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Tantum homo potest quantum scit

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[CASS. N. 15835/2009] Convivenza more uxorio e divieto di espulsione dal territorio dello Stato

Inviato da Eleonora Antonuccio il 29 luglio 2009

Con la decisione di seguito riportata (Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2009, n. 15835), i giudici di legittimità affrontano il caso dell’ordine di espulsione dal territorio dello Stato del Prefetto nei confronti di una straniera che conviva more uxorio con un cittadino italiano. A fronte dell’opposizione della destinataria, il Giudice di pace di Trapani aveva sospeso con decreto l’esecutorietà del provvedimento impugnato sino alla regolarizzazione del rapporto di convivenza. Accogliendo il ricorso del Prefetto, gli ermellini hanno cassato il decreto del Giudice di Pace per due ragioni: “in considerazione del suo carattere abnorme (potendo il procedimento di opposizione essere definito con accoglimento o rigetto della domanda) ed in quanto, secondo un principio che va ribadito (Cass. n. 13810 del 2004), la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, in virtù di una esegesi che neppure si pone in contrasto con principi costituzionali (Corte Cost. n. 481 del 2000; n. 313 del 2000; v. anche n. 192 del 2006)”.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente -
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Prefetto di Trapani – domiciliato ex lege in ROMA, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
contro
K.M.;
- intimata -
avverso il decreto del Giudice di pace di Trapani depositato il 26.3.2008;
udita la relazione della causa svolta nella Cartiera di Consiglio del 30 marzo 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato.

RITENUTO IN FATTO
K.M. proponeva opposizione avverso il decreto del Prefetto di Trapani, che ne aveva ordinato l’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), e art. 5.
Si costituiva il Prefetto di Trapani che chiedeva il ribello dell’opposizione.
Il Giudice adito, con Decreto del 26 marzo 2008 “sospende(va) l’esecutorietà del provvedimento impugnato” sino alla regolarizzazione del rapporto di convivenza tra l’opponente ed un cittadino italiano.
Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso il Prefetto di Trapani, affidato ad un motivo; non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:
“1- Il ricorrente, con un unico motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la convivenza della straniera con un cittadino italiano non costituisce causa preclusiva dell’espulsione, ai sensi dell’art. 19 cit., come affermato costantemente questa Corte, in virtù di un’interpretazione ritenuta costituzionalmente incensurabile dal giudice delle leggi.
La difesa erariale formula, quindi, quesito di diritto diretto a conoscere se l’art. 19, comma 2 cit., sia applicabile nel caso di convivenza more uxorio.
Il motivo appare manifestamente fondato.
Il decreto con il quale il Giudice di pace, investito della opposizione avverso il provvedimento di espulsione di una straniera dal territorio dello Stato, ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato fino alla regolarizzazione legale del rapporto di convivenza, ha carattere definitivo e decisorio, potendo acquisire stabilità, fino all’esito soddisfacente di detta regolarizzazione.
Pertanto, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto non impugnabile altrimenti, non essendone possibile la revoca o l’annullamento, nè essendo lo stesso assoggettabile ad actio nullitatis, con riguardo al suo carattere abnorme, non trattandosi di provvedimento strumentale o cautelare (per una fattispecie analoga, Cass. n. 14292 del 2006).
Il decreto va cassato – e disposto il rinvio al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato – in considerazione del suo carattere abnorme (potendo il procedimento di opposizione essere definito con accoglimento o rigetto della domanda) ed in quanto, secondo un principio che va ribadito (Cass. n. 13810 del 2004), la convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 le quali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, in virtù di una esegesi che neppure si pone in contrasto con principi costituzionali (Corte Cost. n. 481 del 2000; n. 313 del 2000; v. anche n. 192 del 2006).
Pertanto, il ricorso, stante la manifesta fondatezza, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.
In accoglimento del ricorso, il decreto va cassato e la causa rinviata al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato, che procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Trapani, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009

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[CASS. N. 11059/09] Risarcimento dei danni ex delicto: il danno ambientale

Inviato da Eleonora Antonuccio il 25 maggio 2009

La Terza Sezione Civile della Cassazione (Cass., sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059) ha rigettato il ricorso della società convenuta nel 1995 dalle persone residenti nei pressi dell’impianto produttivo di Seveso, per il risarcimento dei danni conseguenti all’esplosione che, nel 1976, comportò il prodursi di un’ampia nube di diossina nella zona.
Il disastro di Seveso rappresenta uno dei primi casi giudiziari italiani in tema di danno ambientale ed è giunto alla conclusione, in sede penale, nel 1986, con la sentenza della Cassazione (Cass. pen., 23 maggio 1986) che ha confermato la condanna in secondo grado di alcuni degli imputati per il disastro colposo di cui all’art. 449 c.p..
In sede civile, i danneggiati hanno promosso l’azione di risarcimento nei confronti della società, civilmente responsabile per i condannati. Sia in primo che in secondo grado, i giudici territoriali hanno riconosciuto agli attori il risarcimento del danno morale conseguente al disastro ambientale. La Cassazione, ritenendo infondati i motivi della società ricorrente, ha confermato la condanna. La motivazione si sofferma, in particolare, su tre punti.
Innanzitutto, ha chiarito che la prova del danno morale può essere fornita anche per presunzioni e, in questo caso, “la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell’uno in dipendenza del verificarsi dell’altro secondo criteri di regolarità causale”.
In secondo luogo, a fronte della censura per la quale i giudici di merito avrebbero confuso il danno con la lesione dell’interesse, la Suprema Corte ha richiamato il contenuto della fattispecie penale dell’art. 449 c.p., e, quindi, il “delitto colposo di pericolo presunto a carattere plurioffensivo, in quanto incidente sia sul bene pubblico immateriale ed unitario dell’ambiente che sulla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall’evento dannoso”. Da questa premessa, ha precisato che, nel caso di specie “l’interesse leso è quello rafforzato, e niente affatto adespota, proprio dei soggetti che si siano trovati, come tutti gli attori, in particolare relazione con l’ambiente inquinato da sostanze altamente tossiche. Da tale relazione è derivato il patema d’animo e la preoccupazione che la corte ha correttamente ritenuto costituire danno non patrimoniale risarcibile in quanto derivante da reato”.
Un altro importante motivo di ricorso ha riguardato la qualificazione del danno come “morale”, invece che “esistenziale”. Nel rispondere sul punto, la Cassazione ha ripreso il recentissimo precedente in materia, costituito da Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 25972. Così, ha ribadito che il danno esistenziale non è un’autonoma categoria di danno e quando il fatto illecito si configura come reato il danno risarcibile è costituito dalla lesione di un interesse inerente alla persona non connotato da rilevanza economica. Riguardo al danno morale, è escluso il carattere necessariamente transeunte, dal momento che la sofferenza può protrarsi anche per lungo tempo, cosicché, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, esso descrive la sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e non un’autonoma sottocategoria. Infine, “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate”. Alla luce di questi rilievi, è stato considerato correttamente risarcibile il danno non patrimoniale consistito nel patema d’animo, indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute provata dai residenti della zona, costretti, in conseguenza dell’incidente, a numerosi controlli sanitari per un lungo periodo di tempo.

Per un recente contributo sulla ricostruzione penalistica del disastro ambientale v. Martini R., Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia, LP, 3, 2008, 339 ss..

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[CASS. PEN., SS.UU., N. 40049/2008] La formula d’assoluzione e l’interesse ad impugnare della parte civile

Inviato da Eleonora Antonuccio il 25 maggio 2009

La questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione riguarda l’ammissibilità del ricorso della parte civile che lamenti l’erroneità della formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, in luogo di quella “perché il fatto non costituisce reato”, quando si sia in presenza di una causa di giustificazione, nella specie l’esercizio del diritto di critica, che, ai sensi dell’art. 51 c.p., scrimina la condotta di diffamazione a mezzo stampa.
Le Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., 28 ottobre 2008, n. 40049) sono giunte alla soluzione della mancanza della concretezza dell’interesse della parte civile seguendo un iter argomentativo articolato in tre momenti: la formula più corretta da adottare in presenza di una causa di giustificazione; l’interesse della parte civile ad impugnare una sentenza di assoluzione pronunciata con formula non corretta; gli effetti della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile per il risarcimento del danno da reato.
Riguardo al primo aspetto, la Cassazione non si è lasciata trascinare tra le incerte distinzioni dommatiche, dipendenti dall’accoglimento della teoria bipartita o tripartita del reato e riguardanti casi affatto particolari, né ha imboccato l’ardua strada di un inquadramento delle varie ipotesi di “non punibilità”. Si è, bensì, riagganciata a un dato condiviso dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie, secondo il quale la formula “perché il fatto non costituisce reato” va utilizzata quando, pur essendo presenti gli elementi oggettivi del reato, manchi l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, ovvero sussista una causa di giustificazione, comune o speciale, precisando, altresì, che la stessa formula deve esser adottata anche quando vi sia il dubbio sull’esistenza della scriminante, inteso come insufficienza o contraddittorietà della prova. Ha, perciò, ritenuto che, nel caso concreto di assoluzione dal delitto di diffamazione a mezzo stampa per l’accertata presenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica ex art. 51 c.p., i giudici di merito avrebbero dovuto adottare la formula “perché il fatto non costituisce reato”, invece di quella effettivamente utilizzata, “perché il fatto non sussiste”.
Rilevato, quindi, l’errore nella scelta della formula, la Corte si è chiesta se la parte civile possa avere interesse a impugnare l’assoluzione per tale vizio.
La parte civile ha diritto, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., di impugnare la sentenza di assoluzione ai soli effetti civili, cosicché, in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero, rimarrà intangibile il contenuto dell’accertamento relativo alla responsabilità penale, ma non sarà precluso al giudice di riconsiderare, in via incidentale, i profili di responsabilità dell’autore dell’illecito per la decisione sulla domanda civilistica.
Nei confronti delle sentenze di assoluzione, che possono compromettere il diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno, non vi sono difficoltà a riscontrare un interesse all’impugnazione. Ciò vale anche nei confronti di quelle sentenze assolutorie che non sarebbero preclusive rispetto all’azione civile davanti al giudice civile. Anche in queste ipotesi, infatti, il danneggiato, che si sia costituito parte civile per esercitare la sua azione di risarcimento nel processo penale, ha interesse a ottenere, in quest’ultima sede, il massimo di quanto può essergli riconosciuto e, quindi, anche la sostituzione di formule che possano, in qualche modo, limitare la soddisfazione della sua pretesa riparatoria nella sede competente, dal momento che la proposizione di un’azione di risarcimento dei danni per fatto illecito è senz’altro agevolata nel caso in cui il danneggiato possa avvalersi in sede civile di un accertamento della responsabilità per fatto illecito, già compiuto in sede penale.
Fatte queste precisazioni, la Cassazione, però, invita alla lettura della questione dal punto di vista degli effetti della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, a prescindere dall’analisi sulla formula adottata, condotta sino a questo momento.
L’attenzione dell’interprete è, allora, richiamata al contenuto dell’art. 652 c.p.p.. Esso dispone che la sentenza di assoluzione abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno solo con riguardo “all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”. Sicché, quanto alle situazioni che conducono alla pronuncia assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”, è chiaro che l’art. 652 c.p.p. seleziona solo alcune di esse: l’adempimento di un dovere e l’esercizio di un diritto, rientranti nella sola causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p..
Ma ciò che preme sottolineare alla Cassazione è che l’art. 652 c.p.p. accorda valore di giudicato, non alla formula in sé e per sé, bensì all’effettivo e positivo accertamento che la sentenza contiene. Perciò, il giudice civile dovrà tener conto, non soltanto della formula utilizzata, ma anche della motivazione, per ricostruire il contenuto dell’accertamento effettuato, anche eventualmente prescindendo dalla stessa formula utilizzata.
Tanto più che, nel nostro ordinamento, la formula assolutoria deve essere la stessa anche nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, ai sensi dell’art. 530, c. 2 e 3, c.p.p.. Però, se questo vale per la statuizione di responsabilità penale, così non è ai fini del giudicato. Richiedendo, infatti, l’effettivo e concreto accertamento della non sussistenza del fatto o della sua non attribuibilità all’imputato o della presenza di una scriminante ex art. 51 c.p., l’art. 652 c.p.p. esclude l’effetto di giudicato possa nei casi di assoluzione conseguenti alla mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova. Di talché, anche le formule assolutorie più ampie non precludono automaticamente l’introduzione del giudizio civile, potendo esse ricomprendere anche le situazioni dubitative. Spetta al giudice accertare il contenuto dell’accertamento effettuato in sede penale e trarne le dovute, eventuali, preclusioni.
Nel caso di specie, la richiesta del ricorrente di sostituire la formula assolutoria adottata, non correlata da alcun intervento sull’accertamento compiuto in sede penale, non sortirebbe, se accolta, alcun vantaggio concreto per la parte civile, posto che il giudice della domanda risarcitoria sarebbe vincolato all’accertata presenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. (in cui rientra l’esercizio del diritto di critica ravvisato), anche a prescindere dall’adozione della formula “perché il fatto non costituisce reato”. Manca, perciò, l’interesse concreto della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata.

V. anche Santalucia G., L’errore nell’uso della formula assolutoria: quale spazio per l’impugnazione della parte civile?, in Cass. pen., 3, 2009, 897 ss..

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[TRIB. PISA, 23/03/2009] Sequestro preventivo per il reato di cui all’art. 12, comma 5-bis, d. lgs. n. 286/1998

Inviato da Eleonora Antonuccio il 24 aprile 2009

L’art. 5, c. 1, della l. 24 luglio 2008, n. 125, che ha convertito con modificazioni il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, ha introdotto all’art. 12 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T. U. sull’Immigrazione, il comma 5-bis. Tale nuovo comma punisce “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione” con la reclusione da sei mesi a tre anni. La formulazione della norma induce alcuni problemi interpretativi che, inevitabilmente, si riverberano sul piano pratico (tra i primi commenti, v. Amato G., Punito chi dà alloggio agli irregolari, in G. al dir., 32, 2008, 90 ss.; Antonini E., Le altre modifiche al codice penale, in Dir. pen. e proc., 11, 2008, 1357 ss.).
Riportiamo qui di seguito uno dei primi provvedimenti relativi alla nuova fattispecie, adottato in sede cautelare dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa.

 

TRIBUNALE DI PISA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI CONVALIDA DI SEQUESTRO PREVENTIVO E EMISSIONE DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Il Giudice per le indagini preliminari, dr. Leonardo Degl’Innocenti;
visti gli atti relativi al procedimento penale sopra indicato, nei confronti di [omissis], ivi generalizzata, in ordine al reato di cui all’art. 12, c. 5 bis D.Lvo. n. 286/98 perché, al fine di trarne profitto, cedeva in locazione, senza alcun contratto, l’immobile di sua proprietà sito in S. Giuliano Terme, [omissis], a [omissis], [omissis] e [omissis], cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
Acc. S.G.T. 19.3.2009;
assistita e difesa dall’Avv. Alessandro Orselli, del Foro di Pisa, di fiducia;
rilevato, poi, che in data 20/3/2009 alle ore 09.00 personale della Stazione dei C.C. di Pontasserchio (PI) ha provveduto ad effettuare il sequestro preventivo dell’immobile indicato in imputazione, di proprietà dell’indagata;
rilevato, ancora, che il relativo verbale di sequestro è stato trasmesso al P.M. lo stesso 20/3/2009 e che l’organo dell’accusa ha, a propria volta, richiesto la convalida del predetto sequestro preventivo e l’emissione del relativo decreto di sequestro in data 21/3/2009 alle ore 14,10;
rilevato, dunque, che sono stati rispettati tutti i termini prescritti dall’art. 321 comma 3 bis c.p.p. per la richiesta di convalida;
rilevato che dal contenuto della comunicazione di notizia di reato 20/3/2009 della ricordata P.G. emerge la configurabilità, nella fattispecie, del reato ipotizzato dal P.M. in quanto:
a) in data 18/3/2009, sono stati rinvenuti all’interno dell’immobile in questione e tratti in arresto, nella flagranza del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90, i cittadini extracomunitari [omissis], [omissis] e [omissis], tutti privi di permesso di soggiorno;
b) il contratto di comodato stipulato dall’indagata in favore di tale [omissis], persona provvista di permesso di soggiorno, appare palesemente simulato posto che, da un lato, l’indagata medesima ha spontaneamente dichiarato alla P.G. operante di avere incontrato il comodatario, all’interno dell’abitazione, in una sola occasione, dall’altro, i suoi vicini hanno dichiarato di averla vista, da circa due mesi (e, quindi, antecedentemente alla stipula del ricordato comodato avvenuta il 3/2/2009 – cfr. documentazione in atti) ed ogni fine settimana, intrattenersi prolungatamente con gli stranieri indicati in imputazione;
c) il giorno del sequestro la [omissis] è stata rivenuta dalla P.G. operante all’interno dell’immobile, evidentemente avvertita dell’arresto dei più volte menzionati cittadini extracomunitari;
d) risultano pendenti, nei confronti dell’indagata, altri procedimenti concernenti reati della stessa indole;
rilevato, altresì, come l’immobile sequestrato sia soggetto a confisca obbligatoria, salvo che il bene appartenga a persona estranea al reato;
rilevato, inoltre, che, anche a voler prescindere da quanto da ultimo esposto, vi e’, comunque, fondata ragione di ritenere che la libera disponibilità, da parte della persona indagata, del bene di cui viene chiesto il sequestro preventivo possa:
aggravare o protrarre le conseguenze del menzionato reato mediante la reiterazione dello stesso come comprovato dalle ricordate pendenze;
agevolare la commissione di altri reati in materia di immigrazione;
ritenuto, pertanto, di dovere convalidare il sequestro preventivo effettuato, in via di urgenza, dalla P.G. operante e di dovere, inoltre, emettere il richiesto decreto di sequestro preventivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 321 c.p.p., 92 e 104 D.Lv. 271/89

CONVALIDA

il sequestro preventivo dell’immobile di proprietà di [omissis], sito in S. Giuliano Terme, [omissis], meglio descritto in narrativa.

DISPONE

il sequestro preventivo del predetto immobile.
Manda alla Cancelleria per l’immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al P.M. per l’esecuzione nelle forme e con le garanzie previste dalla Legge.

Pisa, lì 23/3/2009

IL G.I.P.

(dr. Leonardo Degl’Innocenti)

 

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[CASS. PEN. N. 9700/2009] Art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e mancata comparizione della persona offesa

Inviato da Eleonora Antonuccio il 23 marzo 2009

L’art. 34 del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 prevede che il Giudice di pace possa pronunciare la non procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto di reato. In particolare, ove ravvisi i presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo durante il corso delle indagini preliminari, il GdP dichiarerà di non doversi procedere con decreto d’archiviazione “solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento”. Mentre, se è già stata esercitata l’azione penale, dovrà pronunciarsi con sentenza e “solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”.

Stante la lettera della norma, il GdP di Bolzano ha deciso per la non procedibilità del reato nel caso particolare di contumacia dell’imputato e di mancata comparizione all’udienza della persona offesa. Al di là dei requisiti oggettivi e soggettivi che possono fondare il giudizio di tenuità del fatto, la questione di cui è stata investita la Corte di Cassazione riguarda la valutazione del suddetto comportamento delle parti processuali alla stregua di una “non opposizione”.
In Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2009, n. 9700, la S.C., discostandosi da un suo stesso precedente del 2004, ha ritenuto che “la decisione di non comparire all’udienza va[da] … ritenuta come inequivoca espressione di una precisa strategia processuale e cioè della volontà di rinuncia all’esercizio di tutte le facoltà consentite dalla legge, come la possibilità di opporsi alla dichiarazione di non procedibilità dell’azione per la particolare tenuità del fatto”.
La motivazione stringata lascia forse aperto qualche dubbio. Infatti, l’unica ipotesi espressa in cui il d.lgs. n. 274/2000 conferisce rilevanza processuale alla mancata comparizione della persona offesa si configura quando il giudizio sia stato instaurato a seguito di suo ricorso immediato (artt. 21, 28 e 20). Tenere tale dato in considerazione al di fuori delle ipotesi normativamente previste comporta per la parte interessata un onere, coniato, in questo caso, dal giudice.
Le logiche deflattive e conciliative che sottendono alla competenza penale del GdP, strettamente connesse alla natura lieve, se non bagatellare, delle offese trattate, possono probabilmente spiegare l’accentuata valorizzazione di certi comportamenti “rinunciatari”.

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Incontro al Viminale con l’Unicef per i bambini rom

Inviato da Eleonora Antonuccio il 5 luglio 2008

Il 3 luglio 2008, il Ministro dell’Interno, Roberto Maroni, ha incontrato il Presidente dell’Unicef Italia, Vincenzo Spadafora, per discutere delle misure approntate da tre ordinanze del 30 maggio che affrontano l’”emergenza nomadi”.

Con le ordinanze di protezione civile (Ordd. Pres. Cons. dei Min., 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677, 3678, in allegato) pubblicate in G.U. il 31 maggio 2008, è stata conferita ai prefetti di Roma, Milano e Napoli delega per l’adozione di tutte le misure necessarie alla risoluzione dei problemi di sicurezza pubblica posti dagli insediamenti nomadi concentrati in quelle zone. I tre atti hanno suscitato molte polemiche, soprattutto per la previsione della lett. c), art. 1, in essi contenuta, di identificare e censire attraverso rilievi segnaletici le persone, anche minori, presenti nei campi autorizzati di comunità nomadi e negli insediamenti abusivi.
In un comunicato del 26 giugno, il Garante della privacy ha sottolineato che “forme di rilevazione anche biometriche (impronte digitali) estese pure ai minori, per finalità di identificazione o di censimento di comunità di nomadi, [...] potrebbero coinvolgere delicati problemi di discriminazione, che possono toccare anche la dignità delle persone e specialmente dei minori”, e ha, dunque chiesto informazioni alle Autorità competenti. Sulla stessa linea, la nota stampa con la quale l’Unicef Italia ha espresso “stupore e grave preoccupazione” per la proposta di censimento, seguita da due articoli a firma del Presidente Spadafora di sollecitazione al confronto sul tema con tutta la necessaria attenzione per la salvaguardia del superiore interesse del minore e del principio di non discriminazione. L’appello ha sortito il risultato d’un faccia a faccia chiarificatorio durante il quale il Ministro ha precisato che le rilevazioni delle impronte digitali non verranno effettuate in modo indiscriminato nei confronti di tutti i bambini rom e, in ogni caso, si agirà nel rispetto dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
Agli auspici dell’incontro, ha fatto, però, seguito l’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio che ha distribuito ai giornalisti la fotocopia di una scheda del censimento disposto a Napoli in cui venivano specificate l’etnia e la religione dei soggetti, per denunciarne le possibili ricadute discriminatorie. Il rischio di discriminazione è al centro del documento che l’ONG rende disponibile sul sito.
La creazione di una banca dati per le impronte digitali dei rom in Italia figura nell’Ordine del giorno del 7 luglio dell’Europarlamento, il tema sarà, dunque, oggetto di discussione anche in tale sede.

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[D.M. SALUTE 11/04/2008] Le nuove Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita

Inviato da Eleonora Antonuccio il 2 maggio 2008

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 2008 il decreto del Ministro della salute con le nuove linee guida sulla procreazione medicalmente assistita che aggiornano il testo emanato nel 2004.
La sentenza Tar Lazio, sez. III quater, 21 gennaio 2008, n. 398, aveva dichiarato l’illegittimità delle Linee guida del 2004 nella parte in cui limitavano la diagnosi pre-impianto degli embrioni a finalità osservazionali, laddove, invece, la legge 40 del 2004 poneva solo un divieto di utilizzazione per finalità eugenetiche. Allo stesso tempo, il giudice amministrativo rimetteva alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità relativa all’art. 14 della legge 40 del 2004, che impone la produzione di un numero di embrioni non superiore a tre e il loro contemporaneo impianto.
In attesa della pronuncia della Consulta, la sentenza del Tar ha cominciato a produrre significativi effetti. Il Ministro della Salute, Livia Turco, ha ritenuto, infatti, di doverne tenere conto al momento dell’aggiornamento delle Linee guida, previsto dalla stessa legge sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), all’art. 7. Così dal nuovo testo sono stati espunti i commi censurati dalla pronuncia di illegittimità. Inoltre, è stato ampliato l’ambito delle ipotesi in cui è possibile ricorrere alla PMA al caso in cui nella coppia l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e C, dovendosi ritenere tale condizione simile all’infertilità a causa dell’elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo. A completare il quadro delle novità, la previsione della consulenza di uno psicologo specializzato nel settore a sostegno delle coppie presso ogni centro di PMA.

Un quadro delle prescrizioni – più o meno perentorie, più o meno praticabili – introdotte dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40, è offerto da Re F., Profili penali della procreazione medicalmente assistita, in Riv. penale, 04/2008, 349 e ss..
Per un commento alla sentenza del Tribunale di Cagliari del 24 settembre 2007, si segnala della stessa Autrice: Re F., A proposito della liceità della diagnosi preimpianto, in Riv. penale, 5/2008, 534 e ss..

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[CASS. PEN. N. 12157/2008] Palpeggiare insistentemente la coscia è violenza sessuale

Inviato da Eleonora Antonuccio il 20 marzo 2008

La terza sezione penale della Suprema Corte ha rigettato il ricorso del cinquantasettenne trapanese, condannato in appello alla pena di quindici mesi di reclusione.
I giudici di merito ricostruivano la vicenda sulla base delle dichiarazioni della persona offesa individuando una pluralità di atti sessuali nella condotta consumatasi a bordo della corriera Palermo-Trapani. L’imputato aveva accostato la gamba a quella di una ragazza, pur sembrando appisolato, e aveva allungato la mano per palpeggiarle insistentemente la coscia. La destinataria di tali attenzioni aveva immediatamente reagito spostandosi di posto e comunicando l’accaduto al fratello telefonicamente, tanto che quest’ultimo la raggiunse alla fermata e rimproverò l’uomo.
La Cassazione (Cass. pen., sez. III, 19 marzo 2008, n. 12157) ha ritenuto coerenti e puntuali le argomentazioni formulate dalle corti territoriali, per tale via confermando, quale giudice di legittimità, la ricostruzione fattuale operata.
Quanto alla fattispecie criminosa, gli ermellini non si sono discostati dall’orientamento dominante in materia, così precisando: “va osservato che la violenza richiesta non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo“.

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[CASS. PEN. N. 3597/2008] Intervista televisiva “in diretta” e diffamazione

Inviato da Eleonora Antonuccio il 3 febbraio 2008

La Corte di Cassazione opera in questa sentenza un adeguamento dei principi di elaborazione giurisprudenziale in tema di “diritto di critica” su carta stampata, rispetto al diverso strumento dell’intervista televisiva.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di intervista prevede che il giornalista risponda a titolo di concorso quando pubblichi dichiarazioni o scritti di terzi lesivi della reputazione altrui. La veicolazione della diffamazione, posta in essere, di fatto, dal giornalista, è un dato nei confronti del quale non assumono rilevanza i motivi della pubblicazione o il dissenso personale circa le opinioni riferite. Il controllo, che l’autore deve eseguire per potersi avvalere dell’esimente dell’esercizio di un diritto, riguarda, secondo i principi generali, l’attendibilità dell’intervistato e la veridicità delle dichiarazioni rese. Tale controllo – al quale il giornalista che pubblichi sulla carta stampata non può sottrarsi prima di diffondere il proprio articolo – assume risvolti differenti quando il mezzo di diffusione è la televisione. Non ci sono differenze sostanziali nel caso in cui l’intervista televisiva venga trasmessa in un momento successivo rispetto a quello in cui viene elaborata, poiché evidentemente l’intervistatore ha tempo e modo per verificare i contenuti alla luce dei tre criteri, ormai standardizzati, della verità, della continenza e della pertinenza.
Diversamente deve concludersi nell’ipotesi di “diretta”. Nella sentenza Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 2008, n. 3597, chiarisce infatti la Cassazione, che “quando si tratta di notizie date ‘in diretta’ e provenienti da una fonte che non sia stata ‘filtrata’ (ed è certo il caso dell’intervista teletrasmessa), non solo non si può chiedere al giornalista di eseguire un (per quanto rapido) controllo prima di diffondere la notizia medesima, ma che non si può pretendere, da parte sua, qualsiasi attività di verifica sulla fondatezza della notizia che – al tempo stesso – viene fornita e diffusa”(per il testo integrale v. ww.studiolegalelaw.it). Tale constatazione non conduce, però, all’affermazione di una totale mancanza di responsabilità in capo al giornalista. Residua a suo carico un obbligo che, se non può atteggiarsi in termini di diligenza in vigilando, può, secondo la Corte, assumere i connotati di “una qualche attenzione in eligendo”. Ed è questo il passaggio innovativo: colui che intervista dovrà scegliere con una certa cautela il soggetto da intervistare, entro i limiti del diritto-dovere di informare, evitando di dare la parola a soggetti che utilizzerebbero prevedibilmente quello strumento di diffusione per commettere reati. Un esempio della suddetta prevedibilità può essere l’aver in precedenza l’intervistato posto in essere condotte diffamatorie. Permane, a maggior ragione, l’obbligo dell’intervistatore di intervenire nel corso dell’intervista per riportare il dichiarante entro i limiti della continenza e della pertinenza, laddove possibile.

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[CASS. PEN. N. 4538/2008] Ascelle, violenza sessuale e deposizione della parte offesa

Inviato da Eleonora Antonuccio il 3 febbraio 2008

E’ inammissibile il ricorso di un ragioniere che era stato condannato dalla Corte d’appello di Campobasso per violenza sessuale nei confronti della sua tirocinante, costretta a subire atti sessuali consistiti in carezze sotto la maglietta in corrispondenza delle spalle e dell’incavo dell’ascella.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata in sentenza (Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2008,n. 4538, v. testo), l’imputato, nel suo studio da ragioniere, aveva chiesto alla tirocinante di sciogliersi i capelli, s’era poi avvicinato e aveva incominciato a toccarli senza che la ragazza reagisse, perché spaventata. Le carezze erano poi continuate sotto la maglietta, passando dalle spalle, prima, e dall’ascella sinistra, poi, spingendosi in direzione del seno. A questo punto la tirocinante, prendendo coraggio, l’aveva respinto e, dopo mezz’ora, aveva lasciato lo studio e raccontato l’accaduto alla sorella e al fidanzato, nonché, successivamente, ai genitori.
Il fatto è stato riconosciuto dalla Corte d’appello di Campobasso, in conferma della sentenza del Tribunale di Larino, come rientrante nella fattispecie ex art. 609bis c.p., altresì concesse le attenuanti generiche e la tenuità del fatto. Quindi, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che la condotta dell’imputato fosse costituita da “atti sessuali” idonei a concretizzare, insieme all’elemento della costrizione, una violenza sessuale.
Ciò che l’imputato lamenta, nell’unico suo motivo di ricorso in Cassazione, è che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità penale solo e soltanto sulle dichiarazioni della vittima del reato, inattendibili in quanto la ragazza non avrebbe rifiutato i corteggiamenti e, anzi, li avrebbe incoraggiati.
Questa censura – l’unica della quale la corte di legittimità sia stata investita – è stata reputata inammissibile per due ordini di motivi: nei precedenti gradi di giudizio, erano già stati esclusi senza vizi logici di motivazione (o, quanto meno, senza che l’imputato li abbia nel ricorso fatti presente) sia la condiscendenza sia l’incoraggiamento da parte della ragazza degli atteggiamenti del ragioniere; in secondo luogo, fondare la responsabilità penale sulla deposizione della persona offesa, che abbia passato il vaglio d’attendibilità del giudice, è operazione del tutto legittima e questo non solo nella materia degli abusi sessuali, come induce a ritenere il dato testuale della sentenza, ma in ogni caso in cui la testimonianza della parte offesa risalti quale unico fondamento della responsabilità del reo.
Risulta, a questo punto, non del tutto corretto affermare che la Corte di Cassazione ha “confermato” che la carezza sulle ascelle costituisca violenza sessuale – come pure s’è letto in alcuni commenti successivi alla sentenza – posto che gli ermellini non si sono espressamente pronunciati sulla questione.
Tuttavia, la bontà della ricostruzione della fattispecie ex art. 609bis c.p. operata dai giudici di merito è forse posta in dubbio laddove si faccia richiamo alla nozione di “atti sessuali” sedimentatasi a seguito dei numerosi interventi dottrinari e giurisprudenziali sul tema: vanno intesi come tali quegli atti idonei a ledere concretamente la libertà sessuale dell’individuo, mediante un contatto corpo a corpo che non deve riguardare necessariamente le zone propriamente genitali, ma almeno quelle zone “erogene” ritenute tali dalla scienza medica, psicologica, antropologica e sociologica. Per evitare di conferire tale etichetta alle più disparate zone del corpo, senza però lasciare privi di tutela comportamenti potenzialmente lesivi dell’autodeterminazione sessuale, si potrebbe riconsiderare certe condotte dal punto di vista del grado di manifestazione del reato, ossia in termini di tentativo. Non avendo raggiunto, zone propriamente “sessuali”, come nel caso di specie sarebbe stato il seno, le carezze dell’imputato avrebbero comunque superato il vaglio dell’idoneità e dell’univocità degli atti per configurare un tentativo di violenza sessuale, che è difficile dirsi consumato, per quanto attenuato dalla tenuità del fatto.

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