Iure proprio

Tantum homo potest quantum scit

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[CASS. N. 3740/2007] Il dottore in legge non ancora iscritto all’Albo non ha diritto ad alcun compenso

Inviato da Giorgio Larx il 3 aprile 2008

Leggete e piangete, o voi (noi!) praticanti legali: per la Corte di Cassazione non ha diritto ad alcun compenso il dottore in legge ancora non iscritto all’Albo degli Avvocati, anche riguardo allo svolgimento di attività stragiudiziale, in quanto il contratto di prestazione d’opera professionale da lui concluso sarebbe affetto da nullità assoluta per violazione dell’art. 2231 c.c. (Cass., 19 febbraio 2007, n. 3740).
Il principio di diritto è stato confermato anche da Cass., 12 ottobre 2007, n. 21495, secondo la cui massima, appunto, “nel caso di prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, il fatto che l’attività svolta non integri eventualmente una fattispecie di rilevanza penale – come, nella specie, la gestione contabile e fiscale di un’azienda commerciale da parte di un consulente del lavoro – tuttavia non può comportare la validità del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale, con conseguente diritto al compenso, stante l’evidente violazione di norme imperative, attinenti all’ordine pubblico, quali appunto sono quelle concernenti le materie che le singole figure professionali possono trattare.“.

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Pubblicato in Avvocatura | 2 Commenti »

La procedura di cancellazione delle ipoteche all’indomani del decreto “Bersani”-bis

Inviato da Giorgio Larx il 30 ottobre 2007

Il d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, ha eliminato la necessità dell’atto notarile ai fini della cancellazione delle ipoteche iscritte nei registri pubblici immobiliari.
Il nuovo procedimento di cancellazione delle ipoteche volontarie, introdotto dalla seconda riforma “Bersani” (vedi art. 13, dal comma 8-sexies al comma 8-quaterdecies), è entrato in vigore il 2 giugno 2007 a seguito dell’emanazione da parte delle Autorità competenti dei relativi provvedimenti attuativi.
Al riguardo, si segnala la pillola di La Marca, La nuova procedura di cancellazione delle ipoteche ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40, in Mondo giud., 44, 2007, 482, in cui l’Autore prova a sciogliere taluni dubbi interpretativi circa la concreta operatività del suddetto procedimento.

La nuova procedura in sintesi.

1) la disciplina si applica solamente alle cancellazioni di ipoteche (quindi non anche alle restrizioni delle stesse) iscritte nei registri pubblici immobiliari a garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, che si siano estinte, per qualunque ragione, anche prima della entrata in vigore della legge di conversione (3 aprile 2007);
2) la banca deve rilasciare al debitore quietanza accertante l’avvenuta estinzione e soprattutto la data relativa della stessa, perché deve trasmetterne d’ufficio la comunicazione alla Agenzia del Territorio (ex Conservatoria) entro e non oltre 30 giorni dalla medesima data;
3) tuttavia, laddove ricorra “un giustificato motivo ostativo”, la banca può esprimere, nello stesso termine di 30 giorni, una riserva alla cancellazione dell’ipoteca: in questo caso il Conservatore deve annotare la relativa dichiarazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca entro il giorno successivo al suo ricevimento;
4) ricevuta, invece, la comunicazione di cui al punto 2) e provveduto al suo inserimento nel nuovo istituito “registro delle comunicazioni”, il Conservatore deve annotare in margine alla registrazione, entro le ventiquattro ore successive allo spirare del trentesimo giorno di cui sopra, l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca senza la necessità di un atto notarile che contenga il consenso della banca creditrice.

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Pubblicato in Diritto civile, Notariato | 3 Commenti »

[CASS., SEZ. LAVORO, N. 17898/2007] Le assenze a lavoro per malattia, anche per un solo giorno, devono essere documentate

Inviato da Giorgio Larx il 25 agosto 2007

Secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore che si assenta dal posto di lavoro adducendo motivi di salute è tenuto a presentare, se richiesto dal proprio datore, il relativo certificato medico, anche se l’assenza riguarda un solo giorno di lavoro.
Con sentenza n. 17898 del 22 agosto 2007 la Corte di Cassazione ha deciso che le assenze a lavoro devono sempre essere documentate, da apposito certificato medico, anche se relative ad un solo giorno, non bastando a tal fine la mera comunicazione da parte dell’interessato. In caso contrario, infatti, il datore di lavoro può legittimamente trattenere dalla paga giornaliera il corrispettivo spettante al lavoratore che non riesca a provare la malattia, in quanto si configurerebbe l’ipotesi disciplinata in generale dall’art. 1460 c.c.: non si può parlare, quindi, di provvedimento disciplinare emanato dal datore di lavoro. In questo modo la S.C. conferma un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di merito.

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