilità del pubblico ministero indubbiamente contribuisce ad accelerare certi “tempi” processuali, eliminando il necessario passaggio dal doppio grado di giudizio nel caso di sentenze di proscioglimento. In un’ottica positiva, non vi sono allora dubbi che la cd. legge Pecorella si inserisca, in questo senso, in un tentativo del nostro legislatore di adeguare e razionalizzare l’ordinamento giuridico interno alla luce anche delle direttive e degli insegnamenti recepiti a livello europeo. In realtà, tuttavia, come vedremo meglio in seguito, la stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legge, ha espressamente chiarito che l’adesione del nuovo testo normativo al principio della ragionevole durata del processo, sebbene rappresenti una scelta significativa ed importante soprattutto alla luce dell’impegno dell’Italia nei confronti della Comunità Europea, non è di per sé sufficiente a salvarlo dalla censura di incostituzionalità, alla luce dell’esistenza e del necessario contemperamento anche con altri principi costituzionali, quali ad esempio quello di cui all’art. 111 Cost.

Sulla base della riforma ad ogni modo non veniva escluso tout court il potere impugnativo del pubblico ministero nei confronti di tutte le sentenze di proscioglimento, residuando comunque un potere di appellare tali pronunce nel caso previsto dall’articolo 603, comma 2, del c.p.p. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove risultino decisive. Durante uno dei numerosi dibattiti tenuti dallo stesso On. Pecorella, si è avuto modo di evidenziare che l’appellabilità del P.m. dovrebbe essere limitata solo al caso di una cd. “prova nuova”, e cioè solo nell’ipotesi di una prova “inesistente in precedenza”, escludendo pertanto tutte le prove che sebbene già esistenti in precedenza emergano solo successivamente. Per quanto riguarda il requisito della decisività, invece, ricorre allorquando, in presenza di tale prova, il giudizio di primo grado si sarebbe svolto diversamente. In tali casi, in cui al P.m. è eccezionalmente riconosciuto il potere impugnativo, saranno ammissibili anche i cd. “motivi nuovi” o “aggiunti”, a condizione però che siano collegati a detta prova nuova, oppure relativi ad una seconda, o comunque ulteriore, prova nuova.

Qualche perplessità finale, tuttavia, emerge dall’esame delle regole di diritto transitorio che pur adottando una opzione giuridicamente ineccepibile, consentendo la immediata applicazione della legge più favorevole al reo, provocano di fatto degli importanti effetti retroattivi sulle procedure giudiziarie in corso.

 

4) I dubbi di costituzionalità si ripercuotono sul piano applicativo: i giudici di merito sollevano le prime questioni di compatibilità di fronte alla Consulta

 

I riflessi del dibattito politico – giuridico che aveva accompagnato la formazione e la successiva entrata in vigore della legge Pecorella non sono tardati a ripercuotersi sul piano più strettamente applicativo, destando tra gli operatori del diritto numerose preoccupazioni e dubbi di costituzionalità. Infatti già dopo pochi mesi dall’entrata in vigore della discussa riforma, la Corte d’appello di Roma e la Corte d’appello di Milano avevano occasione di sollevare di fronte alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 10 della legge 46/2006 (“modifiche al c.p.p., in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento”), nella parte in cui, rispettivamente, escludevano che il P.m. potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento (articolo 1); e prevedevano che l’appello proposto dal P.m., avverso una di dette sentenze, anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge, venisse dichiarato inammissibile, se non nel caso previsto dall’articolo 603, comma 2, del c.p.p e sempre che tali prove risultino decisive (articolo 10). Le Corti d’appello rilevavano come, nelle more del gravame, la legge 46/2006 fosse entrata in vigore, sostituendo l’art. 593 c.p.c. e modificando il regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento, generando alcuni dubbi di compatibilità costituzionale. Ad avviso dei giudici a quibus, in particolare l’art. 1 della legge censurata, insieme con l’art. 10 che applica il principio della retroattività della norma più favorevole, violerebbe diversi precetti costituzionali.

  1. Essa risulterebbe lesiva, anzitutto, del principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost.: consentire, infatti, all’imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al P.m. lo speculare potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento, se non in ipotesi marginali, significherebbe porre l’imputato in “una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti della collettività”;

Infatti, se pure il potere impugnazione del P.m. non costituisse estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 112 Cost., una simile asimmetria tra accusa e difesa in relazione al potere impugnativo sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti solo ove contenuta entro i limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale (come, ad esempio, è avvenuto nei confronti delle sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 443, comma 3, e 595 c.p.p., in cui è stata ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità l’esistenza di principi anche di valore costituzionale in grado di escludere il potere impugnativo del pubblico ministero). In una simile ottica, anche la Corte costituzionale ha avuto modo affermare in più occasioni la compatibilità con il principio di parità delle parti della norma che escludeva l’appello del Pm avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, anche nella sola forma dell’appello incidentale, salvo si trattasse di sentenza modificativa del titolo del reato (articoli 443, comma 3, e 595 Cpp). Una simile giustificazione non potrebbe, tuttavia, valere nei confronti anche nei confronti del giudizio ordinario, non ricorrendo le medesime motivazioni sussistenti per il cd. rito alternativo.

Come già accennato in precedenza, le stesse Corti di merito hanno richiamato l’attenzione sul necessario contemperamento dei vari principi costituzionali in gioco, sottolineando l’esigenza di non sottovalutare il principio di uguaglianza  (in chiave sostanziale) o di parità delle armi (in chiave processuale) per favorire al contrario altri principi, come quello della ragionevole durata processuale che, per quanto rilevanti, si pongono pur sempre su di un piano differente.

  1. La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 24 Cost., non consentendo al pubblico ministero di tutelare adeguatamente i diritti della collettività, e ciò anche quando l’assoluzione risulti determinata da un errore nella ricostruzione del fatto o nell’interpretazione di norme giuridiche.
  2. Risulterebbe violato, ancora, l’art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale”, dato che la disposizione denunciata non permette all’organo pubblico di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. Inibendo l’appello avverso le sentenze di proscioglimento sia alla parte pubblica che all’imputato, infatti, si determinerebbe una parificazione solo su di un piano meramente formale. Nella sostanza, verrebbe ad essere limitato effettivamente soltanto il potere di impugnazione del pubblico ministero, dato che l’imputato non ha interesse a contestare una sentenza di proscioglimento e cioè una pronuncia a lui favorevole (con l’unica eccezione dei casi in cui abbia interesse e possibilità di ottenere una pronuncia a lui “più favorevole”).  

Inoltre, alla luce del nuovo art. 576 c.p.p., così come modificato dalla stessa legge 46/2006, le sentenze di proscioglimento potrebbero essere appellate ad opera della parte civile. Ne deriva pertanto un ulteriore profilo di disuguaglianza, venendo il P.m. a trovarsi in una posizione deteriore anche rispetto a tale parte privata.

Tale situazione di disparità fra le parti processuali non potrebbe essere attenuata allo stato di fatto neanche dalla facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nel caso previsto dall’art. 603, comma 2, c.p.p., dato che si tratta comunque di ipotesi del tutto residuali.

A sostegno della soluzione normativa censurata, non varrebbe neppure invocare, come era stato invece ampiamente sottolineato in sede di promulgazione da parte dei sostenitori della riforma, il diritto della persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo (articolo 111, comma 2, Cost.). Infatti, ad opinione delle Corti che avevano sollevato la questione di costituzionalità, il principio della ragionevole durata del processo non potrebbe essere realizzato tramite il sacrificio del potere costituzionale, di non minore rilievo, della parità delle parti ex art. 111 Cost..

Da ultimo, le norme censurate lederebbero anche il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale a carico del pubblico ministero ai sensi dell’art. 112 Cost. In questo senso, la previsione di un secondo grado di giudizio di merito sarebbe connaturato al sistema processuale vigente: con la conseguenza che la sottrazione alla parte pubblica del potere di proporre appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli posti dal principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale.

 

5) La risposta costituzionale di illegittimità e l’attuale assetto normativo

 

I giudici della Consulta, riuniti i giudizi promossi dalle Corti di Appello di Milano e di Roma ed accolte le censure di incompatibilità costituzionale avanzate, hanno dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma secondo, della legge 46/2006 con sentenza della n. 26 del 24 gennaio-6 febbraio 2007 (Presidente Bile – Relatore Flick), nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. La Corte ha dichiarato, inoltre, l’illegittimità costituzione dell’art. 10, comma 2, della citata legge 46/2006, nella parte in cui prevedeva che l’appello, proposto contro una sentenza di proscioglimento dal P.m., prima della data di entrata in vigore della medesima legge, venisse dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda il merito della decisione, la Corte ha specificato ampiamente i propri criteri di giudizio, delineando tra l’altro utili valutazioni ed interpretazioni dei parametri costituzionali citati.

La premessa di base seguita dalla stessa Corte nel valutare la compatibilità delle disposizioni è stata quella, in primo luogo, di collocare la disciplina delle impugnazioni entro l’ambito applicativo del principio di parità delle armi ex art. 111 Cost., sebbene necessariamente interpretato alla luce delle differenze strutturali tra le due parti processuali. Infatti, la Corte ha mostrato di aderire in pieno alla concezione, già accennata, in base alla quale, anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione e simmetria dei poteri e delle facoltà. Le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti necessarie del processo penale, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali le parti stesse sono portatrici, impediscono di ritenere che il principio di parità debba indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà. Infatti, il pubblico ministero e l’imputato, a differenza del giudizio civile, non sono solo “due parti”, così come la parte pubblica non può essere definita come l’“accusa”, essendo al contrario nel nostro ordinamento un organo pubblico che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi. Alterazioni, quindi, di una perfetta e speculare simmetria, tanto nell’una che nell’altra direzione ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata, sono invece compatibili con il principio di parità, purchè sia rispettato l’equilibrio strutturale delle funzioni.

In questo senso, allora, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto di impugnare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 1 e dell’art. 10 della cd. legge Pecorella.

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