[CASS. N. 10356/2009] La Suprema Corte ribadisce la nullità della donazione di beni altrui
Inviato da Lorenzo De Santis il 31 maggio 2009
Con la sentenza, sez. II, 5 maggio 2009, n. 10356, la Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi di quella che, ormai, potremmo considerare a pieno titolo una “vexata quaestio” in materia di donazioni: la discussa ammissibilità della donazione di beni altrui.
La fattispecie, concernente la donazione avente ad oggetto un bene di cui il donante non risulta titolare al momento in cui si perfeziona il contratto, come sottolinea la stessa Corte, non è espressamente disciplinata. Per essa si pone, in primo luogo, il problema della riconducibilità o meno al divieto di donazione di beni futuri di cui all’art. 771 c.c., fattispecie indubbiamente affine a quella presa in considerazione da varie pronunce giurisprudenziali.
Contrariamente alla tesi favorevole ad ammetterne la validità ferma restandone l’inefficacia, (tesi accolta in particolare da Cass. 5 febbraio 2001, n. 1596 e seguita recentemente anche dalla già segnalata pronuncia della Corte di Appello di Napoli del 6 giugno 2008), in questo caso la Suprema Corte afferma nuovamente la nullità della donazione di beni altrui, sulla base “della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ. , poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante“. Tuttavia, tale donazione, specifica la Corte, nonostante la nullità può essere astrattamente, (ma non in concreto), considerata titolo idoneo al trasferimento del diritto sul bene altrui donato e, pertanto, utile ai fini dell’acquisto del medesimo bene per usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c..
La prima impressione è che la Cassazione, sancendo un parziale “ritorno al passato”, abbia voluto mantenere, almeno inizialmente, un atteggiamento dogmatico rigoroso e fedele alla lettera (e, a modesto parere di chi scrive, anche alla ratio) dell’art. 771 c.c. , considerando il bene altrui bene soggettivamente futuro. Al contempo, dato che “l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare“, probabilmente nel tentativo di “favorire” comunque la pienezza e la certezza dell’acquisto del bene da parte del donatario che ne ha conseguito il possesso, la Corte sembra mostrare anche un atteggiamento squisitamente “pratico”, sebbene attento al riconoscimento di situazioni di fatto protrattesi nel tempo e al perseguimento della certezza del diritto.
Nella sostanza, tuttavia, siffatto atteggiamento risulta complessivamente contraddittorio rispetto alla rigorosa premessa di fondo, laddove la Corte finisce per ammettere che anche un titolo nullo e, pertanto, improduttivo di effetti “ab origine”, possa ritenersi titolo astrattamente idoneo al trasferimento di un diritto e perciò utile ai fini dell’usucapione abbreviata.
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Pubblicato in Diritto delle successioni e donazioni | 6 Commenti »